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Prima di analizzare il provvedimento di proroga di cui all’oggetto, cerchiamo brevemente di definire le differenze esistenti tra TOSAP e COSAP.
Senza addentrarci nella comparazione tra i presupposti oggettivi o soggettivi propri delle due fattispecie a confronto, in quanto trattasi di materia di pertinenza delle amministrazioni di riferimento, consideriamo le fonti normative da cui sono originate.
La COSAP, cioè il canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche, è stata introdotta nel nostro ordinamento dall’articolo 63 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, mentre, in precedenza, l’utilizzo di spazi e aree pubbliche veniva assoggettato alla TOSAP, istituita dall’articolo 39 del D.Lgs. 15 novembre 1983, n. 507, che contemplava quale unica differenza, in termini di acronimo, l’inserimento della parola “tassa”.
Tutto ciò premesso, le singole amministrazioni interessate, in qualità di proprietarie delle strade pubbliche sulle quali sussistono gli accessi alle proprietà private, o vengono effettuate occupazioni con opere stabili a servizio di soggetti privati, sono autorizzate a valutare se istituire la COSAP o la TOSAP a propria discrezione, in virtù delle citate fonti normative.
Sempre con l’ottica di favorire la ripresa delle attività turistiche, l’articolo 109 del Decreto Agosto (D.L. 14 agosto 2020, n. 104), intervenendo a parziale modifica dell’articolo 181 del D.L. 19 maggio 2020, n 34, convertito, con modificazioni, nella Legge 17 luglio 2020, n. 77, estende al 31 dicembre 2020 (in luogo del 31 ottobre 2020), l’applicazione di talune disposizioni (commi da 1 a 3) riferite alla TOSAP/COSAP.
Più in particolare, la modifica al comma 1 dell’articolo 181 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, prevede che sono esonerati, dal 1° maggio al 31 dicembre 2020, dal pagamento:
A tal fine, ricordiamo che l’articolo di cui sopra si applica alle diverse tipologie di esercizi previste dall’articolo 5, comma 1, della Legge n. 287/1991 cui si rimanda per la visione della corrispondente elencazione.
La modifica al comma 2, dell’articolo 181 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, prevede che, a fare data dal 1° maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, le domande di nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico, ovvero di ampliamento delle superfici già concesse, sono presentate in via telematica, con allegata la sola planimetria.
Si prevede inoltre l'esenzione dall'imposta di bollo (di cui al D.P.R. n. 642 del 1972).
Con l’intervento sul comma 3, dell’articolo 181 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, i medesimi soggetti di cui al comma 1 (vedi elencazione art. 5, comma 1, Legge n. 287/1991) possono effettuare la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico di dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, al solo fine di favorire il rispetto delle disposizioni sul distanziamento. Tali elementi dovranno comunque essere funzionali alle attività (ristorazione, somministrazione di alimenti e bevande e simili) previste dall'art. 5 della Legge n. 287 del 1991. La posa di tali opere amovibili non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del Decreto Legislativo n. 42 del 2004 ("Codice dei beni culturali e del paesaggio").