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Il modello SC 2020, con le relative istruzioni, approvato dal Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 31 gennaio 2020, è rivolto alle società e agli enti commerciali residenti nel territorio dello Stato e ai soggetti non residenti equiparati con periodo d’imposta coincidente (e non) con l’anno solare, che dichiarano i redditi prodotti nel 2019.
Per il modello Redditi SC si fa riferimento al reddito d’impresa, il reddito complessivo delle società e degli enti commerciali residenti, i quali hanno, per la maggior parte del periodo d’imposta, la sede legale o la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale nel territorio dello Stato, e si calcola secondo i criteri stabiliti dagli articoli da 82 a 116 del TUIR.
Le novità del modello di quest’anno sono quelle, come di consueto, recepite dalle modifiche normative avvenute nel corso del 2019.
Le novità legislative di maggior rilievo arrivano con le disposizioni del Decreto ATAD (Anti tax avoidance directive - D.L. n. 142 del 29 novembre 2018) relativamente alle norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono sul funzionamento del mercato interno, in particolare sulla disciplina degli interessi passivi (ex articolo 96 del TUIR), in materia di imprese estere controllate (ex articolo 167 del TUIR) e di regimi fiscali privilegiati.
Nel modello sono stati necessari altri interventi per recepire le diverse innovazioni dettate dal Decreto Crescita (D.L. n. 34 del 30 aprile 2019), recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi, dal Collegato Fiscale 2020 (D.L. n. 124 del 26 ottobre 2019), avente ad oggetto disposizioni urgenti in materia fiscale, e infine dalla Legge di Bilancio 2020 (Legge n. 160 del 27 dicembre 2019).
Tra le novità per il periodo d’imposta 2019 vi è l’agevolazione “Patent Box” che riguarda sia il quadro RF sia il quadro OP, in particolare, è stata semplificata la procedura per la fruizione della tassazione agevolata sul reddito derivante dall’utilizzo di alcuni beni immateriali.
I contribuenti, che optano per il regime del Patent Box, possono scegliere alternativamente alla procedura di accordo preventivo, e in contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate, di determinare e dichiarare direttamente il reddito agevolabile, rimandando il relativo confronto con l’amministrazione finanziaria a una successiva fase di controllo.
Nel rigo 50 del quadro RF, si deve indicare la quota annuale deducibile dei redditi ai fini dell’agevolazione, se il contribuente ha optato, alternativamente all’istanza di ruling, per esporre le informazioni necessarie alla determinazione del reddito agevolabile con idonea documentazione, mentre nel rigo 21 del quadro OP si dovrà invece comunicare l’opzione. Nello specifico, si barrerà la colonna 1 e con la colonna 2 si segnala il possesso della documentazione.
Il Decreto Crescita (D.L. 34/2019) ha reintrodotto (dal 1° aprile 2019) la misura del “superammortamento”, agevolazione che consente di maggiorare del 30% il costo di acquisizione, a fini fiscali, degli investimenti in beni materiali strumentali nuovi.
In questo caso, nel quadro RF si dovrà indicare, tra le altre variazioni in diminuzione al rigo RF55, il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativi agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto (ex articolo 164, comma 1, del TUIR), effettuati dal 1° aprile 2019 al 31 dicembre 2019, ovvero entro il 30 giugno 2020, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, che è maggiorato del 30%. È stato previsto il nuovo codice (79) per indicare l’importo della maggiorazione del costo di acquisto.
Altra novità all’interno del quadro RF, è rappresentata dal nuovo prospetto “Strumenti finanziari convertibili”. Il Decreto Crescita ha previsto che il maggiore o minor valore di strumenti finanziari con determinate caratteristiche, derivante dall'attuazione di specifiche clausole contrattuali, non costituisce, per i relativi emittenti, reddito imponibile ai fini dell’IRES (e dell’IRAP).
Gli emittenti devono indicare di aver emesso gli strumenti finanziari, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui è avvenuta l’emissione, e si dovrà darne evidenza tra le variazioni in aumento del quadro RF (rigo RF31) per i minori valori deducibili (quindi recuperando a tassazione) indicando il codice 40 e il relativo importo, oppure tra le variazioni in diminuzione (rigo RF 55) per i maggiori valori deducibili con l’indicazione del codice 37.
Si dovrà fornire separata evidenza dei maggiori o minori valori che non concorrono alla formazione del proprio reddito imponibile ai fini dell'IRES (e IRAP), al fine di consentire l’accertamento della conformità dell’operazione con le disposizioni dell’articolo 10-bis della Legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente), che disciplinano l'abuso del diritto o elusione fiscale.
