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La Legge di Bilancio 2020 estende la disciplina dell’enoturismo anche alle imprese del comparto produttivo dell'olio d’oliva.
Olio e vino sono due delle eccellenze produttive del nostro Paese che vanno promosse e sostenute anche attraverso l’adozione di misure che possono agevolarne la conoscenza tramite attività informative e turistiche.
L’articolo 1, comma 514 della L. 160/2019 offre la definizione dell’oleoturismo, intendendo con tale espressione “tutte le attività di conoscenza dell’olio d’oliva espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione dell’ulivo, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni aziendali dell’olio d’oliva, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell’ambito dei luoghi di coltivazione e produzione”.
Dato che le norme di riferimento sono quelle già previste per l’enoturismo, anche l’oleoturismo non è un’attività riservata alle imprese agricole del settore, ma può essere attuato anche da altri soggetti appartenenti a questo comparto produttivo.
Il regime fiscale che il legislatore ha previsto per l’attività enoturistica, ora esteso all’oleoturismo, è stato definito dal comma 503 della Legge n. 205/2017 in cui è precisato che a tale attività si applica il regime previsto dall’art. 5 della Legge 413/1991, ovvero il regime proprio delle attività agrituristiche. Però, tale regime pone delle limitazioni di carattere soggettivo ai fini dell’applicabilità.
Pertanto, indipendentemente dall’esercizio di un’impresa agricola, le ditte individuali, le società semplici e le altre società di persone, ai fini delle imposte sul reddito, potranno utilizzare il regime forfettario, quindi il reddito potrà essere determinato applicando all’ammontare dei ricavi conseguiti dall’esercizio dell’attività enoturistica, al netto dell’IVA, il coefficiente di redditività del 25%.
Ai fini dell’imposta sul valore aggiunto il regime forfettario, che prevede una detrazione pari al 50% dell’imposta relativa alle operazioni imponibili attive, risulta applicabile alle sole ditte individuali, società semplici e alle altre società di persone.
Come detto, la Legge di Bilancio 2020 si limita ad estendere le precedenti disposizioni previste per l’attività enoturistica anche al settore della produzione dell’olio d’oliva.
A tal proposito, l’art. 1, comma 504 della Legge 205/2017 aveva previsto l’emanazione di un apposito Decreto con il quale si sarebbero dovute definire le linee guida e gli indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità.
Tale decreto, emanato il 12 marzo 2019 e pubblicato in Gazzetta il 15 aprile 2019, pur sorto per l’inquadramento dell’attività enoturistica, dovrebbe applicarsi anche all’oleoturismo.
I parametri minimi imposti per lo svolgimento dell’attività dell’enoturismo sono minuziosi e, probabilmente, non agevolano le aziende agricole di piccole dimensioni ancora poco strutturate. In ogni caso, la norma prevede che:
Come l’attività enoturistica anche l’attività di oleoturismo, per essere esercitata, richiede che l’imprenditore agricolo presenti al Comune di competenza la SCIA, in conformità delle norme regionali.
Vedremo nelle prossime settimane se dai Ministeri competenti giungeranno chiarimenti sull’applicazione di questa attività e, in particolare, se saranno ad essa declinati anche i requisiti indicati nel D.M. del 12/03/2019.