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Il Decreto Agosto ridisegna le regole per il credito di imposta sugli affitti che era stato introdotto dal Decreto Rilancio. Tra le misure fiscali c’è anche la proroga di un mese del credito d’imposta al 60% sulle locazioni.
Nello specifico, la novità introdotta dall’art. 77 del D.L. n. 104/2020 consiste in una duplice proroga del bonus affitti e, in particolare:
Per la generalità delle Partite IVA, la fruizione del bonus affitto rimane condizionato ai seguenti vincoli:
Restano esclusi dalla verifica preventiva i soggetti che hanno avviato l’attività dal 2019 e le Partite IVA con domicilio fiscale o sede operativa in un Comune colpito da eventi i cui stati d’emergenza erano ancora in atto al 31 gennaio 2020.
Il credito d’imposta del 60% dovrà essere calcolato sulla base del canone mensile di affitto, leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, agricola, di interesse turistico o di lavoro autonomo.
Il bonus sarà pari al 30% del canone per i contratti di servizi a prestazioni complesse o affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile ad uso non abitativo, destinato allo svolgimento della propria attività.
Il credito di imposta sarà invece riconosciuto nella misura del 20% e del 10% in caso di affitto d’azienda da parte delle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro nel 2019.
È importante evidenziare che il riferimento alle “attività di commercio al dettaglio” sembra includere solo coloro che vendono prodotti al consumatore finale. Sembrano quindi escluse dal bonus le attività di somministrazione di pasti e bevande quali, ad esempio, bar, ristoranti e pizzerie.
Ciò premesso, il credito di imposta può essere: