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Con il Provvedimento n. 302831 dell’11 settembre, l’Agenzia delle Entrate ha determinato la misura percentuale con cui si potrà fruire del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione, prenotato da imprese e professionisti entro lo scorso 7 settembre.
A fronte di 200 milioni di euro stanziati, per la misura sono state validamente presentate richieste per 1.278.578.142 euro, pertanto, salvo rinuncia o riduzione degli investimenti previsti, le spese sostenute saranno agevolabili solo nella misura 15,6423%.
Di fatto, viene molto depotenziata l’agevolazione introdotta dall’articolo 125 del D.L. 34 che prevedeva un credito d’imposta pari al 60% delle spese complessivamente sostenute per la sanificazione e l’acquisto di dispostivi di protezione per il contenimento della diffusione del contagio da COVID-19. Inoltre, Il credito d’imposta richiesto non può eccedere il limite di 60.000 euro.
Alla luce della percentuale comunicata dall’Agenzia delle Entrate, la percentuale del credito d’imposta si riduce quindi dal 60% atteso al 9,3854% effettivo.
Ad esempio, un soggetto che ha previsto per l’anno 2020 il sostenimento spese per 5.000 euro dovrà abbattere tale valore della percentuale fissata dall’Agenzia. Pertanto, la spesa ammessa scende a 782 euro (5.000 x 15,6423%). Il credito d’imposta, a fronte di 5.000 euro di spesa, passa da 3.000 euro a 469 euro.
Nelle comunicazioni presentate entro lo scorso 7 settembre, gli investimenti comunicati comprendevano anche la stima di quelli che dovranno essere effettuati entro il prossimo 31 dicembre.
Potrebbe quindi accadere che, in fase di rendicontazione, l’ammontare delle spese sostenute ed ammesse all’aiuto differisca da quelle comunicate. Qualora le spese sostenute siano superiori a quelle comunicate, il contribuente dovrà applicare comunque la percentuale comunicata dall’Agenzia. Qualora invece le spese effettivamente sostenute fossero inferiori a quelle comunicate, il credito si applica prendendo a riferimento un costo inferiore rispetto a quello considerato dall’Agenzia delle Entrate, pertanto, il budget di 200 milioni di euro stanziato potrebbe non essere interamente speso.
Il credito d’imposta potrà essere fruito nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui la spesa è stata sostenuta, tramite modello F24, attraverso un codice tributo che dovrà essere specificatamente definito. I beneficiari potranno, in alternativa, procedere alla cessione del credito entro il 31 dicembre 2021 a soggetti terzi, compresi gli istituti di credito.