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Il credito che può risultare dalla dichiarazione IVA, può essere utilizzato in compensazione verticale e/o orizzontale, oppure può essere richiesto a rimborso. Nell’ultima ipotesi, devono sussistere determinati requisiti, con la necessità di prestare un’apposita garanzia, tranne che in alcuni specifici casi di esonero.
Il rimborso del credito IVA annuale per un importo non superiore a 30.000 euro è erogabile senza il visto di conformità o garanzia. Inoltre, i soggetti ISA che hanno ottenuto un “voto” pari almeno a otto, possono invece beneficiare dell'esonero dall'apposizione del visto, o della prestazione della garanzia per i rimborsi IVA, per un importo non superiore a 50.000 euro annui.
I soggetti che nel Modello IVA 2020 presentano un credito possono utilizzarlo:
Relativamente alla compensazione per importi superiori a 5.000 euro annui, questa può essere effettuata solo tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline), a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale.
L’utilizzo del credito IVA, per importi superiori a 5.000 euro annui, richiede inoltre il rilascio del visto di conformità da parte di un soggetto abilitato (salvo l'esonero per i soggetti ISA con un punteggio 2018 almeno pari a otto per un importo fino a 50.000 euro annui).
In presenza di determinati requisiti è possibile richiedere il credito a rimborso. Il credito può comunque essere in parte destinato alla compensazione e in parte richiesto a rimborso.
Nella dichiarazione IVA 2020, il quadro da compilare è il Quadro VX (rigo VX4 - importo di cui si chiede il rimborso - dove, in particolare nel campo 1, si indicherà l’importo di cui appunto si chiede il rimborso).
Il rimborso del credito IVA annuale spetta in presenza di almeno uno dei requisiti previsti dall’art. 30, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972, e nello specifico:
Il credito IVA può essere richiesto, a prescindere dal sussistere di previsti requisiti, in caso di cessazione dell’attività, ovvero per il minor importo risultante dalle dichiarazioni annuali di un triennio.
Si ricorda che il credito IVA deve essere superiore a 2.582,28 euro, ma il rimborso può essere richiesto anche solo per una parte del credito, ancorché inferiore al predetto importo minimo.
Un’altra categoria di soggetti che possono chiedere il rimborso è quella di coloro che nel 2020 passano dal regime ordinario al regime forfettario. In questo caso, il credito deve risultare dal Modello IVA 2020, relativo al 2019, a prescindere dai predetti requisiti.
Chi inoltre, dal 1° gennaio 2020, partecipa ad un gruppo IVA (ex art. 70-bis, D.P.R. n. 633/1972) può trasferire il proprio credito IVA 2019 al gruppo, per un importo pari ai versamenti effettuati con riferimento al 2019.
La parte del credito IVA 2019 non trasferita al gruppo può essere richiesta a rimborso nel Modello IVA 2020, sempre a prescindere dai predetti requisiti.
Anche nei casi di cessazione dell’attività è possibile richiedere il rimborso dell’IVA a credito, risultante dalla dichiarazione dell’anno di cessazione, in questo caso anche di importo inferiore a 2.582,28 euro e a prescindere dalla sussistenza dei già visti requisiti.
A prescindere dai requisiti esaminati, è possibile richiedere il rimborso limitatamente al minor credito IVA (anche di importo inferiore a 2.582,28 euro) che risulta dalle dichiarazioni annuali relative ad un triennio, per la parte non chiesta a rimborso, o non compensata nel modello F24.
Se non è stato richiesto a rimborso l’intero credito spettante, l’importo residuo (se non utilizzato in compensazione) concorre a formare la base di riferimento per il triennio successivo.
Conseguentemente, se i Modelli IVA 2018 - 2019 - 2020 presentano un credito, è possibile richiedere il rimborso in misura pari al minore degli importi relativi a tale triennio, considerati al netto di quanto già chiesto a rimborso o utilizzato in compensazione.
L’importo rilevante per ciascun anno, da considerare nel triennio, è quindi così determinato: rigo VX5 (IVA a credito) - rigo VL9 (credito utilizzato in compensazione) del Modello IVA dell’anno successivo per la sola parte compensata.
L’art. 34, comma 9, del D.P.R. n. 633/1972, prevede una particolare fattispecie di rimborso a favore dei produttori agricoli che hanno effettuato esportazioni ed altre operazioni non imponibili di prodotti agricoli.
