Con la Risposta ad interpello n. 221 del 21 luglio 2020, l’Agenzia delle Entrate ha finalmente offerto gli attesi chiarimenti per quanto concerne la corretta aliquota IVA da applicare alle cessioni di alcuni prodotti a base di mais.
Il quesito
Una società ha presentato apposita istanza di interpello per conoscere la corretta aliquota IVA da applicare alla commercializzazione di alcuni prodotti a base di mais, come trinciato, insilato e pastone di mais.
Per meglio chiarire la natura dei prodotti, nell’istanza si specifica che:
- per cereale trinciato, si deve intendere un cereale che durante la raccolta viene sminuzzato;
- per cereale insilato, si deve intendere un cereale fresco, appassito o allo stato ceroso, che viene conservato attraverso un processo fermentativo anaerobico capace di preservare le qualità nutritive del materiale di partenza;
- per pastone di mais, si deve intendere una sottospecie di insilato prodotto però da una specifica composizione, ossia granella, tutolo e una parte di brattee.
Secondo l’istante, la corretta aliquota IVA da applicare a tali prodotti era da differenziarsi sulla base della destinazione degli stessi, a seconda del fatto che fossero destinati ad uso zootecnico (4%) o ad uso diverso (10%).
La Risposta dell’Agenzia delle Entrate
Chiamata a pronunciarsi sulla questione, l’Agenzia ha respinto le tesi della società istante, affermando che alle cessioni dei prodotti in commento deve applicarsi sempre l’aliquota ridotta del 10%.
Dopo aver richiamato i processi di produzione e la definizione di trinciato, insilato e pastone di mais, così come valutati e descritti dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con la nota n. 173776 del 9 giugno 2020, l’Agenzia ha evidenziato come tutte le tre tipologie di prodotti rientrino all’interno dell’attuale voce doganale 23.08.
Tale voce, all’interno del Decreto IVA, è richiamata dal n. 90 della tabella A, parte III, allegata al D.P.R. n. 633/1972: tale previsione stabilisce che si applica l’aliquota IVA del 10% alle cessioni di “prodotti di origine vegetale del genere di quelli utilizzati per la nutrizione degli animali, non nominati né compresi altrove”.
Laddove tali prodotti, anziché nell’ambito di un’attività commerciale, vengano venduti all’interno di una azienda agricola in regime speciale, si ritiene che essi debbano essere assimilati ai foraggi: pertanto, in tali casi deve applicarsi l’aliquota ridotta del 10%, mentre la percentuale di compensazione sarà quella del 4%.
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