Via libera, dal prossimo 15 giugno, alle domande per la richiesta del contributo a fondo perduto, istituito dall’articolo 25 del Decreto Rilancio. Con il Provvedimento firmato ieri dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate (Prot. 0230439/2020) sono stati resi ufficiali il modello e le relative istruzioni.
Il termine ultimo per presentare le domande sarà quello del 13 agosto 2020, fatta eccezione per gli eredi che intendono proseguire l’attività per conto del soggetto deceduto, i quali potranno presentare le istanze a partire dal 25 giugno e non oltre il 24 agosto 2020.
La domanda dovrà essere trasmessa in modalità telematica tramite il sito dell’Agenzia delle Entrate, direttamente dal contribuente o tramite un intermediario delegato all’uso del Cassetto Fiscale o al servizio Fatture e Corrispettivi.
L’istanza si potrà redigere ed inviare in formato digitale utilizzando:
- un software di compilazione, secondo le specifiche tecniche allegate al Provvedimento del 10 giugno 2020. Il file dell’istanza va inviato mediante l’usuale canale telematico Entratel/Fisconline;
- la procedura web messa a disposizione all’interno del portale “Fatture e Corrispettivi”. Attraverso tale procedura sarà possibile predisporre e trasmettere un’istanza alla volta.
Salvo alcune eccezioni di carattere soggettivo, il contributo è riservato alle imprese ed ai lavoratori autonomi che nel 2019 hanno conseguito ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro e che, nel periodo di aprile 2020, abbiano registrato un calo del fatturato di almeno un terzo rispetto a quello relativo al mese di aprile 2019 (vedi la nostra Circolare 317/2020) .
Il requisito del calo di fatturato non è richiesto per i soggetti che hanno iniziato l’attività dal 1° gennaio 2019 o che abbiano avuto il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di Comuni colpiti da eventi calamitosi, con stato di emergenza ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza “COVID-19” (31 gennaio 2020).
Il provvedimento prosegue precisando che il contributo è determinato come segue:
- se la differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 risulti negativa (cioè il dato del 2020 è inferiore al dato del 2019), a tale differenza si applicherà la percentuale del 20, 15 o 10 per cento a seconda dell’ammontare dei ricavi o compensi dichiarati nel 2019, fermo restando il riconoscimento del contributo minimo qualora superiore;
- nel caso in cui la differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 risulti positiva o pari a zero, il contributo è pari a quello minimo (1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche).
In base a tali indicazioni si comprende che per queste due categorie di soggetti, il contributo minimo è comunque dovuto, anche nell’ipotesi in cui non vi sia un calo dell’attività.
I chiarimenti presenti nelle istruzioni
Il contributo non spetta se il contribuente ha una Partita IVA con data di inizio attività successiva al 30 aprile 2020.
In caso di svolgimento di più attività, il limite di 5 milioni di euro per accedere al beneficio va calcolato sommando i ricavi ed i compensi di tutte le attività.
Il modello riporta inoltre i campi della dichiarazione a cui fare riferimento (si veda la Tab. 1 allegata)
Tab.1 - Fonte Agenzia delle Entrate
Per i soggetti titolari di reddito agrario, anche nell’ipotesi di esercizio di attività agricole connesse, persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali, occorrerà prendere a riferimento il volume d’affari relativo al 2019, ovvero il rigo VE50 del modello IVA 2020. Nel caso di contemporaneo esercizio di ulteriori attività, si dovranno sommare i volumi d’affari di tutte le attività svolte.
Qualora il dichiarante non sia tenuto alla presentazione della Dichiarazione IVA, si prenderà a riferimento il fatturato relativo all’anno 2019 (es. produttori agricoli esonerati).
Ai fini del calcolo del fatturato, per determinare gli scostamenti tra il mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese dell’anno precedente:
- devono essere considerate tutte le fatture attive (al netto dell’IVA) con data di effettuazione dell’operazione compresa tra il 1° e il 30 aprile, comprese le fatture differite emesse nel mese di maggio e relative a operazioni effettuate nel mese di aprile;
- occorre tenere conto delle note di variazione di cui all’art. 26 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con data aprile;
- i commercianti al minuto e gli altri contribuenti di cui all'art. 22 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, devono considerare l'ammontare globale dei corrispettivi (al netto dell’IVA) delle operazioni effettuate nel mese di aprile;
- concorrono a formare l’ammontare del fatturato anche le cessioni di beni ammortizzabili;
- nei casi di operazioni effettuate in ventilazione, ovvero con applicazione del regime del margine, ovvero operazioni effettuate da agenzie di viaggio, per le quali risulta difficoltoso il calcolo delle fatture e dei corrispettivi al netto dell’IVA, l’importo può essere riportato al lordo dell’IVA (sia con riferimento al 2019 che al 2020);
- per i soggetti che svolgono operazioni non rilevanti ai fini IVA, come ad esempio le cessioni di tabacchi, giornali e riviste, all’ammontare delle operazioni fatturate e dei corrispettivi rilevanti ai fini IVA vanno sommati gli aggi relativi alle operazioni effettuate non rilevanti ai fini IVA.
Il campo relativo all’ammontare del fatturato o dei corrispettivi relativi al 2019 non sarà compilato dai soggetti che hanno iniziato l’attività successivamente al 30 aprile 2019. Parimenti, tale campo non dovrà essere compilato per i soggetti che hanno iniziato l’attività nel corso del mese di aprile 2019.
Errori, controlli e sanzioni
In caso di errori, entro il termine di presentazione dell’istanza, è possibile presentare una ulteriore istanza in sostituzione di quella precedentemente trasmessa.
È possibile inoltre presentare una rinuncia all’istanza precedentemente trasmessa. In tal caso, la rinuncia può essere trasmessa anche oltre i termini previsti per l’invio dell’istanza e varrà sull’intero contributo. Non è ammessa la rinuncia parziale al contributo.
L’Agenzia delle Entrate verificherà l’esattezza e la coerenza dei dati inseriti con le informazioni presenti in Anagrafe Tributaria. Ulteriori controlli saranno effettuati sui dati fiscali di fatture e corrispettivi.
Inoltre, saranno effettuati specifici controlli per la prevenzione dei tentativi di infiltrazioni criminali, in base ad un apposito protocollo d’intesa sottoscritto tra il Ministero dell’Interno e il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Qualora dai controlli effettuati, compresa la verifica antimafia, risulti che il contributo non sia dovuto, anche solo in parte, l’Agenzia delle Entrate provvederà al recupero del contributo e applicando le sanzioni previste dall’art. 5, comma 3 del D.P.R. n. 471/1997 e dei relativi interessi.
Nel caso di dichiarazioni antimafia, colui che ha sottoscritto l’autocertificazione è punito con la reclusione da due a sei anni e, in caso di erogazione del contributo, si applica la confisca prevista dall’art. 322-ter del Codice Penale.
Inoltre, in caso di indebita percezione del contributo, trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 316-ter del Codice Penale.
Il soggetto che ha percepito il contributo non spettante, anche nell’ipotesi in cui abbia presentato richiesta di rinuncia all’istanza presentata, potrà regolarizzare l’indebita percezione restituendo il contributo ed i relativi interessi e versando le relative sanzioni, applicando le riduzioni previste dall’art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997.
A tal fine dovrà essere emesso un apposito provvedimento che definisca tali modalità ed i codici tributo da utilizzare.
In allegato la Guida al contributo a fondo perduto
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