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Gli effetti dell’emergenza sanitaria sui consumi, a cui si aggiungono le misure straordinarie adottate per il contenimento dell’epidemia, stanno determinando, paradossalmente, un esubero dell’offerta anche nel settore agricolo e alimentare.
In tale contesto, uno dei settori maggiormente colpiti è certamente quello del florovivaismo. L’emergenza sanitaria, sopraggiunta a ridosso del periodo primaverile, non ha consentito e non consentirà di commercializzare gran parte delle loro produzioni, con conseguente necessità di disfarsi di tutti quei prodotti che non potranno essere venduti.
Sbarazzarsi di tali rimanenze, quindi, può risultare una vera e propria necessità, ma occorre farlo seguendo le modalità previste per evitare contestazioni da parte dell’Amministrazione finanziaria.
A tal fine, è necessario che il proprietario dei beni documenti con precisione le operazioni di distruzione o dismissione delle rimanenze, per vincere la presunzione di cui all’art. 53 del D.P.R. n. 633/1972 secondo cui si considerano ceduti “i beni acquistati, importati o prodotti che non si trovano nei luoghi in cui il contribuente esercita la sua attività, comprese le sedi secondarie, filiali, succursali, dipendenze, stabilimenti, negozi o depositi dell'impresa, né presso suoi rappresentanti”.
La dismissione dei beni presenti in magazzino può essere fatta in due modi:
Nel primo caso, l’impresa vende quantitativi ingenti di beni ad un prezzo complessivo, senza distinguere il prezzo del singolo bene.
Per vincere la presunzione della vendita in nero, quindi, sarà necessario emettere una regolare fattura di vendita ed accompagnare i beni con un documento di trasporto da cui risultino la natura e la quantità dei beni ceduti. Inoltre, il cedente dovrà annotare sulla sua copia del DDT anche il costo totale sostenuto per l’acquisto dei beni venduti in blocco.
Nel secondo caso è invece possibile distruggere i beni: ciò può essere fatto direttamente dall’azienda proprietaria degli stessi oppure indirettamente, affidando i beni a terzi per la rottamazione e lo smaltimento.
Per quanto riguarda la rottamazione fatta da terzi, l’impresa consegna i beni a soggetti autorizzati per lo smaltimento dei rifiuti: in questo caso, la prova di distruzione è fornita semplicemente tramite l’annotazione sul formulario di identificazione previsto dall’art. 193 del D.Lgs. 152/2006.
Particolari cautele, invece, richiede la rottamazione diretta, la quale prevede tre passaggi necessari che andiamo, qui di seguito, ad analizzare.
Ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 441/1997, l’impresa che vuole distruggere i propri beni ne deve inviare preventivamente comunicazione agli uffici dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza competenti per territorio. È opportuno, quindi, che la comunicazione venga inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC, al fine di comprovare l’avvenuta ricezione nei termini di legge. Si ritiene utile, ove presente, dare avviso per conoscenza anche al Presidente del Collegio Sindacale.
Tale comunicazione deve pervenire agli uffici almeno cinque giorni prima delle operazioni di rottamazione e deve contenere indicazione di:
All’atto della distruzione, è necessario redigere un verbale o una dichiarazione di distruzione. La disciplina che regola tale attività è diversa a seconda del valore dei beni distrutti.
Se i beni distrutti hanno valore superiore a 10.000 euro, il verbale deve essere necessariamente compilato da un funzionario dell’Amministrazione finanziaria, da un ufficiale della Guardia di Finanza o da un notaio. Almeno uno dei soggetti dovrà essere presente all’atto della rottamazione: il notaio, quindi, dovrà partecipare e svolgere ruolo di supplenza in assenza degli altri soggetti.
Se i beni distrutti hanno valore inferiore a 10.000 euro, la disciplina prevede che il verbale possa essere sostituito da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa direttamente dal rappresentante legale dell’impresa (o un suo procuratore) ad un pubblico ufficiale, notaio o segretario comunale.
Ciò non toglie che alla distruzione dei beni potrebbero partecipare funzionari dell’Agenzia o della Guardia di Finanza. In loro assenza, l’imprenditore potrà procedere alla rottamazione senza la presenza di un notaio ma tramite la produzione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
Da tale dichiarazione o dal verbale di rottamazione devono risultare:
A seguito della distruzione dei beni giacenti in magazzino, l’impresa dovrà provvedere alla compilazione di un DDT per la movimentazione dei beni ottenuti dalla distruzione.
In tale documento si ritiene utile indicare il destinatario del trasporto, la data, la natura e la quantità dei beni rottamati e la causale del trasporto.
Nel caso di distruzione di prodotti vegetali, le imprese agricole potranno utilizzarli come ammendanti organici dei terreni condotti.