L’IVA a debito (o a credito) relativa all’anno 2019, si determina per ciascuna attività, nella Sezione I del quadro VL del Modello IVA 2020.
Il saldo a debito del 2019 risulta dal rigo VL38, da riportare, se superiore a 10 euro nel rigo VX1. L’IVA dovuta in base alla Dichiarazione annuale deve essere versata se superiore a 10,33 euro (10 euro per effetto degli arrotondamenti effettuati in Dichiarazione) e, quindi, a partire da 11 euro.
Il versamento del saldo IVA 2019:
- poteva essere effettuato, entro il 16 marzo 2020 (prorogato al 20 marzo);
- può essere effettuato entro il termine previsto per il versamento delle imposte dirette, cioè il 30 giugno 2020 (in unica soluzione o rateizzato), con applicazione della maggiorazione dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 (20) marzo 2020 (pari, dunque, all’1,6%);
- può essere effettuato entro il 30 luglio 2020 applicando, alla somma dovuta al 30 giugno, una ulteriore maggiorazione dello 0,40%.
Proroga a seguito dell’emergenza sanitaria
A causa dell’emergenza sanitaria in atto, il Governo, con l’emanazione del Decreto “Cura Italia” (D.L. 18 del 17 marzo 2020, in vigore dal 17 marzo) ha previsto, tra le altre, una “mini” proroga dei versamenti relativi al saldo IVA 2019 (e IVA relativa al mese di febbraio), dal 16 marzo 2020 al 20 marzo 2020.
Tale mini-differimento ha interessato la generalità dei titolari di Partita IVA, in particolare i contribuenti con ricavi/compensi superiori a 2 milioni di euro.
Per i soggetti esercenti attività d’impresa (ditte individuali, società o enti non commerciali per l’attività commerciale svolta) o professionale (sia in forma individuale che associata) che abbiano ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro, nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto (dunque periodo 2019), è stata prevista la sospensione dei versamenti fino al 31 maggio 2020 (che slitta al 1° giugno 2020, in quanto cade di domenica) che ricadono tra l’8 marzo 2020 ed il 31 marzo 2020, quindi relativi anche all’IVA (saldo IVA 2019 ed il debito periodico di febbraio) senza applicazione di interessi.
Il debito potrà essere versato entro il 1° giugno 2020:
- in unica soluzione;
- in un massimo di cinque rate di pari importo (con prima rata al 1° giugno 2020), senza interessi.
Per i contribuenti con domicilio fiscale, sede legale, sede operativa nelle province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza, (art. 62 del D.L. 18/2020) è stato previsto che la sospensione dei versamenti dell’IVA si applica a prescindere dal volume dei ricavi/compensi realizzati nel 2019 (dunque anche superiore a 2 milioni di euro). Anche in questo caso sarà possibile versare il saldo IVA:
- interamente entro il 30 maggio 2020 (1° giugno) senza alcuna maggiorazione;
- rateizzando mensilmente l’importo fino a novembre a partire da tale data e senza interessi.
La sospensione riguarda anche i soggetti interessati dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 24 febbraio 2020, il quale prevede la sospensione dei versamenti e degli adempimenti scadenti nel periodo compreso fra il 21 febbraio e il 31 marzo 2020, per coloro che avevano, alla data del 21 febbraio 2020, la residenza o la sede legale o operativa nel territorio nei Comuni (individuati dal Decreto) delle Regioni Lombardia e Veneto, interessati dal Coronavirus.
Si osserva che i contribuenti trimestrali devono comprendere nel pagamento del saldo annuale, da effettuare ordinariamente entro il 16 marzo 2020, anche l’IVA dovuta per il quarto trimestre 2019, che non viene versata separatamente, ma con la Dichiarazione annuale. All’importo dovuto vanno sommati gli interessi e sottratto l’acconto IVA, il cui termine di versamento era il 27 dicembre 2019.
Il versamento rateale del saldo IVA a seguito della “mini” proroga
I contribuenti interessati dalla “mini” proroga (al 20 marzo), se non hanno versato entro tale data, possono optare per il pagamento rateale, potendo suddividere l’importo in rate di pari importo (massimo nove fino al mese di novembre) e dalla seconda rata in poi, vanno applicati gli interessi dello 0,33% mensile.
Le rate devono essere versate entro il giorno 16 di ogni mese di scadenza, a partire dal 20 marzo 2020. La rateizzazione deve concludersi entro il mese di novembre.
