Grazie alla Legge 17 luglio 2020 n. 77, che ha convertito il Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020), è stato definitivamente reso operativo il superbonus 110%.
In sede di conversione sono state apportate alcune rilevanti modifiche a quello che era l’impianto normativo originario, di cui all’art. 119 del Decreto Rilancio.
La norma prevede un incremento al 110% dell’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi di riduzione del rischio sismico, di installazione di impianti fotovoltaici, nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.
Le modifiche al Decreto
Come anticipato, in sede di conversione sono state modificate alcune disposizioni e, in particolare, è stato previsto quanto segue:
- l’inclusione nell’ambito di applicazione delle seconde case;
- l’inclusione delle unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno (villette a schiera);
- l’esclusione delle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- l’inserimento di nuove spese agevolabili, dal momento che la detrazione per l’isolamento termico è accessibile anche per la coibentazione dei tetti, o, ancora, tra gli interventi per la climatizzazione invernale rientrano anche gli impianti a collettori solari;
- l’applicazione anche agli interventi di demolizione e ricostruzione;
- l’ingresso di nuovi soggetti beneficiari: le onlus, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, ma anche le associazioni e società sportive dilettantistiche esclusivamente per i lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.
Un’altra importante modifica riguarda i tetti di spesa che ora saranno rimodulati in base al numero di unità immobiliari che compongono l’edificio e al tipo di intervento effettuato:
- edifici unifamiliari o plurifamiliari, il tetto di spesa sale a 50.000 mila euro per unità;
- condomini da due a otto unità immobiliari, il tetto di spesa è pari a 40.000 euro per unità;
- condomini sopra le nove unità immobiliari, il tetto di spesa scende a 30.000 euro per unità.
Per poter usufruire della detrazione, le spese vanno pagate con bonifico parlante su cui deve sempre comparire il numero e la data della fattura, la causale del versamento, il CF del beneficiario e il CF o la Partita IVA del destinatario del bonifico.
L’asseverazione tecnica
Per quanto riguarda l’asseverazione tecnica, quest’ultima, ora, risulta necessaria per un duplice motivo:
- ai fini dell’opzione per la cessione o lo sconto, di cui all’articolo 121 del Decreto Rilancio;
- ai fini del riconoscimento della detrazione del 110%.
A riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una guida all’utilizzo del superbonus in cui ha precisato che, in aggiunta agli adempimenti ordinariamente previsti per gli interventi che danno diritto alle detrazioni di cui al citato articolo 121 del Decreto Rilancio, ai fini dell’esercizio dell’opzione, per lo sconto o la cessione, il contribuente deve acquisire anche:
- il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta, rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) nonché dai CAF;
- l’asseverazione tecnica relativa agli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico, che certifichi il rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fini delle agevolazioni fiscali e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati, in accordo ai previsti Decreti Ministeriali.
©RIPRODUZIONE RISERVATA