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La Legge di Bilancio 2020 con l’art. 1, commi da 738 a 783, ha stabilito l’unificazione delle imposte locali IMU e TASI, mantenendo in vigore le disposizioni relative alla tassa sui rifiuti.
La nuova IMU si applica in tutti i Comuni, ad eccezione del Friuli Venezia Giulia e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
Il presupposto per applicare la nuova IMU è il possesso di immobili, ad eccezione del possesso dell’abitazione principale non classificata come A/1, A/8 o A/9. Il possesso è da intendersi come diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie.
La base imponibile si determina applicando i medesimi criteri applicati con la “vecchia IMU”.
Pertanto, per i terreni agricoli, la base imponibile è data dal reddito dominicale rivalutato del 25% e moltiplicato per 135. Per le aree edificabili occorre fare riferimento al valore venale di commercio al 1° gennaio dell’anno d’imposizione o a far data dell’adozione degli strumenti urbanistici.
Per i fabbricati, la base imponibile è costituita dal valore degli immobili, ottenuto applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione, la rivalutazione del 5% e applicando i seguenti moltiplicatori:
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Fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10 |
160 |
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Fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5 |
140 |
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Fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 e D5 |
80 |
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Fabbricati classificati nella categoria catastale D, esclusi quelli D5 |
65 |
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Fabbricati classificati nella categoria catastale C/1 |
55 |
Per i fabbricati, è confermata la riduzione del 50% nel caso di immobili di interesse storico o artistico, per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, e per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle cosiddette di lusso, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale.
L’aliquota di base da applicare per il calcolo dell’IMU varia a seconda della tipologia di immobile e, più nello specifico:
Sono esenti da IMU i terreni agricoli:
Non sono considerati fabbricabili ai fini IMU, i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all’articolo 1, comma 3, del citato Decreto Legislativo n. 99 del 2004, sui quali persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale.
L’aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76% e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all’1,06% o diminuirla fino all’azzeramento.
Il termine per la presentazione della dichiarazione è fissato al 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui è iniziato il possesso dell’immobile o sono intervenute variazioni rilevanti per la determinazione dell’imposta.
L’imposta deve essere versata al Comune per l’anno in corso o in due rate di pari importo, con cadenza il 16 giugno e il 16 dicembre, o pagando in un’unica soluzione annuale entro il 16 giugno.
Il versamento deve essere eseguito con il modello F24, tramite apposito bollettino postale, oppure utilizzando la piattaforma PagoPA.