Articoli
Tutti gli aggiornamenti, gli approfondimenti e i casi pratici analizzati e realizzati dai nostri esperti in materia agricola, fiscale, economica e del lavoro.
Confermando quanto riportato nella Circolare n. 2/E del 14 febbraio 2020, l’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’interpello n. 348 dell’11 settembre 2020, ha ribadito che gli interventi effettuati sulle facciate interne degli edifici (di norma non rientranti nell’agevolazione), possono usufruire della detrazione prevista all'articolo 1, comma 219 della L. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020), qualora interessino parti visibili dalla strada o dal suolo ad uso pubblico.
Con lo scopo di analizzare compiutamente la fattispecie di cui all’oggetto, ripercorriamo, brevemente, gli aspetti operativi dell’agevolazione meglio nota come “bonus facciate”.
L'articolo 1, commi da 219 a 223 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020), disciplina una detrazione dall'imposta lorda pari al 90% delle spese documentate, sostenute nell'anno 2020, per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, ubicati in zona A o B, ai sensi del Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici del 2 aprile 1968, n. 1444. Tale detrazione non è soggetta ad alcuna limitazione di importo ammissibile; pertanto, la citata percentuale del 90% si applicherà sull’intera spesa sostenuta dal contribuente.
Possono usufruire della detrazione di cui sopra le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, le società semplici, le associazioni tra professionisti e i soggetti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, enti, società di persone, società di capitali).
Ai fini della detrazione, i soggetti beneficiari devono possedere o detenere l’immobile, oggetto dell’intervento, in base ad un titolo idoneo, al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio.
Per titolo idoneo si intende:
Come già evidenziato, gli edifici oggetto degli interventi di ripristino devono essere ubicati in zona A o B, ai sensi del Decreto Ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili, in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali. L’assimilazione alle predette zone A o B dovrà risultare dalle certificazioni urbanistiche rilasciate dagli enti competenti. Secondo quanto stabilito dall’articolo 2 del predetto Decreto Ministeriale n. 1444 del 1968, sono classificate “zone territoriali omogenee:
Gli interventi devono essere finalizzati al “recupero o restauro” della facciata esterna e devono essere realizzati su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti, di qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali. In particolare, la detrazione spetta per:
Relativamente agli interventi legati all’efficienza energetica, precisiamo che gli stessi devono soddisfare:
Grazie al rimando inserito nell’articolo 121 del Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020) alle disposizioni riportate ai commi da 219 a 223 dell’articolo 1 della Legge n. 160/2019, il credito d’imposta del 90%, riferito alle spese sostenute negli anni 2020 e 2021 che, normalmente, può essere utilizzato direttamente dal contribuente in dieci quote annuali costanti e di pari importo, a partire dall’anno di sostenimento e nei nove successivi, può anche essere recuperato esercitando l’opzione, alternativamente:
Ripercorrendo la Circolare n. 2/E/2020, l’Agenzia ha ribadito che la detrazione non spetta per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell'edificio, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico. Devono, pertanto, considerarsi escluse le spese sostenute per gli interventi sulle superfici confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico. Pertanto, nel caso risultino rispettate tutte le specifiche previste dalla norma, aventi queste connotazioni soggettive, oggettive o condizionali, “il bonus” si applica a tutte le spese sostenute per gli interventi realizzati sulla facciata interna dell'edificio anche se la stessa, come nel caso di specie presentato dall’Istante, risulti solo parzialmente visibile dalla strada.