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A seguito di interpelli intervenuti in materia, riguardanti la possibilità di usufruire, per i medesimi interventi edili, di diverse agevolazioni fiscali quali il “bonus facciate” o del cosiddetto “ecobonus”, rientrante quest’ultimo tra le misure di riqualificazione energetica di cui all’art. 14 del D.L. n. 63/2013, l’Agenzia delle Entrate ha preso posizione, con Risposta n. 294 del 1° settembre 2020 e con Risoluzione n. 49/E di pari data, stabilendo che ogni condòmino può decidere, per la parte di spesa a lui imputabile, di quale agevolazione intende fruire, indipendentemente dalla scelta operata dagli altri condòmini.
Ciò a condizione che gli interventi rispettino i relativi requisiti richiesti e che siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna agevolazione.
Come noto, il “bonus facciate”, previsto dai commi da 219 a 223 dell’art. 1 della Legge 160/2019, prevede una detrazione dall'imposta lorda pari al 90% delle spese documentate, sostenute nell'anno 2020, per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B, ai sensi del Decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444.
Diversamente da altre agevolazioni già disposte in materia, non sono previsti limiti massimi di spesa, pertanto, la detrazione di cui sopra, da ripartire in dieci quote costanti di pari importo, aventi decorrenza dall’anno di sostenimento ed in quelli successivi, potrà essere calcolata sull’intero ammontare dei costi sostenuti.
Come precisato nella Circolare n. 2/E del 2020, laddove si tratta della cumulabilità delle agevolazioni in materia edilizia, può accadere che, in alcuni casi, per i medesimi interventi, possano spettare diverse agevolazioni (bonus facciate e detrazione IRPEF per gli interventi di recupero edilizio di cui all’art. 16-bis del TUIR e art. 16 del D.L. 63/2013 o detrazione IRPEF/IRES per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici di cui ai commi 344-347 dell’art. 1 della L. 296/2006 e art. 14 del D.L. 63/2013 - c.d. ecobonus e versione “superbonus” ai sensi dell'articolo 119, comma 1, lett. a) e comma 9, lett. a), del Decreto Legge n. 34 del 2020). Al ricorrere di tali situazioni, il contribuente potrà avvalersi, per le medesime spese, di una sola delle predette agevolazioni, rispettando gli adempimenti specificamente previsti per poterne fruire (compresi i requisiti tecnici che devono caratterizzare gli interventi).
Nell’istanza di interpello che ha generato la presa di posizione da parte dell’Agenzia delle Entrate, gli adempimenti da porre in essere ai fini del “bonus facciate” e ai fini dell'ecobonus, di cui al citato articolo 14 del Decreto Legge n. 63 del 2013, sono, di fatto, identici e possono essere effettuati dall'Amministratore di condominio; pertanto, nella comunicazione finalizzata all’elaborazione della dichiarazione precompilata, l’Amministratore di condominio dovrà suddividere la spesa complessiva sostenuta in base alle scelte operate dai singoli condòmini, tenuto conto che gli interventi hanno limiti e percentuali di detrazione diverse, quindi per ciascun intervento dovrà riportare:
Per ultimo, ricordiamo che, ai sensi dell’art. 121 del D.L. 34/2020, in luogo della fruizione diretta della detrazione da parte del contribuente, anche per il “bonus facciate” è possibile optare per il c.d. “sconto sul corrispettivo” fino all’importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta o ceduto ad altri soggetti compresi gli Istituti di credito o altri intermediari finanziari.