Piano rate versamento IVA (con prima rata il 20 marzo)
Scadenza |
20-Mar |
16-apr |
18-mag |
16-giu |
16-lug |
20-ago |
16-sett |
16-ott |
16-nov |
Rata |
1° rata |
2° rata |
3° rata |
4° rata |
5°rata |
6°rata |
7°rata |
8°rata |
9°rata |
Interessi |
0.29% |
0.62% |
0.95% |
1.28% |
1.61% |
1.94% |
2.27% |
2.60% |
Pagamento entro il saldo IRPEF (30 giugno 2020) per i soggetti interessati dalla “mini” proroga
È sempre possibile effettuare il pagamento del saldo IVA al 30 giugno 2020, con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo (20 marzo), e pertanto può essere versato:
- in unica soluzione entro il 30 giugno, maggiorando quanto dovuto dell’1,60% (0,40% x 4);
- in forma rateale dal 30 giugno, maggiorando quanto dovuto dell’1,60% e suddividendo l’importo così determinato nel numero di rate scelte, per un massimo di sei (la rateizzazione deve infatti concludersi entro il mese di novembre). Dalla seconda rata in poi vanno applicati gli interessi dello 0,33% mensile.
È possibile usufruire dell’ulteriore differimento al 30 luglio, applicando alla somma dovuta al 30 giugno (al netto delle compensazioni) un’ulteriore maggiorazione dello 0,40%, anche in forma rateale.
Versamento del saldo IVA
Versamento entro il (16) 20 marzo 2020 |
Unica soluzione |
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Versamento rateale (Max nove rate) |
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Versamento entro il 30 giugno 2020 |
Unica soluzione
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Importo dovuto + 0,40% per mese/frazione di mese tra il 20 marzo e il 30 giugno (1,60%) |
Versamento rateale (massimo sei rate) |
Importo dovuto + 0,40% per mese/frazione di mese tra il 20 marzo e il 30 giugno (1,60%)
|
|
Versamento entro il 30 luglio 2020 |
Unica soluzione |
Importo dovuto al 30 giugno (maggiorato dell’1.60%) con la ulteriore maggiorazione dello 0.40% |
Versamento rateale (massimo cinque rate) |
Importo dovuto al 30 giugno (maggiorato dello 1.60% e la ulteriore maggiorazione dello 0,40%.
|
Con riferimento al versamento del saldo IVA 2019, l’Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 9 del 13 aprile 2020, ha chiarito che in caso di rateazione dell’importo, e versamento della prima rata al 16 marzo 2020, è possibile sospendere (previo possesso dei requisiti) i versamenti delle rate da eseguirsi il 16 aprile, e il 18 maggio (il 16 maggio è sabato).
Secondo quanto indicato nella Circolare, il versamento potrà essere eseguito entro il 30 giugno 2020, in un’unica soluzione, ovvero in cinque rate a partire dalla stessa data. Tali soggetti dovranno comunque, il 16 giugno, versare la quarta rata.
Modalità di versamento
Il versamento dell’IVA dovrà essere effettuato con il modello F24 con le seguenti modalità
Saldo a debito senza compensazione |
Servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entrate/o Fisconline) o bancari (home banking) |
Versamento con compensazione (saldo a debito o saldo a zero) |
Esclusivamente servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate |
Il saldo IVA relativo al 2019 va versato utilizzando il modello F24 telematico, direttamente o tramite un intermediario.
Nella sezione “Erario” del modello F24 andrà indicato il codice tributo “6099”, nello spazio “anno di riferimento” si dovrà riportare l’anno 2019.
La colonna “rateizzazione/Regione/Provincia/mese riferimento” deve essere compilata indicando il numero della rata che si sta versando ed il numero totale delle rate prescelte e nella colonna “importi a debito versati” va riportato l’importo dell’IVA a debito.
Se si opta per la rateizzazione, oltre al codice tributo “6099”, si dovranno utilizzare il codice “1668” per gli interessi rateali, con anno di riferimento “2019” e con l’indicazione del numero della rata da versare ed il numero totale delle rate scelte (ad esempio, “0105” per la prima rata di cinque, “0101” in caso di versamento in unica soluzione).
Versamenti al 30 maggio (1° giugno) per i soggetti che beneficiano della proroga
I soggetti che si sono visti prorogare dal D.L. 18/2020 il versamento del saldo IVA al 30 maggio (quindi al 1° giugno in quanto il 30 cade di domenica) potranno effettuare il versamento:
- in unica soluzione entro il 1° giugno 2020;
- in forma rateale (dal 1° giugno), fino ad un massimo di cinque rate mensili a decorrere dal mese di maggio (le scadenze dovrebbero essere le seguenti 1° giugno, 30 giugno, 31 luglio, 30 settembre) di pari importo e senza interessi.
