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La presentazione del modello 730 (precompilato o ordinario) non comporta particolari difficoltà operative; con esso, in particolare, si ottiene il rimborso del credito IRPEF (o si versa il debito mediante trattenuta) direttamente nella busta paga o nella rata di pensione.
A partire dal 5 maggio, sul proprio sito internet, l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei lavoratori dipendenti e dei pensionati il modello 730 precompilato. Il Decreto n. 124 del 26 ottobre 2019 (art. 16-bis) ha rivisto i termini di presentazione del modello 730 a decorrere dal 2021. A seguito dell’emergenza sanitaria per coronavirus, l’art. 1, comma 1, del D.L. n. 9 del 2 marzo 2020, ha previsto che i nuovi termini di cui al citato art. 16-bis trovano applicazione già a decorrere dal 2020.
Il contribuente deve principalmente verificare se è obbligato a presentare la dichiarazione dei redditi (modello 730 o anche il modello Redditi PF), oppure se rientra nelle ipotesi di esonero previste dalla legge.
Possono utilizzare il modello 730/2020, ordinario o precompilato, i contribuenti che nel 2020 si trovano nella seguente situazione:
Il modello 730 precompilato è disponibile per la visualizzazione dal 5 maggio nella sezione dedicata del sito dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it). Per predisporre la dichiarazione precompilata, l’amministrazione finanziaria utilizza una serie di informazioni, che vengono comunicate alla stessa nei i primi mesi dell’anno, e altre informazioni che sono già nella disponibilità dell’amministrazione stessa. Vengono utilizzate le seguenti informazioni:
Quest’anno, nella dichiarazione precompilata, vi sono maggiori informazioni relative alle spese sanitarie; sono presenti infatti, le spese per le prestazioni sanitarie erogate dai seguenti professionisti sanitari: tecnici sanitari di laboratorio biomedico, tecnici audiometristi, tecnici audioprotesisti, tecnici ortopedici, dietisti, tecnici di neurofisiopatologia, tecnici di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, igienisti dentali, fisioterapisti, logopedisti, podologi, ortottisti e assistenti di oftalmologia, terapisti della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, tecnici della riabilitazione psichiatrica, terapisti occupazionali, educatori professionali, tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, assistenti sanitari, biologi.
Nella dichiarazione precompilata sono presenti, inoltre, le spese sanitarie per le prestazioni erogate dalle strutture sanitarie militari e dalla farmacia dell’Associazione Nazionale fra Mutilati e Invalidi di Guerra. Quest’anno sono più complete anche le informazioni sui contributi versati per i lavoratori domestici, e sono presenti anche i contributi previdenziali versati all’INPS con lo strumento del “Libretto di famiglia”.
I nuovi oneri e spese si aggiungono a quelli già considerati negli scorsi anni dall'Agenzia delle Entrate, quali:
Sono inoltre presenti anche gli oneri detraibili sostenuti dal contribuente e riconosciuti dal sostituto, riportati nella Certificazione Unica, nonché quelli ricavati dalla dichiarazione dello scorso anno, che danno diritto a una detrazione da ripartire in più rate annuali (per esempio, le spese per ristrutturazioni edilizie o risparmio energetico).
Non vengono inserite nella dichiarazione, le informazioni che l'Agenzia ritiene incomplete o incoerenti. Può per esempio, accadere che dall'Anagrafe tributaria risulti l'atto di acquisto di un fabbricato, di cui l'Amministrazione finanziaria non conosca ancora la destinazione, oppure, che gli interessi passivi per il mutuo comunicati dalla banca siano di importo superiore a quelli indicati nella dichiarazione dell'anno precedente. I dati di questo tipo sono comunque riportati in un prospetto riepilogativo, in modo da poter essere verificati ed eventualmente inseriti in dichiarazione da parte del contribuente.
Osserva: ai fini dell’elaborazione della dichiarazione precompilata, sono utilizzati i dati relativi alle spese, da ripartire su diverse annualità, desumibili dalla dichiarazione presentata dal contribuente per l’anno precedente.
