La Legge di Bilancio 2020 con l’art. 1, commi da 738 a 783, ha stabilito l’unificazione delle imposte locali IMU e TASI, mantenendo in vigore le disposizioni relative alla tassa sui rifiuti.
La nuova IMU si applica in tutti i Comuni, ad eccezione del Friuli Venezia Giulia e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
Il presupposto per applicare la nuova IMU è il possesso di immobili, ad eccezione del possesso dell’abitazione principale non classificata come A/1, A/8 o A/9. Il possesso è da intendersi come diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie.
La base imponibile si determina applicando i medesimi criteri applicati con la “vecchia IMU”.
Pertanto, per i terreni agricoli, la base imponibile è data dal reddito dominicale rivalutato del 25% e moltiplicato per 135. Per le aree edificabili occorre fare riferimento al valore venale di commercio al 1° gennaio dell’anno d’imposizione o a far data dell’adozione degli strumenti urbanistici.
Per i fabbricati, la base imponibile è costituita dal valore degli immobili, ottenuto applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione, la rivalutazione del 5% e applicando i seguenti moltiplicatori:
Fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10 |
160 |
Fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5 |
140 |
Fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 e D5 |
80 |
Fabbricati classificati nella categoria catastale D, esclusi quelli D5 |
65 |
Fabbricati classificati nella categoria catastale C/1 |
55 |
Riduzioni
Per i fabbricati, è confermata la riduzione del 50% nel caso di immobili di interesse storico o artistico, per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, e per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle cosiddette di lusso, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale.
L’aliquota di base da applicare per il calcolo dell’IMU varia a seconda della tipologia di immobile e, più nello specifico:
- per gli immobili diversi dall’abitazione principale è pari allo 0,86% e i Comuni possono aumentarla fino all’1,06% o diminuirla fino al totale azzeramento;
- dato che l’IMU incorpora la TASI, dal 2020, l’aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale è pari allo 0,1% (i Comuni possono solo ridurla fino all’azzeramento);
- per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (“beni merce”), negli anni 2020 e 2021, l’aliquota di base è pari allo 0,1%, con possibilità, per i Comuni, di aumentarla fino allo 0,25% o diminuirla fino all’azzeramento (a partire dal 2022, tali beni, fino a quando permane la destinazione alla vendita e non sono locati, saranno esenti dall’IMU);
- per le abitazioni locate a canone concordato l’imposta è ridotta al 75%;
- per gli immobili strumentali è prevista la deducibilità dell’IMU dal reddito di impresa e dal reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni, mentre l’imposta è indeducibile ai fini IRAP (la deduzione si applica nella misura del 60% per gli anni 2020 e 2021, mentre la deducibilità sarà integrale a partire dal 2022);
- per le unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9, l’aliquota di base è stabilita nella misura dello 0,5%, con facoltà per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o di azzerarla completamente.
Agevolazioni ed esenzioni per i terreni e le aree fabbricabili
Sono esenti da IMU i terreni agricoli:
- posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del D.Lgs. 99/2004, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole IAP di cui al comma 3, art. 1, D.Lgs. 99/2004;
- ricadenti nelle zone montane o di collina (art. 15, L. 984/1977);
- ubicati nei comuni delle isole minori (allegato A, L. 448/2001);
- a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale e proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.
Non sono considerati fabbricabili ai fini IMU, i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all’articolo 1, comma 3, del citato Decreto Legislativo n. 99 del 2004, sui quali persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale.
L’aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76% e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all’1,06% o diminuirla fino all’azzeramento.
Adempimenti
Il termine per la presentazione della dichiarazione è fissato al 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui è iniziato il possesso dell’immobile o sono intervenute variazioni rilevanti per la determinazione dell’imposta.
L’imposta deve essere versata al Comune per l’anno in corso o in due rate di pari importo, con cadenza il 16 giugno e il 16 dicembre, o pagando in un’unica soluzione annuale entro il 16 giugno.
Il versamento deve essere eseguito con il modello F24, tramite apposito bollettino postale, oppure utilizzando la piattaforma PagoPA.
©RIPRODUZIONE RISERVATA