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Il “bonus facciate” è la nuova agevolazione fiscale, introdotta dalla Legge di Bilancio 2020, con lo scopo di abbellire gli edifici delle città.
Tale agevolazione consente di recuperare il 90% dei costi sostenuti nel 2020, senza un limite massimo di spesa e possono beneficiarne tutti i contribuenti, residenti e non residenti. Possono accedere al bonus, in particolare:
La detrazione non può essere utilizzata da chi possiede esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o a imposta sostitutiva; pertanto, sono esclusi i contribuenti che aderiscono al regime forfettario.
Per usufruire dell’agevolazione, i beneficiari, al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, devono:
Il “bonus facciate” prevede uno sgravio IRPEF del 90% sul costo sostenuto per i lavori, la cui relativa detrazione va ripartita in 10 quote annuali di pari importo, da far valere nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 e nei nove periodi d’imposta successivi. Tale agevolazione spetta fino a concorrenza dell’imposta lorda.
L’importo che non trova capienza nell’imposta lorda di ciascun periodo d’imposta non può essere utilizzato in diminuzione dell’imposta dei periodi successivi o chiesto a rimborso.
Inoltre, i contribuenti interessati non possono:
Il “bonus facciate” è ammesso per le spese relative a interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna (non si applica per le facciate interne) di edifici esistenti, parti di essi, o su unità immobiliari esistenti, di qualsiasi categoria catastale, comprese quelle strumentali.
L’agevolazione, in sostanza, riguarda tutti i lavori effettuati sull’involucro esterno visibile dell’edificio, cioè sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno).
Non spetta, invece, per gli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell’immobile o per quelli realizzati mediante demolizione e ricostruzione, compresi quelli con la stessa volumetria dell’edificio preesistente, inquadrabili nella categoria della “ristrutturazione edilizia” (articolo 3, comma, 1, lett. d del D.P.R. n. 380/2001).
In particolare, la detrazione spetta per gli interventi:
I lavori di rifacimento della facciata, non di sola pulitura o tinteggiatura esterna, che influiscono anche dal punto di vista termico o interessano oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, devono soddisfare specifici requisiti per essere ammessi al bonus:
Per avere diritto al bonus è necessario che gli edifici siano ubicati nelle zone A o B (indicate nel Decreto del Ministro dei Lavori pubblici n. 1444 del 1968) o in zone a queste assimilabili, in base alla normativa regionale e ai Regolamenti edilizi comunali:
I Comuni che non avessero provveduto a definire le suddette zone, su richiesta dei cittadini, dovranno rilasciare la certificazione urbanistica attestante che l’edificio oggetto degli interventi si trova in una zona equivalente.
Per avere la detrazione del 90% occorre effettuare il pagamento mediante bonifico bancario o postale (anche “online”) dal quale risulti: