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Tra le misure introdotte dal Decreto “Cura Italia”, per fornire supporti economici alle imprese e ai lavoratori colpiti dall’emergenza sanitaria, vi sono le indennità previste dagli articoli 27 e 28 del Decreto Legge 18/2020.
Per dettagliare meglio l’applicazione di tale misura, l'INPS ha fornito le prime indicazioni con il Messaggio n. 1288 del 20 marzo 2020.
Il beneficio pensato dal Governo consiste nell’erogazione di una somma pari a 600 euro, per il mese di marzo, a favore di:
Tale somma non concorrerà alla formazione del reddito ai sensi del TUIR.
A fronte di tali misure, ci si è chiesti se i soci delle società semplici agricole possano usufruire di tali indennità.
Per quanto riguarda l’indennità destinata a “professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa”, l’INPS ha precisato che possono accedervi:
Il documento interpretativo, tuttavia, estende l’ambito applicativo dell’indennizzo anche ai partecipanti agli studi associati o a società semplici con attività di lavoro autonomo, iscritti alla gestione separata INPS.
Sostanzialmente, se una determinata attività professionale, per la quale non è prevista una cassa previdenziale, viene esercitata in forma associata tramite società semplice o studio associato, i partecipanti, ancorché lavoratori autonomi non intestatari di Partita IVA attiva a proprio nome (come richiesto dalla norma), rientrano comunque nell'agevolazione in quanto personalmente titolari del rapporto contributivo.
Per quanto riguarda, invece, i “lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Assicurazione generale obbligatoria (AGO)” non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie a esclusione della gestione separata, occorre precisare che:
Alla luce di ciò ci si chiede, l’indennità spetta anche a coloro che risultano iscritti come soci di società?
La norma in esame, ossia l’art. 28 del D.L. 18/2020, a differenza del precedentemente richiamato articolo 27, non fa nessun riferimento al requisito della titolarità di Partita IVA. Conseguentemente, sembrerebbe che si possa estendere il beneficio dell’indennità a tutti coloro che risultino iscritti come soci di società, quali i partecipanti a Snc artigiane, i soci lavoratori di Srl nonché i soci di società semplici agricole che si occupino della coltivazione del fondo.
Occorre però ricordare che sono esclusi dall'indennizzo:
Per quanto riguarda i soggetti operanti nel settore agricolo, nel Messaggio dell’INPS vengono espressamente richiamati solo “coltivatori diretti, coloni e mezzadri” senza che si faccia riferimento alla gestione previdenziale IAP.
In merito alla figura dello IAP, il D.Lgs. 99/2004 ne ha esteso l'applicabilità anche ai soci di società agricole.
Pertanto, viene considerato IAP colui che, in possesso di conoscenze e competenze professionali, dedichi all'attività agricola di impresa, direttamente o in qualità di socio, almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro (25% per le aziende ubicate in zone svantaggiate di cui all’articolo 17 Regolamento CE n. 1257/99).
Nella nota diffusa dall’INPS, la figura dello IAP non è citata, ma vi è da dire che, dal punto di vista previdenziale, anche tali soggetti possono essere ricondotti alla categoria dei lavoratori autonomi del settore agricolo e ciò dovrebbe prescindere dal fatto che anche gli amministratori di società agricole possano essere iscritti alla medesima gestione previdenziale.