L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento Prot. 237174/2020, contenente le modalità di applicazione delle disposizioni in materia di bonus vacanze, introdotto dal Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020.
Nel documento vengono specificati i requisiti e le modalità d’accesso all’agevolazione, le modalità di fruizione del bonus e le modalità di recupero dello sconto.
Così come stabilito dall’art. 176 del Decreto Rilancio, il bonus spetta alle famiglie con un ISEE fino a 40.000 euro e potrà essere speso, fino al 31 dicembre, presso alberghi, agriturismi e B&B in Italia.
L’ammontare dell’agevolazione è condizionato al numero delle persone che compongono il nucleo familiare, in particolare:
- 500 euro nel caso delle famiglie composte da almeno tre persone;
- 300 euro per le famiglie composte da due persone;
- 150 per i single.
Il credito di imposta va speso per l'80% sotto forma di sconto per il pagamento del servizio turistico e per il 20% come detrazione di imposta, in sede di dichiarazione dei redditi.
Come richiedere l’agevolazione
La prima cosa da fare è effettuare il calcolo dell’indicatore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) presentando all’INPS la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), che contiene i dati necessari a descrivere la situazione economica di un nucleo familiare.
Successivamente, il cittadino deve installare l’applicazione per smartphone “IO”, l’app dei servizi pubblici, resa disponibile gratuitamente da PagoPA Spa.
A partire dal 1° luglio 2020, uno dei componenti del nucleo familiare, in possesso di identità digitale SPID o di Carta di Identità Elettronica, può accedere alla funzione per richiedere il bonus vacanze, disponibile nella sezione “Pagamenti” dell’app “IO”.
In seguito, attraverso un collegamento con la banca dati dell’INPS, l’app “IO” verifica che il richiedente sia in possesso di tutti i requisiti necessari e gli comunica l’esito del riscontro, con un messaggio in app. Dalla verifica possono emergere cinque situazioni:
- richiesta valida. L’app “IO” invia la validità della richiesta, comunicando l’importo massimo dell’agevolazione spettante e l’elenco dei componenti del nucleo familiare che, oltre al richiedente, potranno spendere il bonus;
- richiesta valida ma bonus già attivato sullo stesso nucleo familiare. Se risulta già attivato il bonus per lo stesso nucleo familiare di cui il richiedente fa parte, non si potrà procedere con la richiesta;
- richiesta valida ma DSU con omissioni o difformità. L’app “IO” avverte che la DSU presenta “omissioni o difformità” e che, una volta speso il bonus, l’utilizzatore sarà chiamato a fornire idonea documentazione per provare la completezza e la veridicità dei dati indicati nella DSU;
- soglia ISEE superata. Un messaggio sull’app “IO” avvisa che l’ISEE del nucleo familiare del richiedente supera la soglia di 40.000 euro;
- DSU assente. Per il richiedente non risulta presentata una DSU in corso di validità.
Come utilizzare il bonus
Dopo aver ricevuto la conferma dall’app “IO” di poter usufruire dell’agevolazione, il cittadino potrà utilizzare il bonus entro il 31 dicembre 2020, solo in Italia, per i servizi offerti da alberghi, agriturismi, bed&breakfast, e altre strutture ricettive autorizzate, e va speso in un'unica soluzione.
Al momento del pagamento del corrispettivo dovuto presso il fornitore per il servizio turistico, la persona che intende fruire del bonus deve comunicare il proprio codice fiscale ed il codice univoco assegnato o, in alternativa, esibire il QR code visualizzato su smartphone, accedendo all’app “IO” nella sezione “Pagamenti”.
Il fornitore acquisisce questi dati e li inserisce, insieme all’importo del corrispettivo dovuto, in un’apposita sezione della procedura web, disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
La ricevuta emessa dalla struttura dovrà riportare il codice fiscale di chi intende usufruire del credito d'imposta.
Da questo momento il bonus risulterà come “utilizzato” (con indicazione della data dell’avvenuta riscossione) e, quindi:
- l’80% del bonus è erogato sotto forma di sconto immediato sull’importo dovuto per il servizio ricettivo;
- il restante 20% verrà erogato sotto forma di detrazione d’imposta nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno di imposta 2020. L’eventuale parte della detrazione che non trova capienza nell’imposta lorda, non può essere riportata a credito per gli anni d’imposta successivi, né richiesta a rimborso.
Cosa deve fare l’esercente
Il fornitore del servizio turistico deve accedere all’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate inserendo i seguenti dati:
- il codice univoco o il QR code associato al bonus, fornito dal cliente;
- il codice fiscale del cliente, che sarà indicato nella fattura, nel documento commerciale o nello scontrino/ricevuta fiscale;
- l’importo totale del corrispettivo dovuto (al lordo dello sconto da effettuare).
La procedura verifica lo stato di validità dell’agevolazione mentre il fornitore conferma l’applicazione dello sconto e procede a incassare dal cliente la differenza tra il corrispettivo della prestazione turistica e lo sconto confermato a sistema.
A partire dal giorno lavorativo successivo alla conferma dell’applicazione dello sconto, il fornitore può recuperare lo sconto sotto forma di credito d’imposta di pari importo, da utilizzare esclusivamente in compensazione tramite modello F24, senza l’applicazione del limite annuale di cui all'articolo 34 della Legge n. 388/2000 e neppure il limite annuale di cui all’articolo 1, comma 53, della Legge n. 244/2007, in quanto non è previsto che il credito sia indicato dal fornitore nel quadro RU della propria dichiarazione dei redditi.
Il credito d’imposta utilizzato in compensazione:
- non può eccedere l’importo disponibile, tenuto conto delle fruizioni già avvenute o in corso e delle cessioni, pena lo scarto del modello F24;
- è utilizzabile in compensazione ai fini del pagamento di tutti i tributi e contributi che possono essere versati tramite modello F24.
In alternativa all’utilizzo in compensazione, sempre dal giorno lavorativo successivo alla conferma dell’applicazione dello sconto, il fornitore può cedere il relativo credito d’imposta - totalmente o parzialmente - a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari.
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