Con l'approvazione definitiva del Decreto Fiscale 2020, convertito in Legge e pubblicato in Gazzetta Ufficiale, entrano in vigore le novità sull'imposta di bollo virtuale sulle fatture elettroniche datate 2020.
Le novità introdotte sono due:
- che la scadenza trimestrale potrà avere anche cadenza semestrale;
- che in caso di omesso, tardivo o insufficiente versamento, l’Amministrazione finanziaria può comunicare telematicamente al contribuente l’ammontare dell’imposta da versare con relative sanzioni ed interessi.
Nuove scadenze per i versamenti
Sono stati modificati i termini di versamento dell’imposta di bollo per le fatture elettroniche emesse dal 1° gennaio 2020 che potranno avere cadenza semestrale o trimestrale a seconda che l’importo complessivo dovuto superi la soglia dei 1.000 euro annui.
Se l’importo annuo non supera i 1.000 euro, l’obbligo di versamento dell’imposta di bollo su fatture elettroniche potrà essere assolto con cadenza semestrale, ossia:
- entro il 16 giugno 2020 per il primo semestre;
- entro il 16 dicembre 2020 per il secondo semestre.
Qualora l’importo complessivo annuo da versare sia maggiore di 1.000 euro, i termini di versamento rimangono trimestrali e l’imposta andrà versata entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre, quindi:
- entro il 20 aprile 2020 per il primo trimestre;
- entro il 20 luglio 2020 per il secondo trimestre;
- entro il 20 ottobre 2020 per il terzo trimestre;
- entro il 20 gennaio 2021 per l’ultimo trimestre.
Per il versamento dell’imposta di bollo, l’Agenzia delle Entrate ha istituito appositi codici tributo per chi opta per i versamenti tramite modello F24:
- “2521” per l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche inerenti al 1° trimestre;
- “2522” per l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche inerenti al 2° trimestre;
- “2523” per l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche inerenti al 3° trimestre;
- “2524” per l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche inerenti al 4° trimestre.
Omesso, tardivo o insufficiente versamento
L’art. 17 del Decreto Fiscale 2020 prevede che, in caso di tardivo, omesso o insufficiente versamento, l’Agenzia delle Entrate comunichi al contribuente con modalità telematiche:
- il totale dell’imposta dovuta;
- la sanzione amministrativa ridotta a 1/3 se il pagamento avviene nei 30 giorni dalla notifica della comunicazione;
- gli interessi dovuti fino all’ultimo giorno del mese antecedente a quello di elaborazione della comunicazione.
Per il versamento di sanzioni e interessi i codici tributo da utilizzare saranno “2525” (per le sanzioni) e “2526” (per gli interessi).
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