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Grazie alla Legge 17 luglio 2020 n. 77, che ha convertito il Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020), è stato definitivamente reso operativo il superbonus 110%.
In sede di conversione sono state apportate alcune rilevanti modifiche a quello che era l’impianto normativo originario, di cui all’art. 119 del Decreto Rilancio.
La norma prevede un incremento al 110% dell’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi di riduzione del rischio sismico, di installazione di impianti fotovoltaici, nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.
Come anticipato, in sede di conversione sono state modificate alcune disposizioni e, in particolare, è stato previsto quanto segue:
Un’altra importante modifica riguarda i tetti di spesa che ora saranno rimodulati in base al numero di unità immobiliari che compongono l’edificio e al tipo di intervento effettuato:
Per poter usufruire della detrazione, le spese vanno pagate con bonifico parlante su cui deve sempre comparire il numero e la data della fattura, la causale del versamento, il CF del beneficiario e il CF o la Partita IVA del destinatario del bonifico.
Per quanto riguarda l’asseverazione tecnica, quest’ultima, ora, risulta necessaria per un duplice motivo:
A riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una guida all’utilizzo del superbonus in cui ha precisato che, in aggiunta agli adempimenti ordinariamente previsti per gli interventi che danno diritto alle detrazioni di cui al citato articolo 121 del Decreto Rilancio, ai fini dell’esercizio dell’opzione, per lo sconto o la cessione, il contribuente deve acquisire anche: