Articoli
Tutti gli aggiornamenti, gli approfondimenti e i casi pratici analizzati e realizzati dai nostri esperti in materia agricola, fiscale, economica e del lavoro.
La Legge di Bilancio ha sostituito super e iperammortamento con un credito d'imposta utilizzabile in compensazione in 5 anni.
Il testo normativo (Legge 160/2019, commi da 184 al 198) prevede che gli investimenti fatti per l’acquisto di beni previsti dal Piano Nazionale Impresa 4.0 possano usufruire di un credito di imposta come di seguito indicato:
Il nuovo credito d’imposta si applica anche ai soggetti che esercitano arti e professioni, anche in regime forfettario.
La nuova agevolazione avrà quindi una platea di potenziali beneficiari molto più ampia rispetto alle precedenti disposizioni riguardati super e iper ammortamento. Infatti, il comma 186 della Legge 160/2019 indica che “possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito”.
Per usufruire di tale agevolazione, le imprese devono effettuare investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nel periodo che va dal 1° gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
Il credito di imposta viene ripartito in 5 rate costanti annuali e la disciplina prevede che lo stesso possa essere utilizzato in compensazione di eventuali debiti con l’Erario. Vediamo alcune casistiche:
Il credito di imposta non andrà a determinare il reddito di impresa e nemmeno la base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive e, pertanto, andrà indicato in dichiarazione nel quadro “RU”. L’eventuale compensazione potrà essere operata solo tramite il modello F24.
Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto.
Tale beneficio è sicuramente positivo per tutte quelle imprese che, genericamente, non deducono gli ammortamenti, per le imprese agricole e per i forfettari.