L’art. 37 del D.L. 76/2020, con l’obiettivo di completare il percorso di transazione digitale di imprese, professionisti e Pubblica Amministrazione, prevede che, entro il 1° ottobre 2020, bisogna provvedere alla comunicazione dell’indirizzo PEC al registro delle imprese.
Da quest’anno, l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata diventa, grazie al Decreto Semplificazioni, un vero e proprio “domicilio digitale” di professionisti e imprese, utilizzabile dalla Pubblica Amministrazione.
Ai sensi di quanto previsto dalla Direttiva del Ministero della Giustizia e del MISE del 29 aprile 2015, il registro avrebbe già dovuto verificare, con periodicità almeno bimestrale, la presenza, l'attività e l'univocità dell'indirizzo PEC, con l'adozione dei conseguenti provvedimenti.
Infatti, l’obbligo di comunicazione del proprio indirizzo PEC era già previsto dall'art. 16, c. 7 del D.L. 185/2008 per i professionisti iscritti in ordini e collegi e per le imprese costituite in forma societaria, ai sensi dell'art. 16, commi 6 e 6-bis del D.L. 185/2008 e in forma individuale ai sensi dell'art. 5, commi 1 e 2 del D.L. 179/2012.
Se le verifiche da parte del registro delle imprese e degli ordini professionali fossero state svolte, sicuramente sarebbe emerso che molti professionisti non hanno mai adempiuto all'obbligo di comunicazione al registro delle imprese e agli ordini professionali dell'indirizzo PEC, ovvero sono in possesso di indirizzi non più attivi.
Ora, grazie all’inserimento del 1° ottobre quale termine ultimo, e grazie anche all'inasprimento delle sanzioni, si dovrebbe arrivare ad un completo aggiornamento dei database della Pubblica Amministrazione e degli ordini professionali.
Il D.L. 76/2020, nei fatti, non introduce alcuna novità, limitandosi a prevedere la modificazione della locuzione PEC con quella di “domicilio digitale”, il termine per l'adempimento e il regime sanzionatorio per l'inosservanza.
Nello specifico, viene previsto quanto segue:
- la sostituzione della locuzione “PEC” con “domicilio digitale” ha il solo scopo di coordinare la terminologia a quella di cui al D.L. 82/2008 e alla normativa europea;
- le imprese operanti in qualunque forma che non vi hanno ancora provveduto, devono comunicare il domicilio digitale al registro delle imprese nel termine del 1° ottobre 2020;
- identico obbligo e termine di comunicazione è previsto per i professionisti nei confronti dell'ordine o collegio di appartenenza i quali, in caso di inottemperanza anche dopo la diffida ad adempiere entro trenta giorni, dovranno provvedere alla sospensione del professionista sino a quando non provveda a comunicare il domicilio.
In caso di inadempimento, il registro delle imprese provvede all’assegnazione d'ufficio di un nuovo domicilio digitale e all'applicazione di una sanzione:
- pari al doppio di quella prevista dall'art. 2603 c.c. (da 103 a 1.032 euro) per le società;
- pari al triplo di quella prevista dall'art. 2194 c.c. (da 10 a 516 euro) per le ditte individuali.
Anche le imprese di nuova costituzione hanno l'obbligo dell’indicazione del domicilio digitale nella domanda di iscrizione nel registro delle imprese, pena la sospensione della domanda sino alla sua integrazione.
Nel caso di domicilio digitale non attivo, il Conservatore del registro richiede all'impresa l'indicazione di un nuovo domicilio digitale entro trenta giorni e, decorso tale termine, il Conservatore procede alla cancellazione dell'indirizzo PEC dal registro, avvia la procedura sanzionatoria e assegna d'ufficio un nuovo domicilio digitale.
©RIPRODUZIONE RISERVATA