La Legge di Bilancio ha sostituito super e iperammortamento con un credito d'imposta utilizzabile in compensazione in 5 anni.
Il testo normativo (Legge 160/2019, commi da 184 al 198) prevede che gli investimenti fatti per l’acquisto di beni previsti dal Piano Nazionale Impresa 4.0 possano usufruire di un credito di imposta come di seguito indicato:
- per l’acquisto di beni strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica e industriale è previsto un credito di imposta del 40% per gli investimenti fino a 2,5 mln di euro;
- per acquisto di beni immateriali, quali software e simili, il credito di imposta è pari al 15% fino ad un massimo di 700.000 euro di spesa;
- per l’acquisto di beni strumentali non interconnessi il credito di imposta previsto è pari al 6% fino ad un tetto massimo di spesa di 2 milioni di euro.
Il nuovo credito d’imposta si applica anche ai soggetti che esercitano arti e professioni, anche in regime forfettario.
La nuova agevolazione avrà quindi una platea di potenziali beneficiari molto più ampia rispetto alle precedenti disposizioni riguardati super e iper ammortamento. Infatti, il comma 186 della Legge 160/2019 indica che “possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito”.
Per usufruire di tale agevolazione, le imprese devono effettuare investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nel periodo che va dal 1° gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
Il credito di imposta viene ripartito in 5 rate costanti annuali e la disciplina prevede che lo stesso possa essere utilizzato in compensazione di eventuali debiti con l’Erario. Vediamo alcune casistiche:
- i soggetti che esercitano la propria attività in regime forfettario potranno compensare il credito di imposta con l’imposta sostitutiva del 5-15% e con i contributi previdenziali dovuti all’INPS e l’INAIL;
- le imprese agricole potranno compensare il credito di imposta con i debiti IVA e le imposte dirette;
- i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali, che dal 2021 ritorneranno a dover versare l’IRPEF sul 50% dei redditi fondiari, potranno utilizzare il credito di imposta in compensazione di tale debito;
- le imprese agricole e i contribuenti forfettari potranno compensare anche i contributi previdenziali e assistenziali dei lavoratori dipendenti, nonché quelli propri per le imprese individuali.
Il credito di imposta non andrà a determinare il reddito di impresa e nemmeno la base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive e, pertanto, andrà indicato in dichiarazione nel quadro “RU”. L’eventuale compensazione potrà essere operata solo tramite il modello F24.
Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto.
Tale beneficio è sicuramente positivo per tutte quelle imprese che, genericamente, non deducono gli ammortamenti, per le imprese agricole e per i forfettari.
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