Il Decreto Liquidità (Decreto Legge 23/2020) è stato convertito in Legge dal Senato il 4 giugno 2020, apportando non poche modifiche ai finanziamenti garantiti al 100% dal Fondo centrale PMI.
La Legge di conversione ha introdotto tre principali modifiche, a cui dovranno fare riferimento tutti i soggetti che presenteranno la domanda dopo il 4 giugno:
- è stata ampliata la durata massima del finanziamento da sei a dieci anni;
- è stato aumentato l’importo massimo del finanziamento garantibile, che passa da 25.000 euro a 30.000 euro;
- sono stati modificati i parametri ai fini del calcolo dell’importo garantibile.
Fino ad oggi, al fine di favorire l'erogazione della liquidità alle imprese, i vari passaggi procedurali (presentazione della domanda, accoglimento, erogazione) hanno richiesto un certo tempo di lavorazione.
Tale circostanza ha comportato un serio problema sull’erogazione dei prestiti garantiti dallo Stato alle aziende, per fronteggiare la crisi economica scatenata dal coronavirus.
Alla luce di ciò, per velocizzare le procedure di finanziamento con garanzia pubblica alle aziende in difficoltà, l’istruttoria della banca viene sostituita da un’autocertificazione “rafforzata”, in cui il richiedente ha a carico la responsabilità della veridicità delle informazioni ed esonera gli istituti di credito dall’esame del merito di credito del richiedente.
Un’altra misura è stata introdotta anche per coloro che hanno già ottenuto il finanziamento garantito con le vecchie regole. Infatti, la norma dà la possibilità a tali soggetti di chiedere, con riguardo all'importo finanziato ed alla durata, l’adeguamento del finanziamento alle nuove condizioni.
Conseguentemente, sussistendone i requisiti, sarà possibile adeguare i prestiti già richiesti al nuovo importo massimo (30.000 euro) e alla nuova durata massima (fino a dieci anni).
Per quanto riguarda le procedure per l’adeguamento alle nuove norme, ancora non ci sono chiarimenti e i dubbi in merito sono ancora molti. In particolare, rimane da specificare:
- se l’adeguamento ai nuovi parametri della pratica già avviata sarà automatico o se l’impulso dovrà pervenire dal soggetto beneficiario che non necessariamente potrebbe avere interesse a modificare sia la durata sia l’importo del finanziamento garantito;
- se per modificare l’importo del finanziamento garantito, incrementandolo fino a 30.000 euro, si dovrà compilare un nuovo modulo, contenente la nuova autocertificazione “rafforzata”;
- cosa dovranno fare coloro che intendono solamente estendere la durata del finanziamento da sei a dieci anni, senza modificare l’importo garantito.
Sicuramente, in tempi brevi, dovranno arrivare le risposte alle numerose domande.
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