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L’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento n. 250739/2020 del 1° luglio 2020, fornisce le prime indicazioni sulla cessione dei crediti d’imposta, istituiti dall’art. 65 del D.L. 18/2020, per i canoni di locazione di negozi e botteghe di categoria C/1, e dall’articolo 28 del D.L. 34/2020, per i canoni corrisposti per le locazioni di immobili ad uso non abitativo e per gli affitti d’azienda.
Nel Provvedimento sono fornite le indicazioni per la cessione del credito, effettuata direttamente dal cedente, che potrà avvenire a partire dal 13 luglio 2020, utilizzando il modello e le istruzioni consultabili sul sito dell’Agenzia.
Con successivi provvedimenti, saranno fornite le modalità per consentire l’invio della comunicazione da parte degli intermediari ed i codici tributo da utilizzare.
Dal prossimo 13 luglio, attraverso l’area riservata del sito dall’Agenzia delle Entrate, potrà essere trasmessa la comunicazione contenente i seguenti dati:
Il modello potrà essere trasmesso successivamente alla stipula della cessione del credito, indicando la data e l’ammontare del credito ceduto.
Il credito d’imposta potrà essere utilizzato dal cessionario, con le stesse modalità concesse al cedente.
Non appena istituito il codice tributo, il credito potrà essere utilizzato tramite compensazione con il modello F24, da presentarsi esclusivamente per via telematica, tramite l’utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
L’importo utilizzato sarà confrontato con il credito trasferito, o eventualmente già utilizzato, al fine di verificarne l’effettiva disponibilità.
Il credito potrà essere utilizzato in compensazione, senza limitazioni, dal cessionario, a partire dal giorno lavorativo successivo alla trasmissione della comunicazione ad opera del cedente, previa accettazione da parte dello stesso cessionario, tramite comunicazione all’Agenzia delle Entrate, mediante i canali telematici forniti dalla stessa.
La quota di credito non utilizzata nell'anno non può essere utilizzata negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso.
Il cessionario, in alternativa all’utilizzo diretto del credito ceduto entro il 31 dicembre dell’anno in cui è stata comunicata la prima cessione, potrà ulteriormente cedere il credito ad altri soggetti.
Anche in tal caso si dovrà procedere alla comunicazione della cessione del credito, utilizzando le procedure messe a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. Il successivo cessionario potrà utilizzare il credito con le stesse modalità concesse al cedente. Si ritiene quindi che il credito debba essere utilizzato entro il 31 dicembre dell’anno in cui è presentata la comunicazione di cessione, pena la perdita del residuo credito inutilizzato.