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Da oggi, e fino al prossimo 30 settembre, è possibile inviare la comunicazione per prenotare il credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari. La comunicazione dovrà avvenire utilizzando il nuovo modello, pubblicato lo scorso 28 agosto sul sito dell’Agenzia delle Entrate, nel quale sono state recepite le novità introdotte, per il solo 2020, dall’art. 98 del D.L. n. 18/2020 e dall’art. 186 del D.L. n. 34/2020, che ne hanno potenziato i vantaggi per le imprese.
Recentemente, il Decreto Agosto (D.L. 104/2020, art. 96) ha innalzato le risorse destinate a questo incentivo per il 2020, portando il tetto di spesa da 60 a 85 milioni di euro (di cui 50 mln di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online, e 35 mln di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato).
Mentre nella sua formulazione ordinaria l’art. 57-bis del D.L. n. 50/2017 prevede un bonus nella misura unica del 75% del valore incrementale degli investimenti pubblicitari effettuati rispetto gli investimenti effettuati nel periodo d’imposta precedente, con una soglia minima di incremento pari all’1%, per l’anno 2020, il credito d’imposta si applica nella misura del 50% degli investimenti pubblicitari complessivamente effettuati, nei limiti delle risorse stanziate.
Per il bonus pubblicità 2020, non è necessario, pertanto, aver sostenuto nell’anno precedente analoghi investimenti sugli stessi mezzi di informazione.
Le spese ammesse per l’anno 2020 devono essere relative ad investimenti in campagne pubblicitarie su quotidiani e periodici, anche on line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.
Sono escluse dal credito d'imposta le spese sostenute per l'acquisto di spazi nell'ambito della programmazione o dei palinsesti editoriali per pubblicizzare o promuovere televendite di beni e servizi di qualunque tipologia, nonché quelle per la trasmissione o per l'acquisto di spot radio e televisivi di inserzioni o spazi promozionali relativi a servizi di pronostici, giochi o scommesse con vincite di denaro, di messaggeria vocale o chat-line con servizi a sovraprezzo.
Il bonus spetta alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali, indipendentemente dalla forma giuridica o dal regime contabile adottato. Il bonus è rappresentato da un credito d’imposta che potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997 e nel rispetto dei limiti stabiliti della normativa europea sugli aiuti “de minimis”.
La presentazione delle comunicazioni per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari deve avvenire per via telematica, tramite i servizi resi disponibili nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate, il cui accesso può essere effettuato mediante identificazione tramite SPID oppure utilizzando le credenziali ENTRATEL o FISCONLINE. Le domande possono essere presentate anche tramite intermediari abilitati (professionisti, associazioni, CAF, ecc.).
A seguito delle modifiche introdotte, tale comunicazione, che di norma si presenta dal 1° marzo al 31 marzo, per l’anno 2020 si potrà presentare dal 1° settembre al 30 settembre.
Come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 25/E del 20 agosto 2020, le comunicazioni telematiche già presentate nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 marzo 2020 restano comunque valide e il relativo credito d’imposta richiesto, determinato a marzo con i criteri di calcolo allora previsti, sarà rideterminato, al termine della nuova finestra temporale per l’invio, con i nuovi criteri.
I soggetti beneficiari ammessi al bonus dovranno provvedere alla presentazione della “dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati” per dichiarare che gli investimenti indicati nella comunicazione per l’accesso al credito d’imposta, presentata in precedenza, sono stati effettivamente realizzati nell’anno agevolato e che gli stessi soddisfano i requisiti di cui all’articolo 3 del DPCM n. 90 del 2018 e, per l’anno 2020, di cui all’articolo di cui all’articolo 57-bis, comma 1-ter, del D.L. n. 50 del 2017.
Per gli investimenti effettuati per le campagne pubblicitarie 2020, il termine per la presentazione di tale dichiarazione resta fissato dal 1° gennaio al 31 gennaio 2021.
Il bonus non prevede la formula del “click day”, ma il credito “prenotato” rappresenta un credito teorico. L’Agenzia delle Entrate, raccolte le dichiarazioni sostitutive pervenute, qualora sia sforato il tetto massimo di spesa, rideterminerà il credito massimo concedibile ad ogni singolo beneficiario.
A tal fine, con apposito provvedimento, viene stilato un elenco dei beneficiari ammessi con i relativi importi massimi del credito d’imposta potenzialmente fruibile. Il credito potrà quindi essere utilizzato in compensazione con il codice tributo 6900, decorsi cinque giorni dalla pubblicazione dell’elenco dei beneficiari.