I soggetti in esame possono richiedere il rimborso:
Il rimborso può essere richiesto anche solo per una parte del credito (anche inferiore a 2.582,28 euro). Nel Modello IVA 2020, il rigo interessato fa riferimento al Quadro VF, rigo VF54, dove poter indicare l’importo detraibile (c.d. IVA “teorica”) a norma dell’art. 34, comma 9, da parte dei produttori agricoli che hanno effettuato:
La detrazione o il rimborso dell’IVA “teorica” rappresenta un sistema di recupero dell’IVA assolta a monte da parte dei soggetti di cui all’art. 34, per i quali non è consentito acquistare senza applicazione d’imposta, mediante lettera d’intento, in relazione alle operazioni non imponibili effettuate.
L’importo da indicare nel presente rigo deve essere calcolato applicando le stesse percentuali di compensazione che sarebbero applicabili se le predette operazioni fossero state effettuate nel territorio dello Stato.
Per l’erogazione dei rimborsi fino a 30.000 euro non è necessaria la prestazione di alcuna garanzia e non è richiesto il visto di conformità.
Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 32 del 30 dicembre 2014, il limite va calcolato facendo riferimento alla somma delle richieste di rimborso effettuate per l’intero anno, e non alla singola richiesta.
Per i rimborsi di importo superiore a 30.000 euro bisogna distinguere i casi in cui si è in presenza di un soggetto “non a rischio” da quelli in cui vi è un soggetto “a rischio”.
In caso di soggetto non a rischio, il rimborso è erogato alternativamente:
La dichiarazione sostitutiva di atto notorio è necessaria per attestare le condizioni di solidità patrimoniale e di continuità aziendale, oltreché di versamento dei contributi previdenziali e assicurativi.
In particolare, rispetto alle risultanze contabili dell’ultimo periodo d’imposta, chiuso anteriormente alla presentazione della dichiarazione, ancorché il bilancio non sia stato ancora approvato, bisogna dichiarare che:
Nella dichiarazione, bisognerà inoltre attestare che:
Nota bene: con riferimento al Modello IVA 2020, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio è resa barrando la relativa casella, apponendo la sottoscrizione nell’apposito riquadro presente nel Quadro VX (rigo VX4). La dichiarazione sostituiva, assieme alla copia del documento d’identità del sottoscrittore, deve essere consegnata al soggetto che provvede all’invio della dichiarazione IVA. In caso di dichiarazione correttiva/integrativa, la dichiarazione potrà essere prodotta successivamente.
Il rimborso di importo superiore a 30.000 euro richiede invece l’obbligo di prestare apposita garanzia quando si è in presenza di soggetti “a rischio”.
Sono considerati a rischio i soggetti per i quali ricorrono le seguenti condizioni:
Per i rimborsi richiesti in presenza di liquidazione ordinaria, è stato chiarito dall’Agenzia che non è necessario prestare la garanzia, a condizione che tale soggetto possa dichiarare la presenza delle condizioni di cui al predetto comma 3 dell’art. 38-bis, D.P.R. n. 633/1972 (mancata riduzione del patrimonio netto, consistenza immobiliare, versamento dei contributi previdenziali e assicurativi, ecc.).
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La Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 32 del 30 dicembre 2014, ha chiarito che:
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Nota bene: nella Circolare n. 33 del 22 luglio 2016, l’Agenzia ha evidenziato che l’integrale soddisfacimento della pretesa erariale nei termini di legge, da parte del soggetto passivo, il quale non abbia reso necessaria alcuna ulteriore attività di riscossione da parte dell’Amministrazione ed abbia spontaneamente versato quanto richiesto, anche a seguito di istituti di definizione agevolata, si può considerare idoneo a rimuovere gli effetti pregiudizievoli dell’avvenuta notifica dell’avviso di accertamento, ai fini dell’erogazione del rimborso IVA. In questo modo, l’Agenzia specifica che se nel periodo di osservazione, il contribuente soddisfa integralmente le proprie pendenze, tramite uno degli istituti di definizione a disposizione, lo stesso si può considerare reintegrato tra i contribuenti non a rischio con le relative conseguenze.
La garanzia ha validità di tre anni dall’erogazione del rimborso o, se inferiore, al periodo intercorrente tra la data di effettiva erogazione ed il termine per l’accertamento ex art. 57, D.P.R. n. 633/1972.
