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Il Decreto Agosto ha introdotto un ulteriore differimento in materia di versamento della seconda o unica rata degli acconti per le imposte sui redditi e l’IRAP, a favore dei contribuenti soggetti agli ISA, e per il versamento dei tributi e contributi in scadenza il prossimo 16 settembre, inizialmente sospesi dagli articoli 126 e 127 del D.L. 34/2020.
Il Decreto dispone che per i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascun indice (5.164.569 euro), il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP, dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, è prorogato al 30 aprile 2021.
Oltre ai soggetti che applicano gli indici ISA, il provvedimento interessa anche:
In base ai chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate, in occasione del differimento concesso il primo anno di applicazione degli ISA, dovrebbero essere esclusi i contribuenti che svolgono attività agricole, titolari unicamente di redditi fondiari (art. 32 del TUIR).
Tuttavia, per poter beneficiare della nuova proroga è richiesto inoltre che i suddetti soggetti abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.
Il legislatore, anche in questa occasione, ha utilizzato i parametri dimensionali già proposti in altri provvedimenti connessi all’emergenza COVID-19 (fatturato/corrispettivi), devono pertanto ritenersi valide le indicazioni già fornite in merito alle diverse casistiche nelle Circolari n. 9/E/2020, 15/E/2020 e 22/E/2020.
Nel calcolo del fatturato occorre quindi fare riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione dei beni o di prestazione dei servizi, considerando le operazioni che hanno partecipato alle liquidazioni IVA del primo semestre 2020 e 2019, escludendo le fatture differite emesse entro il 15 gennaio e riferite al periodo precedente, comprendendo, invece, quelle emesse entro il 15 luglio e riferite comunque ad operazioni la cui liquidazione rientra tra le operazioni del primo semestre. Vanno inoltre considerate le cessioni di beni strumentali, le fatture per passaggi interni e le note di variazione. In base ai chiarimenti precedentemente forniti dall’Agenzia delle Entrate, vanno comprese anche le operazioni non imponibili e quelle esenti che, pur non essendo assoggettate all’IVA, devono comunque essere fatturate, e le prestazioni carenti del requisito di territorialità, ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies del D.P.R. n. 633/1972, per i quali è previsto l’obbligo di fatturazione.
Il Decreto Agosto concede una ulteriore proroga per i versamenti in scadenza il prossimo 16 settembre, in forza delle proroghe concesse nel periodo emergenziale, ai sensi degli articoli 126 e 127 del D.L. 34/2020 convertito con modificazioni con Legge n. 77/2020.
In particolare, i suddetti versamenti possono essere effettuati, senza l’applicazione di sanzioni o interessi:
L’articolo 97 indica questa nuova facoltà dei contribuenti, pertanto deve ritenersi valida la possibilità di procedere al pagamento in un’unica soluzione al 16 settembre 2020 oppure di applicare la ratizzazione già disposta dal Decreto Rilancio, ossia tramite quattro rate mensili di pari importo a partire dal 16 settembre 2020.
Il provvedimento interessa pertanto:
Non si fa luogo al rimborso di quanto già eventualmente versato.
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Tipologie |
Versamenti |
Proroga D.L. 34/2020 |
Nuovi termini D.L. 104/2020 |
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Imprese del settore ricettivo e altri soggetti di specifici settori (agriturismi compresi) |
Ritenute lavoro dipendente, assimilato, contributi previdenziali, premi INAIL scaduti nel periodo 2 marzo - 30 aprile 2020 Versamento IVA scaduto il 16 marzo 2020 Ritenute lavoro dipendente, assimilato nel periodo 21 febbraio - 31 marzo 2020 (per soggetti individuati dal D.M. 24.2.2020) |
16/09/2020 |
SI |
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Federazioni sportive nazionali (Ass. e società sportive) |
Ritenute lavoro dipendente, assimilato, contributi previdenziali, premi INAIL, che scadono nel periodo 2 marzo - 30 giugno 2020 Versamento IVA scaduto il 16 marzo 2020 |
16/09/2020 |
SI |
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Imprese, lavoratori autonomi con ricavi/compensi 2019 fino a 2 milioni di euro |
IVA, ritenute lavoro dipendente, assimilato, contributi previdenziali, premi INAIL, scaduti nel periodo 8 marzo - 31 marzo 2020 |
16/09/2020 |
SI |
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Imprese/lavoratori autonomi Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza |
Versamenti IVA scaduti nel periodo 8 marzo - 31 marzo 2020 |
16/09/2020 |
SI |
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Soggetti individuati dal D.M. 24/02/2020 |
Versamenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento e avvisi di accertamento esecutivi scaduti nel periodo 21 febbraio - 31 marzo 2020 |
16/09/2020 |
SI |
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Tipologie |
Versamenti |
Proroga |
Proroga D.L. 104/2020 |
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Imprese e lavoratori autonomi con ricavi 2019 non superiori a 50 milioni di euro |
Riduzione del fatturato del 33% nel mese di marzo 2020 (marzo 2019) e aprile 2020 (aprile 2019) |
IVA, ritenute lavoro dipendente, assimilato, contributi previdenziali, premi INAIL che scadono ad aprile 2020 e maggio 2020 |
16/09/2020 |
SI |
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Imprese e lavoratori autonomi con ricavi 2019 superiori a 50 milioni di euro |
Riduzione del fatturato del 50% nel mese di marzo 2020 (marzo 2019) e aprile 2020 (aprile 2019) |
IVA, ritenute lavoro dipendente, assimilato, contributi previdenziali, premi INAIL che scadono ad aprile 2020 e maggio 2020 |
16/09/2020 |
SI |
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Imprese, lavoratori autonomi con domicilio, sede a Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza |
Riduzione di almeno il 33% di fatturato o corrispettivi nel mese di marzo 2020 (marzo 2019) e aprile 2020 (marzo 2019) |
IVA di aprile 2020 e di maggio 2020 |
16/09/2020 |
SI |
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Imprese, lavoratori autonomi con domicilio, sede a Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza con ricavi e compensi nel 2019 non superiori a 50 milioni di euro |
Riduzione del fatturato del 33% nel mese di marzo 2020 (marzo 2019) e aprile 2020 (aprile 2019) |
Ritenute lavoro dipendente, assimilato, contributi previdenziali, premi INAIL che scadono ad aprile 2020 e maggio 2020 |
16/09/2020 |
SI |
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Imprese, lavoratori autonomi con domicilio, sede a Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza con ricavi e compensi nel 2019 superiori a 50 milioni di euro |
Riduzione del fatturato del 50% nel mese di marzo 2020 (marzo 2019) e aprile 2020 (aprile 2019) |
Ritenute lavoro dipendente, assimilato, contributi previdenziali, premi INAIL che scadono ad aprile 2020 e maggio 2020 |
16/09/2020 |
SI |
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Imprese che hanno iniziato l’attività dal 1° aprile 2019 |
IVA, ritenute lavoro dipendente, assimilato, contributi previdenziali, premi INAIL che scadono ad aprile e a maggio 2020 |
16/09/2020 |
SI |
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Enti non commerciali, enti del terzo settore, enti religiosi |
Ritenute lavoro dipendente assimilato, contributi previdenziali, premi INAIL che scadono ad aprile e maggio 2020 |
16/09/2020 |
SI |
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Imprese con sede legale o operativa nei comuni di cui all’allegato 1 del DPCM 1/3/2020 |
contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020 |
16/09/2020 |
SI |
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