È attiva sul portale ISMEA la procedura per richiedere fino a 30.000 euro in prestito a tasso zero, per le imprese agricole e della pesca, grazie alla cambiale agraria e della pesca di ISMEA. I fondi a disposizione ammontano complessivamente a 30 milioni di euro, già stanziati dall'ente.
Attraverso lo strumento della cambiale, autorizzato dalla Commissione Europea, le imprese che operano nel settore agricolo, dell'agriturismo e della pesca, che hanno subito problemi di liquidità aziendale a causa dell'epidemia COVID-19, potranno beneficiare di credito immediato.
Soggetti beneficiari
Possono accedere al prestito cambiario a tasso zero le imprese agricole e della pesca che abbiano subito un grave pregiudizio alla liquidità aziendale a causa dell’epidemia COVID-19, in particolare quelle colpite dalla crisi per la elevata deperibilità del prodotto e la chiusura dei normali canali commerciali.
Il prestito è riservato:
- alle PMI agricole, così come definite dall’Allegato I del Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 e che, alla data del 31 dicembre 2019, non si trovavano già in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014;
- alle PMI della pesca, così come definite dall’Allegato I del Regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione del 16 dicembre 2014 e che, alla data del 31 dicembre 2019, non si trovavano già in difficoltà ai sensi del medesimo Regolamento (UE) n. 1388/2014.
Al momento della domanda di accesso al prestito, la PMI deve risultare regolarmente iscritta al Registro delle imprese con la qualifica di “impresa agricola”, ai sensi dell'articolo 1 del Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228, ovvero di “impresa ittica”, ai sensi dell’articolo 4 del Decreto Legislativo 9 gennaio 2012, n. 4.
Caratteristiche del finanziamento
Il prestito è diretto ad assicurare liquidità per tutti i processi inerenti il ciclo produttivo.
L’importo non può superare il 50% dell’ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario, come risultante dall’ultima dichiarazione fiscale presentata alla data di domanda del prestito e, comunque, non superiore a 30.000 euro.
Si presume che, nel caso delle imprese agricole che determinano il reddito su base catastale, si debba fare riferimento al volume d’affari, pertanto la relativa documentazione dovrebbe essere la Dichiarazione IVA relativa al periodo d’imposta 2018, ovvero 2019 per coloro che l’abbiano già presentata.
Il tasso di interesse è pari a zero per tutta la durata del finanziamento.
Il prestito avrà una durata di cinque anni, di cui i primi due anni di preammortamento. L'intervento, grazie all'utilizzo della cambiale agraria e della cambiale della pesca, si distingue da altri strumenti finanziari per la semplicità della procedura e le tempistiche estremamente ridotte che consentono di poter erogare gli aiuti al massimo entro una settimana dalla richiesta.
Il finanziamento è erogato dopo la firma di n. 3 cambiali (agrarie o della pesca) di importo e scadenza uguale a quella delle rate di ammortamento del prestito. In caso di società di capitali, la cambiale è firmata dal Legale Rappresentante, anche in proprio, a titolo di avallo. La cambiale agraria e la cambiale della pesca sono equiparate ad ogni effetto alla cambiale ordinaria.
La scadenza delle cambiali è prevista a 36, 48 e 60 mesi dalla data di erogazione.
L’erogazione avviene mediante accredito sul conto corrente indicato dalla PMI in sede di domanda.
Il rimborso delle rate di finanziamento può avvenire esclusivamente mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato a ISMEA, codice IBAN IT69J0306903248100000004337.
Soggetti esclusi
Non possono accedere alla “cambiale agraria e pesca”, le PMI:
- con esposizioni classificate come “sofferenze” ai sensi della disciplina bancaria;
- che alla data del 31 dicembre 2019 presentavano, nei confronti delle banche, esposizioni classificate come “inadempienze probabili” o “scadute” o “sconfinamenti deteriorati” ai sensi del paragrafo 2, parte B della Circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d’Italia e successive modificazioni e integrazioni;
- che alla data del 31 dicembre 2019 avevano a carico protesti, procedure esecutive o iscrizioni pregiudizievoli;
- che alla data del 31 dicembre 2019 risultavano inadempienti rispetto ai servizi assicurativi, creditizi e finanziari erogati da ISMEA;
- destinatarie di provvedimenti giudiziari che comportano l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, articolo 9, comma 2, lettera d);
- incorse in una delle fattispecie di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione ad una procedura di appalto o concessione, ai sensi dell’articolo 80, commi 1, 2 e 3 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, nei limiti e termini previsti dai commi 10 e 11 del medesimo articolo 80;
- rientranti tra quelle che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea.
L’aiuto è pari all’ammontare del prestito concesso e verrà imputato tra gli “Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali” di cui alla Sezione 3.1 “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19", che prevede un massimale di:
- euro 800.000 per impresa di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;
- euro 100.000 per le imprese rientranti nel settore di produzione primaria di prodotti agricoli;
- euro 120.000 per le imprese della pesca dell’acquacoltura.
I contratti di prestito possono essere firmati entro e non oltre il 31 dicembre 2020.
Modalità di presentazione della domanda
La domanda può essere presentata esclusivamente in forma telematica mediante il portale dedicato (https://strumenti.ismea.it/).
Alla domanda, a pena di irricevibilità, devono essere allegati i seguenti documenti:
- visura Centrale Rischi Banca d’Italia (o di altra società privata di gestione di sistemi di informazione creditizia) successiva al 31 dicembre 2019.
- ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di finanziamento; per i soggetti costituiti dopo il 1° gennaio 2019, autocertificazione ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, ovvero altra idonea documentazione dalla quale risultino i ricavi relativi all’ultimo esercizio contabile (per le imprese agricole che determinano il reddito su base catastale, si ritiene sia indispensabile l’invio anche della Dichiarazione IVA);
- copia del documento d'identità, in corso di validità, del soggetto richiedente o Legale Rappresentante.
Le domande saranno istruite secondo l’ordine cronologico di presentazione e fino ad esaurimento della dotazione finanziaria di 30 milioni di euro.
Per la determinazione dell’ordine cronologico di presentazione fanno fede la data e l’ora di presentazione telematica delle domande risultanti dalla casella di posta elettronica certificata ISMEA (data ed ora della notifica di ricezione inviata dal provider di posta PEC).
Le domande incomplete, ritenute irricevibili, potranno essere ripresentate. In tal caso, la priorità è assegnata sulla base del nuovo invio.
Il modulo deve essere compilato e sottoscritto esclusivamente dal soggetto richiedente (in caso di società, dal Legale Rappresentante) mentre l’invio telematico può essere curato anche da soggetto diverso.
In ogni caso, tutte le comunicazioni procedimentali saranno eseguite da ISMEA esclusivamente sull’indirizzo PEC indicato nel modulo di domanda.
Costi
I costi per l'istruttoria della domanda di finanziamento agevolato, la stipula del contratto e la gestione del finanziamento sono pari a zero.
Sono a carico della PMI gli oneri fiscali connessi alla operazione di finanziamento agevolato “cambiale agraria e pesca”.
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