Con riferimento agli oneri che possono essere portati in detrazione o deduzione, anche se sostenuti nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico, l’Agenzia delle Entrate individua i familiari da considerare fiscalmente a carico esclusivamente sulla base delle informazioni, anche reddituali, comunicate dai sostituti d’imposta, con le Certificazioni Uniche trasmesse all’Agenzia delle Entrate.
Se nelle comunicazioni trasmesse non è individuato il soggetto che ha sostenuto la spesa, l’onere è inserito nelle dichiarazioni dei redditi dei soggetti dei quali il familiare a cui la spesa si riferisce, risulta fiscalmente a carico, in proporzione alle percentuali di carico. In tal caso, l’onere è riportato nell’elenco delle informazioni disponibili sia del familiare fiscalmente a carico, sia dei soggetti di cui il familiare a cui la spesa si riferisce risulta fiscalmente a carico.
Il contribuente ha l’obbligo di modificare la dichiarazione proposta dall’Agenzia delle Entrate, se il familiare non è in possesso dei requisiti per essere considerato fiscalmente a carico o se la spesa è stata sostenuta da un soggetto diverso o in una percentuale diversa rispetto a quella risultante dal prospetto dei familiari a carico.
La dichiarazione precompilata viene messa a disposizione del contribuente sul sito dell’Agenzia delle Entrate:
Oltre che con le credenziali fornite dall’Agenzia, è possibile visualizzare direttamente il modello precompilato anche utilizzando:
L’accesso al modello precompilato ed alle relative informazioni può essere effettuato anche dall’erede, dal tutore o genitore del contribuente.
Se si accede in qualità di Tutore o Genitore (o erede), è possibile presentare, a partire dal 14 maggio, la dichiarazione per una persona sotto tutela o minore (o per una persona deceduta) accedendo ai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, utilizzando le sopra citate credenziali.
Osserva: da quest’anno l’erede può utilizzare, oltre al modello Redditi, anche il modello 730, purché la persona deceduta sia stata in possesso dei requisiti per presentare il 730, ossia nel 2019 abbia percepito redditi di lavoro dipendente, redditi di pensione e/o alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
Attraverso le funzionalità presenti nell’area autenticata è possibile effettuare, in relazione alla propria dichiarazione 730 precompilata, le seguenti operazioni:
Per ricevere eventuali comunicazioni relative alla propria dichiarazione 730 precompilata, è anche possibile inserire, nell’apposita sezione della propria area autenticata, un indirizzo di posta elettronica valido.
In merito ai termini di presentazione del modello 730/2020 ricordiamo che:
Il modello va presentato, direttamente o tramite un CAF/intermediario abilitato, o tramite il sostituto d’imposta, entro il 30 settembre 2020.
Il CAF/intermediario abilitato/sostituto, è tenuto ad inviare all’Agenzia delle Entrate le dichiarazioni predisposte e a consegnare la relativa copia al contribuente, entro termini differenziati in base alla data in cui il contribuente ha presentato la dichiarazione al CAF/professionista abilitato/sostituto d’imposta, come di seguito esposto:
Il CAF o il professionista consegneranno al contribuente una copia della dichiarazione e il prospetto di liquidazione, modello 730-3, elaborati sulla base dei dati e dei documenti presentati dallo stesso.
Nel prospetto di liquidazione sono evidenziate le eventuali variazioni, intervenute a seguito dei controlli effettuati dal CAF o dal professionista, e sono indicati i rimborsi che saranno erogati dal sostituto d’imposta e le somme che saranno trattenute.
Per la presentazione diretta del 730 tramite il sito dell’Agenzia delle Entrate, in generale, sarà necessario:
Se la dichiarazione precompilata non richiede nessuna correzione o integrazione, la stessa può essere accettata senza modifiche.
Può capitare che i dati precaricati dell’Agenzia possano essere non corretti o incompleti, in questo caso il contribuente dovrà operare delle modifiche o integrare il modello 730, aggiungendo, ad esempio, o correggendo, oneri detraibili e deducibili non presenti nella precompilata.
