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L’art. 98 del Decreto “Cura Italia” (D.L. 18/2020) prevede misure a sostegno delle imprese della filiera della stampa, introducendo due incentivi fiscali: il bonus pubblicità e la tax credit per le edicole.
Il credito d’imposta per investimenti in pubblicità resta fruibile dai soggetti titolari di reddito d’impresa, lavoratori autonomi ed enti non commerciali, alle stesse condizioni previste dal comma 1, dell’articolo 57-bis D.L. 50/2017 ed entro il limite massimo di spesa stabilito ai sensi del comma 3.
Le novità apportate dall’art. 98 del Decreto Legge 18/2020 attengono principalmente i seguenti aspetti della disciplina:
In sostanza, a fronte del calo considerevole degli investimenti pubblicitari, correlato all’emergenza sanitaria e alla chiusura delle attività commerciali, limitatamente al 2020, il credito di imposta investimenti pubblicitari viene quantificato in misura pari al 30% delle spese sostenute per le campagne pubblicitarie, sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, anziché in misura pari al 75% dell’investimento incrementale, rispetto all’anno precedente.
Inoltre, il legislatore ha previsto un differimento di sei mesi del periodo di trenta giorni per l’invio delle comunicazioni telematiche di accesso al beneficio. L’art. 98 prevede che la comunicazione vada presentata dal 1 settembre 2020 al 30 settembre 2020, nelle modalità indicate al comma 5, DPCM n. 90 del 16 maggio 2018.
Nel caso in cui qualcuno avesse già presentato la comunicazione nel mese di marzo, come originariamente voleva la norma, tale comunicazione viene considerata valida.
Per quanto concerne il credito d’imposta per la rete di distribuzione e vendita, c.d. “tax credit per le edicole”, introdotta dalla Legge di Bilancio 2019, sono state previste misure estensive dei soggetti fruitori, tra cui:
Inoltre, il Decreto “Cura Italia” prevede che il credito risulti riconosciuto con riferimento alle spese 2019, entro l’importo massimo per beneficiario di 4.000 euro, in misura dunque doppia rispetto al credito massimo riconosciuto per l’anno precedente.
Il credito d'imposta in esame, in seguito alle modifiche apportate dal Decreto “Cura Italia”, è parametrato agli importi pagati nell'anno 2019, dal titolare del singolo punto vendita, per i locali in cui si esercita la vendita a titolo di: IMU, TASI, COSAP, TARI, servizi di fornitura di energia elettrica, servizi telefonici e di collegamento a Internet, servizi di consegna a domicilio delle copie di giornali, nonché le spese di locazione al netto dell'IVA, a condizione che l'esercente operi come unico punto vendita esclusivo nel territorio comunale.
Per quanto riguarda i termini di presentazione dell’istanza, si sottolinea che non è prevista alcuna proroga, quindi l’arco temporale entro il quale si possono inviare le comunicazioni rimane dal 1 settembre 2020 al 30 settembre 2020.