Il Governo è intervenuto ancora una volta nel Decreto Rilancio, esaminato ieri in Consiglio dei Ministri, aggiungendo la possibilità di trasferire sei tipi di crediti d’imposta, anche alle banche e agli intermediari finanziari, fino al 31 dicembre 2021.
Anche se ancora mancano i dettagli applicativi, che verranno racchiusi in un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, la norma prevede la cessione dei seguenti crediti d’imposta, introdotti per far fronte all’emergenza Coronavirus:
- il tax credit per i negozi locati, previsto dal Decreto “Cura Italia” (articolo 65 del D.L. 18/2020) per il mese di marzo;
- il tax credit per la locazione di immobili a uso non abitativo, previsto dallo stesso Decreto Rilancio;
- il credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro, sempre previsto dal D.L. Rilancio;
- il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro, ancora nel D.L. Rilancio;
- il credito d’imposta per i servizi turistico-ricettivi, sempre nello stesso Decreto;
- il superbonus del 110% per i lavori di efficientamento energetico, sismabonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici.
La norma prevede che i soggetti che beneficiano di questi crediti d’imposta potranno cederli ad altri anziché utilizzarli direttamente. La cessione del credito potrà avvenire dall’entrata in vigore del Decreto Rilancio fino al 31 dicembre 2021 e, anche se ancora mancano le norme attuative, dalle indicazioni fornite al comma 8 dell’art. 128-ter, la cessione del credito avverrà con procedura telematica.
Il credito potrà essere ceduto, anche solo in parte, anche a favore di banche e intermediari finanziari, possibilità che fino a prima dell’emergenza economica e finanziaria legata al COVID-19 era stata sempre evitata dalla Ragioneria generale dello Stato.
È previsto che, chi riceve il credito d’imposta (cessionario), potrà usare il credito ceduto anche in compensazione orizzontale, con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente.
La quota di credito non usata in un anno può essere usata negli anni successivi, ma non può essere chiesta a rimborso.
Inoltre, non si applicano i limiti alle compensazioni previste dall’articolo 34 della Legge 388/2000 (1 miliardo di lire) e dal comma 53 della Legge 244/2007 (250.000 euro).
Per quanto concerne le ipotesi di accertamento, si precisa che la cessione del credito non pregiudica i poteri di controllo degli Uffici che potranno verificare:
- la regolarità dei requisiti, in possesso del primo beneficiario, per l’ottenimento del credito;
- la fruizione da parte dei cessionari che risponderanno solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto.
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