Il “bonus facciate” è la nuova agevolazione fiscale, introdotta dalla Legge di Bilancio 2020, con lo scopo di abbellire gli edifici delle città.
Tale agevolazione consente di recuperare il 90% dei costi sostenuti nel 2020, senza un limite massimo di spesa e possono beneficiarne tutti i contribuenti, residenti e non residenti. Possono accedere al bonus, in particolare:
- le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;
- gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;
- le società semplici;
- le associazioni tra professionisti;
- i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali).
La detrazione non può essere utilizzata da chi possiede esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o a imposta sostitutiva; pertanto, sono esclusi i contribuenti che aderiscono al regime forfettario.
Per usufruire dell’agevolazione, i beneficiari, al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, devono:
- possedere l’immobile in qualità di proprietario, nudo proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento sull’immobile (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
- detenere l’immobile in base a un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, ed essere in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario.
L’agevolazione
Il “bonus facciate” prevede uno sgravio IRPEF del 90% sul costo sostenuto per i lavori, la cui relativa detrazione va ripartita in 10 quote annuali di pari importo, da far valere nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 e nei nove periodi d’imposta successivi. Tale agevolazione spetta fino a concorrenza dell’imposta lorda.
L’importo che non trova capienza nell’imposta lorda di ciascun periodo d’imposta non può essere utilizzato in diminuzione dell’imposta dei periodi successivi o chiesto a rimborso.
Inoltre, i contribuenti interessati non possono:
- cedere il credito corrispondente alla detrazione spettante;
- optare per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto al fornitore che ha effettuato gli interventi.
Quali interventi sono ammessi
Il “bonus facciate” è ammesso per le spese relative a interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna (non si applica per le facciate interne) di edifici esistenti, parti di essi, o su unità immobiliari esistenti, di qualsiasi categoria catastale, comprese quelle strumentali.
L’agevolazione, in sostanza, riguarda tutti i lavori effettuati sull’involucro esterno visibile dell’edificio, cioè sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno).
Non spetta, invece, per gli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell’immobile o per quelli realizzati mediante demolizione e ricostruzione, compresi quelli con la stessa volumetria dell’edificio preesistente, inquadrabili nella categoria della “ristrutturazione edilizia” (articolo 3, comma, 1, lett. d del D.P.R. n. 380/2001).
In particolare, la detrazione spetta per gli interventi:
- di sola pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata;
- su balconi, ornamenti o fregi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura;
- sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio.
I lavori di rifacimento della facciata, non di sola pulitura o tinteggiatura esterna, che influiscono anche dal punto di vista termico o interessano oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, devono soddisfare specifici requisiti per essere ammessi al bonus:
- i “requisiti minimi” previsti dal Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 26 giugno 2015;
- i valori limite di trasmittanza termica stabiliti dal Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico dell’11 marzo 2008 (tabella 2 dell’allegato B), aggiornato dal Decreto Ministeriale del 26 gennaio 2010.
Le zone interessate e quelle escluse
Per avere diritto al bonus è necessario che gli edifici siano ubicati nelle zone A o B (indicate nel Decreto del Ministro dei Lavori pubblici n. 1444 del 1968) o in zone a queste assimilabili, in base alla normativa regionale e ai Regolamenti edilizi comunali:
- zona A: comprende le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;
- zona B: include le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A.
I Comuni che non avessero provveduto a definire le suddette zone, su richiesta dei cittadini, dovranno rilasciare la certificazione urbanistica attestante che l’edificio oggetto degli interventi si trova in una zona equivalente.
Come fare i pagamenti
Per avere la detrazione del 90% occorre effettuare il pagamento mediante bonifico bancario o postale (anche “online”) dal quale risulti:
- la causale del versamento;
- il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
- il numero di Partita IVA o il codice fiscale del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico (ditta o professionista che ha effettuato i lavori).
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