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Il D.L. n. 23, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'8 aprile 2020, n. 94, c.d. Decreto Liquidità, interviene con una serie di misure tese all'ulteriore rafforzamento degli interventi di garanzia per l’accesso al credito delle imprese.
In particolare, le previsioni contenute nel Decreto vedono un potenziamento delle risorse destinate al Fondo di Garanzia per le PMI il cui utilizzo sarà consentito anche alle grandi imprese, ma fino a 499 dipendenti:
Per le imprese con ricavi non superiori a 3.200.000 euro, danneggiate dall'emergenza COVID-19, il fondo può concedere una garanzia del 90% cumulabile con un’altra garanzia (concessa dai Confidi o altro soggetto abilitato al rilascio di garanzie) che copra il residuo 10% del finanziamento.
Tale garanzia può essere rilasciata per finanziamenti di importo inferiore al 25% dei ricavi conseguiti.
Il soggetto finanziatore dovrà trasmettere al gestore del fondo una dichiarazione che attesti la riduzione del tasso di interesse applicata al soggetto beneficiario sul finanziamento garantito a seguito della sopravvenuta concessione della garanzia.
Si specifica che l'ammontare complessivo delle esposizioni del finanziatore nei confronti del soggetto finanziato deve risultare superiore all'ammontare di esposizioni detenute alla data del 9 aprile 2020.
Per quanto riguarda le garanzie concesse alla singola impresa, il Decreto Legge prevede tre parametri da rispettare ogni qual volta le operazioni finanziabili superino l’importo di 800.000 euro. Nello specifico, l’imposto totale concedibile non può superare uno dei seguenti limiti:
Il beneficiario deve attestare il fabbisogno tramite autocertificazione. Nel caso in cui il parametro utilizzato per le operazioni finanziarie sia quello del fabbisogno necessario nei successivi 12 o 18 mesi, la percentuale di copertura della riassicurazione è incrementata, anche mediante il concorso delle sezioni speciali del fondo di garanzia, al 100% dell'importo garantito dai Confidi o da altro fondo di garanzia.
Tale operazione è possibile solo se le garanzie già rilasciate non superino la percentuale massima di copertura del 90%.
Questo intervento è sottoposto all’autorizzazione della Commissione Europea e al fatto che le garanzie non prevedano il pagamento di un premio che tiene conto della remunerazione per il rischio di credito. Fino all'autorizzazione della Commissione e successivamente alla predetta autorizzazione per le operazioni finanziarie non aventi le predette caratteristiche di durata e importo, le percentuali di copertura sono incrementate all'80% per la garanzia diretta e al 90% per la riassicurazione.
Per i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario è possibile usufruire della garanzia del fondo, per la garanzia diretta nella misura dell'80% e per la riassicurazione nella misura del 90% dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che:
Inoltre, sono ammesse alle garanzie del fondo anche le operazioni per le quali le banche o gli intermediari finanziari abbiano accordato:
Ricordiamo infine che l’art. 13, comma g) del Decreto, prevede l’estensione della garanzia anche in favore di soggetti segnalati in centrale rischi: “inadempienze probabili” nonché con presenza di operazioni classificate come “scadute” o “sconfinanti deteriorate” successivamente alla data del 31 gennaio 2020.
Nella giornata di oggi la Commissione Europea ha dato il via libera alle coperture assicurative indicate nel D.L. 23/2020 per gli interventi in favore del settore produttivo per fare fronte alle conseguenze dell'emergenza coronavirus.
La risposta è pervenuta con due distinte decisioni con cui la Commissione ha approvato le misure a sostegno dell'economia del valore di circa 200 miliardi e lo schema di garanzie destinato ai lavoratori autonomi e alle piccole e medie imprese.

Fonte MISE