La bozza del Decreto Legge “Agosto” interviene con varie misure per salvaguardare la liquidità delle imprese in difficoltà, soprattutto delle micro e piccole imprese.
Gli interventi principali sono i seguenti:
- la moratoria dei debiti delle imprese sarà prorogata al 31 gennaio 2021;
- la scadenza delle cambiali viene posticipata al 31 ottobre 2020;
- oltre 7 miliardi di euro vanno a incrementare il fondo di garanzia per le PMI e le MID CAP.
Proroga moratoria debiti
La bozza del “Decreto Agosto”, in dirittura d’arrivo, ha esteso la moratoria dei debiti per le imprese che non si esaurirà più al 30 settembre 2020 ma al 31 gennaio 2021: le imprese dovranno attivarsi solo se decidono di non utilizzarla.
La moratoria riguarda:
- le aperture di credito a revoca e i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti al 29 febbraio 2020 o, se successivi, a quella di pubblicazione del D.L. Cura Italia, stabilendo che gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non potessero essere revocati in tutto o in parte fino alla scadenza della moratoria;
- i prestiti non rateali con scadenza contrattuale precedente alla scadenza della moratoria;
- i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, con facoltà di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale;
- le segnalazioni a sofferenza effettuate dagli intermediari alla centrale dei rischi, riguardanti le imprese beneficiarie delle misure di sostegno finanziario, previste dalla moratoria.
La norma della moratoria non fa nessun riferimento ai mutui delle persone fisiche, le cui scadenze restano quelle attuali.
La proroga della moratoria opera automaticamente, senza alcuna formalità, e per questo le imprese che hanno già avuto accesso alla moratoria fino al 30 settembre 2020 non dovranno attivarsi per prolungare la sospensione fino al 31 gennaio 2020.
Nel caso in cui l’impresa decidesse di non beneficiare di tale misura, dovrà inviare al soggetto finanziatore una rinuncia espressa entro il 30 settembre 2020.
Incremento Fondo di garanzia
Il Fondo di garanzia costituito presso il Mediocredito subirà un notevole incremento per il triennio 2023, 2024 e 2025, in particolare:
- incremento di 300 milioni di euro per l'anno 2023;
- incremento di 800 milioni di euro per il 2024;
- incremento di 700 milioni di euro per il 2025.
Imprese in difficoltà
Ai sensi di quanto previsto dal comma 1 dell'art. 61 del D.L. n. 34/2020, convertito in Legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. n. 77/2020, le piccole e micro imprese in difficoltà potranno accedere agli aiuti concessi nell'ambito del quadro temporaneo da parte di Regioni, province autonome, altri enti territoriali e Camere di Commercio.
In particolare, viene precisato che gli aiuti, di cui agli articoli da 54 a 60, possono essere concessi alle micro e piccole imprese, ai sensi dell'allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, che risultavano in difficoltà ai sensi del medesimo Regolamento già alla data del 31 dicembre 2019.
Per poterne beneficiare di questa misura occorre il rispetto dei seguenti requisiti:
- le imprese non devono essere soggette a procedure concorsuali per insolvenza e non devono avere ricevuto aiuti per il salvataggio;
- al momento della concessione dell'aiuto, le imprese devono aver rimborsato il prestito o revocato la garanzia.
Restano escluse le imprese che hanno ricevuto aiuti per la ristrutturazione salvo che, al momento della concessione dell'aiuto, non siano più soggette al piano di ristrutturazione.
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