Se vengono effettuate modifiche, verrà elaborato e messo a disposizione un nuovo modello 730 e un nuovo modello 730-3 con i risultati della (nuova) liquidazione, effettuata dopo le modifiche. Il modello corretto potrà essere presentato direttamente tramite il sito dell’Agenzia delle Entrate.
Con la trasmissione della dichiarazione, nella stessa sezione del sito, viene messa a disposizione del contribuente la ricevuta di avvenuta presentazione.
Dopo aver effettuato l’invio del modello 730 precompilato, possibile già dal 25 maggio, fino al 22 giugno si potrà annullare il modello 730 già inviato, e presentare una nuova dichiarazione tramite l’applicazione web. Si ricorda che l’annullamento del 730 si può fare fino a tale data, una sola volta.
Le date da ricordare per il modello 730 precompilato.
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Scadenza |
Adempimento |
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Dal 5 maggio |
È possibile accedere alla dichiarazione precompilata. |
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Dal 14 maggio |
È possibile accettare, modificare e inviare la dichiarazione 730 precompilata all'Agenzia delle Entrate direttamente tramite l'applicazione web. È possibile utilizzare la compilazione assistita per gli oneri detraibili e deducibili da indicare nel quadro E. È possibile modificare il modello Redditi precompilato. |
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Dal 19 maggio |
È possibile inviare il modello Redditi precompilato. |
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Dal 25 maggio |
È possibile inviare il modello: • Redditi aggiuntivo del 730 presentando il frontespizio e i quadri RM, RT e RW; È possibile annullare il 730 già inviato e presentare una nuova dichiarazione tramite l'applicazione web. L'annullamento del 730 si può fare solo una volta, fino al 22 giugno. |
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22 giugno |
Ultimo giorno utile per annullare il 730 già inviato. |
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30 giugno |
Ultimo giorno per il versamento di saldo e primo acconto per i contribuenti con 730 senza sostituto d'imposta o con modello Redditi. |
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30 luglio |
Ultimo giorno utile per il versamento, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse, di saldo e primo acconto per i contribuenti con 730 senza sostituto d’imposta o con modello Redditi. |
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30 settembre |
Ultimo giorno utile per la presentazione del 730 precompilato all'Agenzia delle Entrate, direttamente tramite l'applicazione web. Ultimo giorno utile per comunicare al sostituto d'imposta di non voler effettuare il secondo o unico acconto dell'IRPEF o di volerlo effettuare in misura inferiore. |
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26 ottobre |
Ultimo giorno per presentare, al CAF o professionista abilitato, il 730 integrativo, possibile solo se l'integrazione comporta un maggiore credito, un minor debito o un'imposta invariata. |
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10 novembre |
Ultimo giorno utile per la presentazione del 730 correttivo di tipo 2 all'Agenzia delle Entrate, direttamente tramite l'applicazione web. |
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30 novembre |
Ultimo giorno utile per la presentazione del modello Redditi precompilato e per inviare il modello Redditi correttivo del 730. Ultimo giorno utile per il versamento del secondo o unico acconto per i contribuenti con 730 senza sostituto d'imposta o con modello Redditi. |
Accedendo alla sezione del sito dell’Agenzia delle Entrate dedicata al modello 730 precompilato, è possibile visualizzare un prospetto recante in forma sintetica i redditi e le spese presenti nel 730 precompilato e le principali fonti utilizzate per l’elaborazione della dichiarazione.
Il contribuente direttamente e gli altri soggetti dallo stesso specificatamente delegati accedono ai seguenti documenti:
Le informazioni in possesso dell’Agenzia delle Entrate che risultano incomplete non vengono inserite direttamente nel modello 730, ma sono esposte in un apposito prospetto, per consentire al contribuente di verificarle ed eventualmente indicarle successivamente in dichiarazione.
Nello stesso prospetto sono evidenziate anche le informazioni incongruenti e che richiedono una verifica da parte del contribuente.
Altro dato che si potrà verificare è l’esito della liquidazione, ovvero il rimborso che sarà erogato dal sostituto d’imposta o le somme che saranno trattenute in busta paga.
Per accettare il modello 730 precompilato senza modifiche, dopo avere effettuato l’accesso, vengono proposte tre alternative: visualizza, modifica, e accetta il 730.
