Nella bozza del Decreto correttivo al Codice della crisi d’impresa è stata introdotta una disposizione che ordina lo slittamento a settembre dell’allerta per le piccole imprese.
Tale previsione è stata introdotta a fronte della necessità di un allineamento alla data di entrata in vigore del Codice, che ora è stata spostata al 1° settembre dell’anno prossimo.
Le imprese che subiranno lo slittamento saranno quelle che negli ultimi due esercizi non hanno superato nessuno dei seguenti limiti:
- 4.000.000 di euro di totale dell’attivo dello stato patrimoniale;
- 4.000.000 di euro di ricavi delle vendite e delle prestazioni;
- 20 unità di dipendenti occupati in media durante l’esercizio.
In realtà, la richiesta delle imprese era per uno slittamento sino al 2022, poiché l’istituto dell’allerta, che ha come obiettivo principale quello di consentire l’emersione anticipata della crisi, può essere considerato realistico solo in condizioni normali di mercato, ma non anche in un contesto economico-finanziario generalizzato, in cui i bilanci del 2020 faranno registrare segnali di pesante criticità per la maggioranza delle imprese.
Si applicheranno, quindi, solo a partire dal 1° settembre 2021:
- le nuove disposizioni generali sui soggetti che partecipano alla regolazione della crisi ed insolvenza;
- le procedure di allerta e composizione assistita;
- i nuovi strumenti di regolazione della crisi;
- le nuove regole sulla liquidazione giudiziale;
- le nuove regole relative all'insolvenza dei gruppi di imprese;
- le regole sulla liquidazione coatta amministrativa;
- le nuove disposizioni penali e del lavoro.
Sicuramente le piccole e medie imprese non sono pronte a farsi carico delle novità del Codice, soprattutto sul piano dell’adeguamento della governance.
Inoltre, un altro elemento di novità sostanziale che l’ufficio legislativo della Giustizia ha scelto di inserire è sul rapporto tra procedimento di allerta e procedimento per l’apertura della liquidazione giudiziale: la liquidazione giudiziale non si potrà aprire su ricorso di un creditore o del PM prima che sia trascorso il termine assegnato dall’OCRI al debitore.
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