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Il superbonus è un’agevolazione introdotta dal Decreto Rilancio, per rimettere in moto l’economia dopo il trauma del lockdown da Coronavirus.
Tale misura eleva al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.
Le nuove misure si aggiungono alle detrazioni previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, compresi quelli per la riduzione del rischio sismico (c.d. sismabonus) e di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. ecobonus).
Invece che fruire direttamente della detrazione, vi è una duplice possibilità:
Dopo la conversione in Legge del Decreto Rilancio, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato un’apposita guida indicando le condizioni d’uso del superbonus, i requisiti d’accesso, i tipi di interventi agevolabili, il meccanismo dell’opzione per lo sconto in fattura e della cessione del credito di imposta.
Sicuramente è di grande interesse la sezione “Casi Pratici”, in cui vengono riportati esempi tipici che rappresentano le più frequenti domande dei contribuenti. Vediamone alcuni.
Carlo vive in un appartamento, all’interno di un condominio che non dispone di un sistema centralizzato di riscaldamento, e sta effettuando degli interventi di efficientamento energetico (ad esempio cappotto termico) che beneficiano del superbonus, conseguendo il miglioramento delle due classi energetiche.
Decide di avviare una ristrutturazione, sostituendo la caldaia e gli infissi e ristrutturando i servizi igienici. Nella situazione prospettata:
Carmine, che è proprietario di un appartamento in un condominio in città, ha anche una villetta a schiera di proprietà al mare e una in montagna e vuole procedere ad effettuare alcuni lavori di ristrutturazione, usufruendo del superbonus al 110%.
In tale situazione, egli potrà contemporaneamente fruire del superbonus per le spese sostenute per interventi:
Un condominio vuole realizzare, come intervento trainante, un impianto centralizzato per la sola produzione di acqua calda sanitaria per una pluralità di utenze.
Il condominio per avere diritto al superbonus, nel rispetto del comma 6 dell’art. 5 del D.P.R. n. 412 del 1993, dovrà dotare l’impianto centralizzato di produzione di acqua calda sanitaria di un proprio generatore di calore, differente da quello destinato alla climatizzazione invernale, salvo impedimenti di natura tecnica o nel caso in cui si dimostri che l’adozione di un solo generatore produca un beneficio energetico.
Vittorio, che vive in un’unità immobiliare in un edificio sottoposto ai vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, vuole sostituire i serramenti. Può beneficiare del superbonus?
Vittorio potrà fruire del superbonus per le spese sostenute per la sostituzione dei serramenti, anche se non viene realizzato nessun intervento trainante (cappotto termico o sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale) sull’edificio condominiale, purché la sostituzione dei serramenti determini il miglioramento delle due classi energetiche ovvero, se non possibile, il passaggio alla classe energetica più alta.