L'esclusione dall'obbligo di versamento del saldo IRAP relativo al 2019 e della prima rata dell'acconto IRAP relativo al 2020 (ai sensi dell'art. 24 del D.L. 34/2020) spetta nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione Europea 19/03/2020 C (2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19". Tale circostanza comporta che lo "sconto" IRAP non può eccedere, per impresa, gli 800.000 euro.
È necessario tenere conto che, oltre a tale beneficio, al raggiungimento del plafond concorrono anche altre agevolazioni fiscali concesse dal citato D.L. 34/2020, quali, ad esempio:
- il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo (art. 28);
- il credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro (art. 120);
- l'esenzione IMU per il settore turistico (art. 177);
- le sovvenzioni finanziarie previste dagli articoli da 54 a 60 del D.L. 34/2020.
Pertanto, ove il contribuente, oltre all'esclusione dei versamenti IRAP, fruisca di uno o più dei citati benefici, il rispetto della soglia di 800.000 euro andrà verificato sommando il valore dei singoli aiuti.
Le altre limitazioni contenute nella Comunicazione delle Commissione prevedono che:
- l'aiuto non possa essere concesso a imprese che si trovavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019;
- l'aiuto complessivo non deve superare 120.000 euro per ciascuna impresa operante nel settore della pesca e dell'acquacoltura, ovvero 100.000 euro per ciascuna impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.
Per quanto il limite previsto dal plafond possa sembrare alto, la cumulabilità con le altre agevolazioni fiscali previste dal D.L. 34/2020 ne riducono di fatto “l’appeal”; infatti, ammontano a tredici le disposizioni presenti nel suddetto Decreto alle quali un’impresa può attingere contemporaneamente come aiuti di Stato.
Taglio IRAP
Il c.d. D.L. “Rilancio”, nella versione risultante a seguito dell’approvazione definitiva del Consiglio dei Ministri, conferma, per imprese e lavoratori autonomi, l’esclusione dal versamento del saldo IRAP relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019 (2019, per i “solari”) e della prima rata dell’acconto IRAP relativo al periodo di imposta successivo (2020, per i “solari”).
Essendo una disposizione che si rivolge alle imprese ed ai professionisti aventi ricavi/compensi 2019 fino a 250 milioni di euro, la platea dei potenziali interessati risulta essere assai vasta; pertanto, la possibilità di scontare il saldo IRAP 2019 ed il primo acconto IRAP 2020 comporterà, per le aziende di maggiori dimensioni, l’utilizzo dell’intero plafond disponibile in un'unica soluzione.
Credito d’imposta per canoni di locazione immobili ad uso non abitativo
Tale disposizione agevolativa, che prevede un credito d’imposta pari al 60% dei canoni di locazione pagati per immobili ad uso non abitativo, si rivolge alle aziende ed ai professionisti aventi un volume di ricavi/compensi inferiore ai 5 milioni di euro. In tali categorie si ritrovano strutture alberghiere e agrituristiche che, se di grandi dimensioni, dovranno fare i conti con la restante parte del “plafond” disponibile, una volta utilizzato il medesimo per il pagamento dell’IRAP.
Credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro
Anche il bonus fiscale pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 (avente un tetto massimo di 80.000 euro) per l’adeguamento alle prescrizioni sanitarie necessarie al contenimento della diffusione del COVID-19, entra nel cumulo delle agevolazioni per le quali vale il “plafond” generale degli 800.000 euro per impresa, con le riduzioni sopra indicate per il settore ittico e agricolo.
Esenzione IMU per il settore turistico
Ricordiamo che il Decreto 34/2020 ha stabilito l’esenzione del primo acconto IMU per:
- gli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi;
- gli immobili rientranti nella categoria D/2 (alberghi e pensioni con fine di lucro);
- gli immobili degli agriturismi;
- gli immobili dei villaggi turistici;
- gli immobili degli affittacamere per brevi soggiorni;
- gli immobili delle case ed appartamenti per vacanze e gli immobili dei B&B.
Ebbene, anche tale agevolazione concorre a formare il calcolo del plafond stabilito dalla Commissione Europea.
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