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Con il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate dello scorso 8 agosto, sono state chiarite le modalità di fruizione del credito d’imposta per gli interventi edilizi.
Stando a quanto riportato al punto 5 del provvedimento:
Volendo fare un esempio pratico, si ipotizzi il caso in cui vengono effettuati lavori nel mese di settembre 2020, per i quali si riceve la comunicazione nel mese di novembre. In tal caso, il cessionario non potrà utilizzare subito il credito di imposta per compensare, ad esempio, l’acconto IVA del mese di dicembre ma dovrà aspettare il 1° gennaio dell’anno successivo.
In alternativa all’utilizzo del credito, i cessionari e i fornitori possono cedere i crediti d’imposta ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, a partire dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della comunicazione, con facoltà di successiva cessione.
Questo secondo passaggio comporterà l’immediata monetizzazione del credito ricevuto.
In virtù di quanto stabilito al punto 6 del Provvedimento, infatti, “in alternativa all’utilizzo diretto, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della Comunicazione di cui al punto 4, i cessionari e i fornitori possono cedere i crediti d’imposta ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione”.
La possibilità per il cessionario di non utilizzare il credito fino al 1° gennaio dell’anno successivo comporterà certamente un “diverso valore” al quale il cessionario sarà disposto ad acquistare il credito.
Se oggi il sistema bancario pare orientato ad acquistare il credito richiedendo un margine pari alla maggiorazione delle spese sostenute (10%), non è escluso che per gli interventi per i quali il credito sarà ceduto ad inizio anno il valore proposto al beneficiario originale sarà ulteriormente ridotto, esponendo così il beneficiario al sostenimento di una parte dei costi.
Esempio: a fronte di 10.000 euro di spese sostenute matura per il beneficiario una detrazione pari a 11.000 euro. Qualora però la banca accettasse di acquisire il credito d’imposta nel mese di febbraio 2021, non potendo utilizzare il credito fino al 1° gennaio 2022, potrebbe proporre un controvalore di 9.800 euro. In tal caso, il beneficiario dovrebbe corrispondere di tasca propria al fornitore una differenza pari a 200 euro.