Compilando il nuovo prospetto del quadro RF (rigo RF140) si dovrà indicare l’anno di emissione degli strumenti finanziari e l’ammontare del maggiore o minore valore degli strumenti finanziari relativi al singolo anno di riferimento.
Nel quadro RQ vi è la sezione XI-A che interessa i soggetti che producono redditi derivanti da attività svolte sulla base di concessioni autostradali, concessioni di gestione aeroportuale, autorizzazioni e concessioni portuali, rilasciate a norma degli articoli 16 e 18 della Legge 84/1994, e concessioni ferroviarie per i quali è applicabile l’addizionale IRES di 3,5 punti percentuali.
Per identificare l’utilizzo della sezione è stata modificata la compilazione della casella “Addizionali IRES”, posta nel prospetto “Tipo di dichiarazione” del frontespizio della dichiarazione.
Va usato il codice 1 in caso di attivazione della sezione ai fini dell’imposta addizionale per gli intermediari finanziari e il codice 2 ai fini dell’imposta addizionale per i concessionari.
Sempre nel quadro RQ, alla sezione XVII, trova posto l’imposta sostitutiva dovuta in caso di rideterminazione dei valori delle partecipazioni e dei terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2019, in base all’articolo 1, comma 1053 e 1054, della Legge 145/2018, e del 1° gennaio 2020 ex articolo 1, comma 693 e 694, della Legge 160/2019. Il valore della rideterminazione va assoggettato ad una imposta sostitutiva, per le partecipazioni e i terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2019 l’imposta è versata nella misura dell’10%, per le partecipazioni che risultano qualificate (ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera c), del Tuir) possedute alla data del 1° gennaio 2019, è dell’11%.
L’altra novità riguarda le sezioni XXIII-A, XXIII-B e XXIII-C del quadro, per le società di capitali, le cooperative, i trust e gli altri enti pubblici e privati, i quali esercitano attività commerciali, residenti nel territorio dello Stato, che non adottano i princìpi contabili internazionali nella redazione del bilancio, con riferimento alla possibilità di rivalutare, in deroga alle disposizioni di legge vigenti in materia, i beni di impresa e le partecipazioni in società controllate e collegate costituenti immobilizzazioni, risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2018.
La rivalutazione va eseguita nel bilancio o rendiconto dell’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio per il 2020 e deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea (e annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa).
Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione è riconosciuto ai fini dell’IRES (e dell’IRAP) a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita. È necessario versare a tal fine un’imposta sostitutiva delle imposte pari al:
Nel quadro RN, al rigo RN10, tra le detrazioni, figurano le spese sostenute dal 1° marzo 2019 (al 31 dicembre 2021) relative all’acquisto e alla posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, ex articolo 16-ter, del D.L. 63/2013, convertito con la Legge 90/2013.
Il sostenimento di tali spese viene anche monitorato nel quadro RS dove, nei righi da RS420 a RS422, vanno indicati i dati utili per l’utilizzo dell’agevolazione.
Il rigo RN14 del quadro RN accoglie il credito d’imposta per le erogazioni liberali in denaro per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche (sport bonus di cui all’articolo 1, comma da 621 a 627, della Legge 145/2018), e il credito d’imposta per le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi su edifici e terreni pubblici per la bonifica ambientale (bonus ambientale) ai sensi dell’articolo 1, comma da 156 a 161, della Legge 145/2018. Nel quadro RS l’indicazione andrà effettuata rispettivamente ai nuovi righi RS253 e RS254.
Devono presentare il modello Redditi SC 2020:
Osserva: tutti gli altri soggetti IRES sono tenuti, per contro, a presentare il modello Redditi ENC 2020 quali, a titolo esemplificativo, gli enti non commerciali residenti nel territorio dello Stato, le società e gli enti non commerciali di ogni tipo, compresi i trust, non residenti nel territorio dello Stato e i curatori di eredità giacenti, se il chiamato all’eredità è soggetto all’IRES e se la giacenza dell’eredità dura oltre il periodo di imposta nel corso del quale si è aperta la successione.
Il modello Redditi SC 2020 si presenta entro l’ultimo giorno dell’undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta (articolo 2, comma 2, del D.P.R. 322/1998).
Se il periodo d’imposta coincide con l’anno solare, la dichiarazione si presenta pertanto entro il 30 novembre 2020. Per le operazioni straordinarie quali la liquidazione, la trasformazione e via dicendo, valgono i termini stabiliti dagli articoli 5 e 5-bis, del D.P.R. 322/1998.
