Dal 1 aprile è possibile presentare le richieste di rimborso o compensazione del credito IVA inerenti al primo trimestre del 2020, mediante l'ultima versione del modello TR approvata dall'Agenzia delle Entrate con il Provvedimento del 26 marzo scorso.
Il rimborso o la compensazione dei crediti possono essere richiesti solo dai soggetti che, nel trimestre di riferimento, si trovano in una delle condizioni, previste dall'art. 38-bis, comma 2, del D.P.R. n. 633/72, ossia:
- aliquota media. Effettuazione di operazioni attive la cui aliquota media, maggiorata del 10%, risulta inferiore all'aliquota media che ha gravato sugli acquisti e sulle importazioni;
- operazioni internazionali. Effettuazione di operazioni non imponibili (es. cessioni all'esportazione, cessioni intra UE ecc.) per oltre il 25% di tutte le operazioni effettuate;
- beni ammortizzabili. Acquisti e importazioni di beni ammortizzabili per importo superiore a due terzi dell'ammontare complessivo di tutti gli acquisti e le importazioni di beni e servizi imponibili (in questo caso è rimborsabile solo il credito riferibile ai predetti acquisti e importazioni);
- soggetti passivi esteri. Soggetti passivi stabiliti all'estero, identificati in Italia direttamente ai sensi dell'art. 35-ter, oppure mediante rappresentante fiscale;
- prestazioni a soggetti passivi esteri. Effettuazione, nei confronti di soggetti passivi stabiliti all'estero, per un importo superiore al 50% dell'ammontare di tutte le operazioni effettuate, di determinate tipologie di servizi.
La modalità di presentazione dell’istanza è in via telematica con scadenza ordinaria fissata al 30 aprile, ma per i soggetti residenti in Italia tale data è differita al 30 giugno 2020 ex art. 62 del D.L. n. 18/2020.
Le imprese hanno comunque tutto l'interesse a presentare la richiesta al più presto, per accelerare il recupero di risorse finanziarie preziose, soprattutto di questi tempi.
Considerando che l’emergenza sanitaria che sta attraversando questo periodo storico inciderà notevolmente anche sull'attività degli uffici dell'Agenzia delle Entrate, per tali motivi, bisogna considerare che il rimborso potrebbe non arrivare nel termine (ordinatorio) del mese successivo alla richiesta.
Tuttavia, il credito trimestrale può essere utilizzato anche in compensazione orizzontale a partire dal decimo giorno successivo alla trasmissione della richiesta, per le somme superiori a 5.000 euro nell'anno d'imposta, nel rispetto dei vincoli e limiti delle compensazioni.
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