Anche se non specificato, vi dovrebbe essere la possibilità, per i soggetti in esame, di differire il versamento del saldo IVA al versamento del saldo IRPEF/IRES, ossia al 30 giugno (o al 3 luglio con l’ulteriore maggiorazione dello 0,40%).
ln tal caso, la maggiorazione dello 0,40%, va applicata per ogni mese, o frazione di mese, successivo al 1° giugno. In questo caso, il saldo IVA 2019 può essere versato:
- in unica soluzione, entro il 30 giugno 2020, maggiorando quanto dovuto dello 0,40%;
- in forma rateale, dal 30 giugno 2020, maggiorando quanto dovuto dello 0,40% e suddividendo l’importo così ottenuto nel numero di rate scelte, per un massimo di sei rate (per concludere il pagamento entro novembre).
Dalla seconda rata in poi vanno applicati gli interessi dello 0,33% mensile.
Se si sceglie per l’ulteriore differimento al 30 luglio, si dovrà applicare, alla somma dovuta al 30 giugno, una ulteriore maggiorazione dello 0,40%. Anche in questo caso, il saldo IVA 2019 può essere versato:
- in unica soluzione (al 30 luglio);
- in forma rateale suddividendo quanto dovuto (importo che risulta al 30 giugno con l’ulteriore maggiorazione dello 0,40%) nel numero di rate scelte, per un massimo di cinque (per concludere il pagamento entro novembre). Anche in questo caso, dalla seconda rata in poi vanno applicati gli interessi dello 0,33% mensile.
Esempio di versamento del 30 giugno (soggetti che non beneficiano della proroga e potevano versare al 20 marzo)
Il saldo IVA può essere versato interamente, entro il 30 giugno 2020, con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese tra il 16 (20) marzo e il 30 giugno (la maggiorazione sarà, pari all’1,6% - 0,40% x 4). Può essere versato anche in forma rateale:
- suddividendo l’importo determinato (saldo IVA + maggiorazione 1,6%) nel numero di rate scelte, per un massimo di sei rate;
- applicando ad ogni rata successiva alla prima gli interessi dello 0,33% mensile.
Esempio (cinque rate)
Saldo IVA al 30 giugno 2020 = 3.000,00 euro
Importo al 30 giugno 2020 = 3.048,00 euro (con maggiorazione dell’1,60%)
Importo Rata = 690,60 euro
30-giu |
16-lug |
20-ago |
16-set |
16-ott |
|
Rate |
1° rata |
2° rata |
3° rata |
4° rata |
5°rata |
Quota capitale |
690,60 € |
690,60 € |
690,60 € |
690,60 € |
690,60 € |
Interessi |
- |
0,33% |
0,66% |
0,99% |
1,32% |
Quota interessi |
- |
2,27 € |
4,55 € |
6,83 € |
9,11 € |
Totale rata |
690,60 € |
692,87 € |
695,15 € |
697,43 € |
699,71 € |
Versamento del 30 luglio 2020 (soggetti che non beneficiano della proroga e potevano versare al 20 marzo)
È possibile differire di ulteriori 30 giorni il versamento del saldo (al 30 luglio) con applicazione dell’ulteriore maggiorazione dello 0,4% sul debito formatosi al 30 giugno 2020. Si potrà procedere al versamento del saldo IVA 2019, al 30 luglio 2020:
- interamente, applicando alla somma dovuta al 30 giugno, l’ulteriore maggiorazione dello 0,40%;
- in forma rateale, applicando, alla somma dovuta al 30 giugno, l’ulteriore maggiorazione dello 0,40% e suddividendo l’importo così determinato nel numero di rate scelte, per un massimo di cinque. Dalla seconda rata in poi, vanno applicati gli interessi dello 0,33% mensile.
Esempio
Saldo IVA al 30 giugno 2020 = 3.000,00 euro
Importo al 30 giugno 2020 = 3.048,00 euro (con maggiorazione dell’1,60%)
Ulteriore maggiorazione = 12,19 euro
Salto IVA maggiorato = 3.060,19 euro
Importo Rata = 612,03 euro
30-lug |
20-ago |
16-sett |
16-ott |
16-nov |
|
Rate |
1° rata |
2° rata |
3° rata |
4° rata |
5°rata |
Quota capitale |
612,03 € |
612,03 € |
612,03 € |
612,03 € |
612,03 € |
Interessi |
- |
0,33% |
0,66% |
0,99% |
1,32% |
Quota interessi |
- |
2,02 € |
4,03 € |
6,05 € |
8,07 € |
Totale rata |
612,03 € |
614,05 € |
616,06 € |
618,08 € |
620,10 € |
Rimessione in termini per i versamenti scaduti il 16 marzo
Secondo quanto disposto dall’articolo 21 del Decreto n. 23 dell’8 aprile 2020, c.d. “Decreto Liquidità”, sono considerati come regolarmente effettuati (senza sanzioni ed interessi) i pagamenti nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni (con riferimento anche al saldo IVA 2019) che sono scaduti lo scorso 16 marzo 2020 (prorogati al 20 marzo 2020 dal D.L. 18/2020) se effettuati entro il 16 aprile 2020.
Dott. Giuseppe Moschella
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