Il modello si trasmette per via telematica o direttamente dal dichiarante o attraverso un intermediario abilitato o ancora tramite società appartenenti al gruppo.
Nel frontespizio del modello Redditi SC evidenziamo le informazioni relative al tipo di dichiarazione, evidenziando la casella che devono barrare i soggetti tenuti a versare l’addizionale IRES con l’indicazione del:
Si segnala infine la casella “eventi eccezionali” per i soggetti che, essendone legittimati, hanno goduto per il periodo d’imposta delle agevolazioni fiscali, previste ex lege, a fronte di calamità naturali o di altri eventi a carattere eccezionale.
Vi sono i riquadri per la sottoscrizione della dichiarazione, l’apposizione del visto di conformità, la certificazione tributaria e l’impegno dell’incaricato alla presentazione telematica della dichiarazione. In caso di opzione per il consolidato ai sensi degli articoli da 117 a 142 del TUIR, o per la trasparenza fiscale a norma dell’articolo 115 o 116 del D.P.R. 917/1986, va barrata la casella corrispondente all’interno del riquadro tipo di dichiarazione
Nella sezione dedicata alla firma della dichiarazione si dovrà barrare la casella “esonero dall’apposizione del visto di conformità”, se il contribuente è esonerato dall’apposizione del visto ai sensi dell’articolo 9-bis, comma 11, lettere a) e b), del D.L. 50/2017, in quanto si tratta di soggetto che, applicando gli ISA e conseguendo determinati livelli di affidabilità fiscale, beneficia del regime premiale per l’anno d’imposta 2018.
Al rigo RF1 segnaliamo la colonna 2 che deve essere compilata dai soggetti esclusi dagli indici sintetici di affidabilità fiscale. Si utilizzerà, ad esempio, il:
Troverà posto, nel rigo RF2, l’ammontare dei componenti positivi che rilevano ai fini dell’applicazione degli ISA annotati nelle scritture contabili.
Al rigo RF3 i soggetti che, in sede di redazione del bilancio d’esercizio, adottano i principi contabili internazionali IAS/IFRS, dovranno barrare la casella 1, mentre si dovrà barrare la casella 2 se si sceglie di continuare ad adottare, ai soli fini fiscali, i criteri di valutazione delle rimanenze individuati dall’articolo 92, comma 2 e 3, del TUIR, sempre che abbiano adottato tali criteri per i tre periodi di imposta precedenti a quello di prima applicazione dei principi contabili internazionali o dal minore periodo che intercorre dalla data di costituzione.
La casella 3 sarà barrata da coloro che esercitano la facoltà di continuare a valutare con il criterio del costo, ai soli fini fiscali, le opere, forniture e servizi di durata ultrannuale, in corso di esecuzione nell’esercizio di prima applicazione dei principi contabili internazionali.
Il quadro RF si dovrà dunque compilare per la determinazione del reddito d’impresa, aggiungendo all’utile o alla perdita risultante dal conto economico (rigo RF4 o RF5) le variazioni in aumento e in diminuzione derivanti dall’applicazione delle norme del TUIR.
Tra le variazioni in aumento figura il rigo RF9 (Reddito determinato con criteri non analitici) per i soggetti che si avvalgono di particolari regimi di favore per la determinazione del reddito, per indicarne il relativo importo.
Nel rigo RF15, nella colonna 1, compaiono gli interessi passivi indeducibili, ai sensi dell’articolo 96 del TUIR, così come emergono dall’apposito prospetto presente nel quadro RF.
Nella colonna 2 abbiamo, oltre all’importo di colonna 1, anche quello degli altri interessi passivi indeducibili (ad esempio, gli interessi dovuti dai soggetti che liquidano trimestralmente l’IVA ex articolo 66, comma 11, del D.L. 331/1993).
Tra le altre variazioni in aumento nel rigo RF31, si indicheranno, ad esempio:
Tra le variazioni in diminuzione, al rigo RF38, si evidenzia l’ammontare dei dividendi ricevuti e imputati al conto economico, formati con utili prodotti nei periodi di applicazione del regime di trasparenza di cui all’articolo 115 del TUIR, non importa se distribuiti successivamente ai periodi di efficacia dell’opzione e a prescindere dalla circostanza che i soci percipienti siano gli stessi cui sono stati imputati i redditi per trasparenza, sempre che si tratti dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 1 e 2, del D.M. 23 aprile 2004.
