Con lo scopo di immettere liquidità nel sistema economico, sono state introdotte dalla bozza del Decreto Rilancio alcune novità, tra cui nuove misure in materia di utilizzo dei crediti fiscali, che agevolano le posizioni dei contribuenti.
Tre sono le novità introdotte:
- rimborsi di tributi erogati senza la preventiva compensazione con eventuali debiti iscritti a ruolo;
- rimozione della verifica anticipata in caso di pagamento da parte di una Pubblica Amministrazione;
- innalzamento ad un milione di euro della soglia di compensazione.
Rimborsi senza compensazione
La misura di maggior rilievo è sicuramente la disapplicazione, per i rimborsi dell’anno 2020, della compensazione con le iscrizioni a ruolo, e cioè la procedura ex art. 28-ter del D.P.R. 602/1973.
Genericamente, in sede di erogazione di un rimborso d’imposta, la norma prevede che, se il beneficiario ha debiti fiscali iscritti a ruolo, l’Agenzia delle Entrate trasmette la segnalazione all’agente della riscossione, mettendo a disposizione dello stesso, le somme da rimborsare.
Una volta ricevuta la segnalazione, l’agente della riscossione sospende le azioni di recupero delle somme a debito e notifica all’interessato una proposta di compensazione tra il credito d’imposta ed il debito iscritto a ruolo:
- se il beneficiario, entro sessanta giorni, accetta la proposta, l’agente della riscossione riversa le somme, entro i limiti dell'importo complessivamente dovuto, a seguito dell'iscrizione a ruolo;
- se il beneficiario rifiuta la proposta, oppure non dà tempestivo riscontro, l’agente comunica all’Agenzia delle Entrate la mancata adesione alla proposta di compensazione e, contestualmente, vengono meno gli effetti della sospensione delle azioni esecutive.
Questa procedura viene sospesa dalle disposizioni del D.L. Rilancio, pertanto, nell’anno 2020, i rimborsi saranno erogati anche nel caso di debiti iscritti a ruolo e senza compensazione con le somme dovute.
Compensazione orizzontale
Sempre per mezzo del D.L. Rilancio, a decorrere dal 2020, i crediti potranno essere usati in compensazione orizzontale, nel limite di 1 milione per anno solare.
In altre parole, si potranno utilizzare crediti di imposta per il pagamento di tributi e contributi anche di natura diversa (ad esempio IVA con IRES).
Questo tipo di compensazione è soggetta al limite di 700.000 euro, così come stabilito dall’art. 34 della Legge 388/2020, ma il Decreto prevede l’innalzamento di questo importo ad un milione per ogni singolo anno solare.
Niente verifica in caso di pagamenti da parte di PA
Il Decreto ha previsto la sospensione della procedura ex art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973: ora il debitore può ricevere il pagamento delle somme, di cui è creditore nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, anche nel caso in cui sia inadempiente, per un importo pari almeno a 5.000 euro, all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di uno o più di cartelle di pagamento.
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