È possibile controllare tutti i dati che le Entrate hanno inserito nel modello e, se qualche dato non è stato inserito, il contribuente dovrà verificarlo ed eventualmente inserirlo manualmente in dichiarazione.
Successivamente, dopo avere preso contezza dei dati inseriti dal Fisco, si può accedere alla sezione che consente di visualizzare il 730 in formato PDF e testuale.
Se sono presenti dati che il Fisco non ha inserito in dichiarazione perché li ha ritenuti non affidabili, la dichiarazione è identificata come “non liquidabile” e non potrà essere accettata, l'unica opzione in questo caso, è modificarla e poi accettarla.
Al termine della visualizzazione è possibile salvare e stampare il proprio modello 730 precompilato in formato PDF, se risulta tutto corretto, si potrà accettare e inviare, indicando prima la scelta dell’8, del 5 e del 2 per mille.
Il sistema rilascia un numero di protocollo e la ricevuta, visualizzabile attraverso un link.
Se si decide di rivolgersi presso un CAF o un professionista abilitato si dovrà presentare:
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La delega per l’accesso alla dichiarazione precompilata contiene le seguenti informazioni:
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Il contribuente deve sempre esibire al CAF o al professionista abilitato la documentazione necessaria per poter permettere di verificare la conformità dei dati riportati nella dichiarazione. Tale documentazione verrà conservata in originale dal contribuente mentre il CAF, o il professionista, conserva le copie che possono essere trasmesse, su richiesta, all’Agenzia delle Entrate.
Si dovranno esibire tutti i documenti che dimostrano il diritto alle deduzioni e detrazioni richieste in dichiarazione, tra i principali documenti da esibire vi sono:
Ricorda: i documenti relativi alla dichiarazione di quest’anno dovranno essere conservati fino al 31 dicembre 2025, termine entro il quale l’amministrazione finanziaria può richiederli.
Nota bene: con riferimento alla gestione dell’attività di assistenza fiscale da parte di un CAF/intermediario abilitato si evidenzia che, nell’ambito del D.L. n. 23/2019, c.d. “Decreto Liquidità", è stata disciplinata la possibilità di ricorrere, in considerazione dell’attuale situazione emergenziale, all’assistenza fiscale c.d. “a distanza”, che consente di ottenere in via telematica, tramite una copia per immagine, ovvero tramite e-mail, messaggistica istantanea o cloud dell’intermediario, la delega per l’accesso alla dichiarazione precompilata e la documentazione di supporto per la compilazione della dichiarazione.
Se il 730 precompilato viene presentato senza modifiche direttamente tramite il sito internet dell’Agenzia, oppure al sostituto d’imposta, non saranno effettuati i controlli documentali sugli oneri detraibili e deducibili che sono stati comunicati all’Agenzia delle Entrate.
I controlli documentali possono riguardare, invece, i dati comunicati dai sostituti d’imposta mediante la Certificazione Unica.
La dichiarazione precompilata si considera accettata anche se il contribuente effettua delle modifiche che non incidono sul calcolo del reddito complessivo o dell’imposta (ad esempio se vengono variati i dati della residenza anagrafica senza modificare il comune del domicilio fiscale, se vengono indicati o modificati i dati del soggetto che effettua il conguaglio oppure se viene indicato o modificato il codice fiscale del coniuge non fiscalmente a carico).
Se il 730 precompilato viene presentato, con o senza modifiche, al CAF o al professionista abilitato, i controlli documentali saranno effettuati nei confronti del CAF o del professionista anche sugli oneri detraibili e deducibili che sono stati comunicati all’Agenzia delle Entrate.
L’Agenzia delle Entrate potrà comunque richiedere al contribuente la documentazione necessaria per verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi per fruire di queste agevolazioni. Potrà, ad esempio, essere controllata l’effettiva destinazione dell’immobile ad abitazione principale, entro un anno dall’acquisto, nel caso di detrazione degli interessi passivi sul mutuo ipotecario per l’acquisto dell’abitazione principale.
Dott. Giuseppe Moschella