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Dal combinato disposto della lettera b) del comma 9, dell’articolo 119 del D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio) e del successivo comma 10, del medesimo articolo, si evince che il “superbonus” del 110% si applica sugli interventi di riqualificazione energetica effettuati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, sulle unità immobiliari, nel limite massimo di due, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio.
Il sopracitato limite (due unità immobiliari) si riferisce agli interventi di riqualificazione energetica, mentre non vale per gli interventi di miglioramento sismico, per quelli che comportano l’installazione di impianti fotovoltaici e di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici e per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati dai condomìni su parti comuni di edifici plurifamiliari o condominiali.
Da quanto riportato in premessa possiamo dire che:
A titolo esemplificativo, possiamo affermare che se una persona fisica possiede un edificio unifamiliare e tre unità immobiliari in un edificio condominiale, qualora la stessa fruisca del “superbonus” per interventi effettuati nel proprio edificio unifamiliare, può fruire del “superbonus” del 110% anche per gli interventi effettuati su al massimo una delle tre unità immobiliari possedute nell’edificio condominiale, fermo restando che, qualora il condominio effettui interventi sulle parti comuni di quell’edificio, la persona fisica potrà fruire del “superbonus” per l’intero ammontare delle spese poste dal condominio a suo carico, potendo considerare tutte e tre le unità immobiliari.
Ricordiamo, inoltre, che la limitazione numerica vista in precedenza (due unità immobiliari) opera solo per gli interventi di riqualificazione energetica “trainanti” o “trainate”, mentre non esistono limitazioni agli interventi di miglioramento sismico e a quelli di installazione di impianti fotovoltaici e di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.
Per ultimo, precisiamo che, nel caso una persona fisica risulti proprietaria di interi edifici composti da diverse unità immobiliari, le cui parti comuni non possano essere ricondotte a proprietà di tipo condominiale, gli eventuali interventi effettuati su tali parti non potranno usufruire del “superbonus” al 110% in quanto mancanti del presupposto soggettivo. Logicamente, tali interventi, al ricorrere delle condizioni richieste dalle norme, potranno accedere alle versioni “ordinarie” delle agevolazioni fiscali presenti nel nostro ordinamento tributario.