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Con l'approvazione definitiva del Decreto Fiscale 2020, convertito in Legge e pubblicato in Gazzetta Ufficiale, entrano in vigore le novità sull'imposta di bollo virtuale sulle fatture elettroniche datate 2020.
Le novità introdotte sono due:
Sono stati modificati i termini di versamento dell’imposta di bollo per le fatture elettroniche emesse dal 1° gennaio 2020 che potranno avere cadenza semestrale o trimestrale a seconda che l’importo complessivo dovuto superi la soglia dei 1.000 euro annui.
Se l’importo annuo non supera i 1.000 euro, l’obbligo di versamento dell’imposta di bollo su fatture elettroniche potrà essere assolto con cadenza semestrale, ossia:
Qualora l’importo complessivo annuo da versare sia maggiore di 1.000 euro, i termini di versamento rimangono trimestrali e l’imposta andrà versata entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre, quindi:
Per il versamento dell’imposta di bollo, l’Agenzia delle Entrate ha istituito appositi codici tributo per chi opta per i versamenti tramite modello F24:
L’art. 17 del Decreto Fiscale 2020 prevede che, in caso di tardivo, omesso o insufficiente versamento, l’Agenzia delle Entrate comunichi al contribuente con modalità telematiche:
Per il versamento di sanzioni e interessi i codici tributo da utilizzare saranno “2525” (per le sanzioni) e “2526” (per gli interessi).