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L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 25/E/2020, ha fornito chiarimenti in merito all’azzeramento del saldo IRAP 2019 e del primo acconto IRAP 2020 disposto dal D.L. 34/2020.
L’art. 24 del c.d. Decreto Rilancio, convertito dalla Legge 77/2020, ha previsto che le imprese con un volume di ricavi inferiore a 250 milioni e i lavoratori autonomi con un corrispondente volume di compensi non sono tenuti al versamento:
Nella Circolare 25/E dell’Agenzia viene ribadito l’obbligo dichiarativo del beneficio ricevuto, da parte dei contribuenti, nella sezione del quadro “IS” dedicata a contenere i dati inerenti agli aiuti di Stato.
L’indicazione degli aiuti nel relativo prospetto dichiarativo è necessaria e indispensabile ai fini della legittima fruizione degli stessi e la compilazione è richiesta anche in caso di aiuti maturati nel periodo d’imposta di riferimento della dichiarazione, ma non fruiti nel medesimo periodo.
Proprio a tal riguardo, nel documento di prassi in esame, l’Ufficio chiarisce il rapporto esistente tra il beneficio (azzeramento saldo e primo acconto IRAP) previsto dal Temporary Framework per gli aiuti di Stato ed i limiti previsti dalla disciplina «de minimis» in tema di aiuti di Stato.
L’Agenzia delle Entrate ritiene che la verifica delle condizioni e dei limiti, entro i quali il beneficio di cui all’articolo 24 del Decreto configura un aiuto di Stato compatibile con la disciplina europea, va operata con esclusivo riferimento al paragrafo 3.1 del Framework temporaneo comunitario sugli aiuti di Stato (aiuti di importo limitato) e, quindi, anche con riferimento agli importi massimi ivi indicati.
Le misure di aiuto applicate sulla base del Framework temporaneo possono essere cumulate con gli aiuti previsti dai Regolamenti «de minimis», a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme relative al cumulo previste da tali Regolamenti.
Di conseguenza, anche il beneficio di cui all’articolo 24 D.L. 34/2020 può essere cumulato con gli aiuti previsti dai seguenti regolamenti:
Il documento di prassi precisa, quindi, che i contribuenti che fruiscono dell’esonero dal versamento del saldo IRAP 2019 sono tenuti a compilare nel modello IRAP 2020 la sezione XVIII del quadro IS, avendo cura di indicare:
Inoltre, nella Circolare viene chiarito che, ai sensi dell’articolo 30, comma 3, del D.Lgs. n. 446 del 1997, il versamento in acconto dell’IRAP deve essere effettuato secondo le stesse regole stabilite per le imposte sui redditi.
Pertanto, in linea generale, l’acconto relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 è dovuto:
Ai fini della determinazione dell’acconto IRAP dovuto per il periodo d’imposta 2020, secondo il metodo “storico”, deve essere preso a riferimento l’importo indicato nel rigo IR21 (Totale imposta) del modello di dichiarazione 2020 relativo al periodo d’imposta 2019, a prescindere dalla circostanza che il saldo dovuto per tale ultimo periodo sia solo “figurativo”.