Per le altre variazioni in diminuzione, al rigo RF55, andranno indicate a titolo esemplificativo:
Attenzione: i redditi dei terreni e dei fabbricati, che non rappresentano beni strumentali per l’esercizio dell’impresa né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa, contribuiscono al reddito secondo le risultanze catastali, se sono situati nel territorio dello Stato (in base all’articolo 70, comma 2, del TUIR, se si trovano all’estero), utilizzando il rigo RF10.
Il quadro RS è composto da una serie di prospetti che comprendono, tra gli altri, quello relativo alle agevolazioni territoriali e settoriali. In tale prospetto sono inseriti i dati relativi a tali agevolazioni, eccetto le esenzioni relative ai redditi dei terreni e dei fabbricati (righi da RS70 a RS72).
In particolare:
Una delle principali novità del modello Redditi SC 2020, nel quadro RF, è il “Prospetto interessi passivi non deducibili” previsto per i soggetti che fruiscono della deducibilità degli interessi passivi, ai sensi dell’articolo 96 del TUIR. Tale prospetto era stato previsto per i soggetti che fruiscono della deducibilità degli interessi passivi ai sensi dell’articolo 96 del TUIR e con il Decreto ATAD (D.Lgs. n. 142/2018,) il prospetto ha avuto una rimodulazione generale per tenere conto delle novità normative.
Il Decreto che attua la Direttiva 2016/1164, modificata dalla Direttiva 2017/952, modificando l’articolo 96 del TUIR, introduce nuovi criteri per la determinazione degli interessi passivi non deducibili, per evitare i possibili arbitraggi fiscali derivanti anche dalla deduzione degli interessi nei Paesi con un livello impositivo più elevato.
La disciplina previgente disponeva che l'eccedenza degli interessi passivi rispetto agli interessi attivi potesse essere dedotta nel limite del 30% del risultato operativo lordo della gestione caratteristica.
Dal 2019, gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati (compresi quelli inclusi nel costo dei beni ai sensi del comma 1, lettera b), dell’articolo 110 del TUIR) sono deducibili in ciascun periodo d’imposta fino a concorrenza dell’ammontare complessivo degli interessi attivi e proventi finanziari assimilati, di competenza del periodo d’imposta, e (novità) degli interessi attivi e proventi finanziari assimilati riportati da periodi d’imposta precedenti.
L’eccedenza degli interessi passivi e degli oneri finanziari assimilati rispetto all’ammontare complessivo degli interessi attivi e proventi finanziari assimilati, è deducibile nel limite della somma relativa al 30% del ROL relativo al periodo d’imposta, e il 30% del ROL riportato da periodi d’imposta precedenti.
Si utilizza prioritariamente il 30% del risultato operativo lordo del periodo d’imposta e, successivamente il 30% del ROL riportato da periodi d’imposta precedenti, a partire da quello meno recente (comma 2, dell’articolo 96 del TUIR).
Il ROL (eccedente) non è più riportabile in avanti indefinitamente, ma può essere portata ad incremento del ROL dei successivi cinque periodi d’imposta.
Altra novità consiste nell’assumere anziché il valore del risultato, sulla base delle voci che lo compongono nella loro quantificazione contabile, nell’utilizzo di un ROL fiscale dato dalla differenza tra il valore e i costi della produzione indicati nel Codice Civile (articolo 2425 c.c., lettere A) e B), con esclusione delle voci di cui al numero 10), lettere a) e b), ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, nonché dei canoni di leasing finanziario di beni strumentali), assunti nella misura risultante dall'applicazione delle disposizioni volte alla determinazione del reddito di impresa.
È possibile la riportabilità, ai successivi periodi d'imposta, degli interessi passivi.
Con le modifiche del Decreto ATAD, tale riporto potrà avvenire se questi interessi, in un determinato periodo d'imposta, eccedono la somma tra:
Tale eccedenza è deducibile nei successivi periodi d'imposta, senza limiti temporali, se la somma degli interessi attivi e del risultato operativo lordo di tali periodi è superiore all'ammontare degli interessi passivi di competenza dei periodi medesimi.
Qualora l’importo degli interessi attivi e dei proventi finanziari assimilati di competenza sia superiore alla somma tra gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati di competenza e gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati riportati da periodi d’imposta precedenti, l’eccedenza può essere riportata nei periodi d’imposta successivi.
Se si è aderito al consolidato nazionale (articoli da 117 a 129 del TUIR), l’eventuale eccedenza di interessi passivi e oneri assimilati indeducibili, come anche di ROL, maturata in capo a un soggetto, a esclusione di quella generatasi in periodi d’imposta anteriori all’ingresso nel consolidato nazionale, può essere trasferita alla determinazione del reddito complessivo di gruppo.
Dott. Giuseppe Moschella