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Lo scorso 14 agosto, l’INPS ha pubblicato la Circolare n. 94 con cui ha illustrato le novità introdotte dal Decreto Interministeriale del 13 luglio 2020, che estende le indennità di 600 euro per i mesi da marzo a maggio anche ai dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e delle terme per attività non stagionali.
A seguito delle novità introdotte dal Decreto del 13 luglio 2020 vengono ammessi, tra i soggetti che potranno beneficiare delle indennità COVID-19, anche i lavoratori dipendenti in possesso dei seguenti requisiti:
Nella Circolare n. 94, l’INPS ribadisce come le suddette condizioni devono essere contemporaneamente rispettate per l’accesso alle indennità.
Per quanto attiene alle attività economiche riconducibili ai settori del turismo e degli stabilimenti termali, l’INPS ha riportato nella Circolare l’elenco dei codici ATECO delle attività per le quali può essere concessa l’indennità. In base a tale elencazione vi rientrano, tra l’altro, le attività agrituristiche di alloggio e ristorazione (codici ATECO: 55.20.52 e 56.10.12).
Per i lavoratori che hanno già presentato domanda per il periodo di marzo ed aprile, le domande respinte con la motivazione dell’assenza della qualifica dell’attività stagionale (allora prevista dal D.L. 18/2020 e s.m.i.) saranno riesaminate dall’INPS al fine di verificare la rispondenza ai nuovi requisiti introdotti dal Decreto del 13 luglio 2020 e, in caso di esito positivo del riesame, saranno concesse le indennità per i mesi di marzo, aprile e maggio.
Per i lavoratori che non avessero presentato la domanda per l’accesso all’indennità, la stessa potrà essere inoltrata all’INPS tramite procedura informatica attraverso l’accesso alla propria area personale alla sezione riservata dell’INPS.
L’accesso all’area riservata potrà avvenire con le modalità di identificazione agevolate, introdotte per le pratiche inerenti all’emergenza COVID-19. L’accesso potrà essere quindi effettuato tramite:
Per i nuovi soggetti ammessi, l’indennità non è comunque cumulabile ai seguenti trattamenti:
L’INPS ha inoltre precisato che l’articolo 2, comma 1, lett. c) del Decreto Interministeriale del 13 luglio 2020 indica che l’indennità prevista per i lavoratori del turismo e delle terme non può essere erogata in favore dei soggetti che, alla data del 14 luglio 2020 sono “titolari di pensioni dirette a carico, anche pro quota, dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) e delle forme esclusive, sostitutive, esonerative e integrative della stessa, delle forme previdenziali compatibili con l’AGO, della Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, degli enti di previdenza di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al Decreto Legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, nonché in favore di soggetti percettori dell’indennità di cui all’articolo 1, comma 179, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 e ss.mm.ii. (c.d. “APE sociale”)”.