La garanzia può essere costituita da:
Se successivamente alla corresponsione del rimborso o alla compensazione viene notificato avviso di rettifica o accertamento, il contribuente, entro sessanta giorni, deve versare le somme che risultano indebitamente rimborsate o compensate oltre ai relativi interessi.
È possibile, alternativamente, presentare ricorso assistito dalla suddetta garanzia, fino a quando l’accertamento non sia divenuto definitivo.
Osserva: il modello di fideiussione bancaria-polizza fideiussoria è stato approvato con il Provvedimento del 26 giugno 2015 dell'Agenzia delle Entrate assieme al modello per la costituzione della cauzione, mediante deposito vincolato in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, per il rimborso del credito IVA, alternativo alla fideiussione.
Ai sensi del comma 1 dell’articolo 38-bis del D.P.R. 633/1972, i rimborsi IVA sono ordinariamente eseguiti, entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione. Il termine per l’esecuzione del rimborso decorre dalla data di effettiva presentazione della dichiarazione e, in caso di presentazione di più dichiarazioni riferite allo stesso anno (correttive nei termini, integrative), il termine di tre mesi inizia a decorrere nuovamente dall’ultima dichiarazione presentata.
Il termine per il computo degli interessi (2%) sulla somma da rimborsare decorre dal novantesimo giorno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.
I soggetti sottoposti agli ISA (Indici di Affidabilità Fiscale) che hanno ottenuto un determinato punteggio, possono beneficiare di alcune premialità. L'art. 9-bis, comma 11, del D.L. n. 50/2017, prevede l'esonero dall'apposizione del visto di conformità/prestazione della garanzia per i rimborsi IVA, per un importo non superiore a 50.000 euro annui, per i soggetti che dall'elaborazione dell'indice ISA 2018 hanno ottenuto un punteggio almeno pari a 8.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito, nella Circolare n. 18 del 2 agosto 2019, che il beneficio in esame riguarda il rimborso del credito IVA risultante dal Modello IVA 2020, relativo al 2019, ovvero del credito IVA dei primi tre trimestri 2020.
L’Agenzia ha puntualizzato che l’utilizzo in tutto o in parte del beneficio di esenzione limita l’eventuale ulteriore utilizzo, infrannuale o annuale, atteso che l’importo complessivo dell’esonero, pari a 50.000 euro, si riferisce alle richieste di rimborso effettuate nel corso dell’anno 2020.
La sussistenza dell'esonero si dovrà evidenziare nel Modello IVA 2020 barrando la casella nuova "Esonero dall’apposizione del visto di conformità" presente nella sezione "Firma della dichiarazione” del frontespizio.
Per quanto concerne il rimborso del credito IVA annuale, questo è effettuato, in conto fiscale, tramite una:
Per i rimborsi in procedura semplificata sono applicabili le disposizioni previste dall’art. 38-bis del D.P.R. 633/1972.
Se viene scelta tale procedura:
L’Agente della Riscossione provvede al rimborso tramite accredito dell’importo sul c/c bancario o postale all’uopo comunicato.
Se non viene effettuata alcuna scelta relativa alla modalità di rimborso, (nel Quadro VX del Modello IVA) con riferimento alla procedura semplificata (rigo VX4 campo 2), il rimborso è disposto direttamente dall’Ufficio che invia all’Agente della Riscossione un ordinativo di pagamento a favore del contribuente.
Per velocizzare l’erogazione del rimborso del credito IVA, l’art. 1, comma 4-bis, del D.L. n. 50/2017, ha disposto che i rimborsi da conto fiscale, ex art. 78, Legge n. 413/1991, sono pagati direttamente dall’Agente della Riscossione, a valere sulle risorse finanziarie disponibili sulla contabilità speciale n. 1778 “Agenzia delle Entrate - Fondi di bilancio”.
L’erogazione del rimborso può essere riconosciuta anche in via prioritaria a determinati soggetti quali:
L’effettuazione del rimborso del credito IVA in via prioritaria spetta nel rispetto dei precisi requisiti contenuti nel D.M. del 22 marzo 2007, ossia:
L’erogazione prioritaria del rimborso presuppone che sia soddisfatto il requisito dell’aliquota media di cui all’art. 30, comma 3, lett. a) del D.P.R. 633/1972.
Si fa presente che la parte del credito IVA rimborsabile dall’Ufficio può essere oggetto di cessione a terzi. Tale possibilità non può essere rappresentata dal frazionamento della stessa tra più acquirenti, in quanto è ammessa la sola cessione unitaria.
Dott. Giuseppe Moschella