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La bozza del Decreto Legge “Agosto” interviene con varie misure per salvaguardare la liquidità delle imprese in difficoltà, soprattutto delle micro e piccole imprese.
Gli interventi principali sono i seguenti:
La bozza del “Decreto Agosto”, in dirittura d’arrivo, ha esteso la moratoria dei debiti per le imprese che non si esaurirà più al 30 settembre 2020 ma al 31 gennaio 2021: le imprese dovranno attivarsi solo se decidono di non utilizzarla.
La moratoria riguarda:
La norma della moratoria non fa nessun riferimento ai mutui delle persone fisiche, le cui scadenze restano quelle attuali.
La proroga della moratoria opera automaticamente, senza alcuna formalità, e per questo le imprese che hanno già avuto accesso alla moratoria fino al 30 settembre 2020 non dovranno attivarsi per prolungare la sospensione fino al 31 gennaio 2020.
Nel caso in cui l’impresa decidesse di non beneficiare di tale misura, dovrà inviare al soggetto finanziatore una rinuncia espressa entro il 30 settembre 2020.
Il Fondo di garanzia costituito presso il Mediocredito subirà un notevole incremento per il triennio 2023, 2024 e 2025, in particolare:
Ai sensi di quanto previsto dal comma 1 dell'art. 61 del D.L. n. 34/2020, convertito in Legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. n. 77/2020, le piccole e micro imprese in difficoltà potranno accedere agli aiuti concessi nell'ambito del quadro temporaneo da parte di Regioni, province autonome, altri enti territoriali e Camere di Commercio.
In particolare, viene precisato che gli aiuti, di cui agli articoli da 54 a 60, possono essere concessi alle micro e piccole imprese, ai sensi dell'allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, che risultavano in difficoltà ai sensi del medesimo Regolamento già alla data del 31 dicembre 2019.
Per poterne beneficiare di questa misura occorre il rispetto dei seguenti requisiti:
Restano escluse le imprese che hanno ricevuto aiuti per la ristrutturazione salvo che, al momento della concessione dell'aiuto, non siano più soggette al piano di ristrutturazione.