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Con la Risposta all’Interpello n. 364 del 16 settembre 2020, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’inquadramento immobiliare di un immobile locato non rileva ai fini della misura agevolativa che attribuisce il bonus locazioni, bensì, l’aspetto rilevante a tal fine, sarà la destinazione dei beni immobili agli usi indicati dalla norma.
In particolare, in base al comma 1, dell’articolo 28 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio), gli immobili ai quali si applica l’agevolazione sono quelli ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo.
Sempre nell’ottica di contenere gli effetti negativi dell’emergenza sanitaria COVID-19, l’articolo 28 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, è intervenuto a sostegno degli operatori economici che hanno continuato a pagare canoni di locazione per immobili destinati all’esercizio di attività sensibilmente penalizzate o sospese durante il periodo di chiusura nazionale (“lockdown”). L’intervento agevolato, che consiste in un credito d’imposta d’entità variabile, viene concesso a fronte di determinate caratteristiche oggettive e soggettive, al ricorrere delle quali, il conduttore può scegliere:
Nel rimandarvi alla lettura di quanto stabilito dall’articolo 28 del Decreto Rilancio, in relazione alle caratteristiche oggettive e soggettive di cui sopra, ci preme sottolineare quanto riportato al suo comma 5, in quanto le modificazioni ivi apportate dal Decreto Agosto (D.L. 14 agosto 2020, n. 104), estendono i periodi di riferimento validi ai fini del credito d’imposta. Quest’ultimo, infatti, viene… “commisurato all'importo versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno e per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio. Ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d'imposta spetta a condizione che abbiano subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il cinquanta per cento rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente. Il credito d'imposta spetta anche in assenza dei requisiti di cui al periodo precedente ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019 nonché ai soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di Comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19”.
La Risposta dell’Agenzia delle Entrate trae origine dalla richiesta dell’Istante in merito alla possibilità di usufruire del credito d’imposta sui canoni pagati durante il periodo di “chiusura”, per l’utilizzo di un immobile non accatastato né accatastabile, in quanto extraterritoriale e di proprietà dello Stato del Vaticano. Tutto ciò premesso e considerato il ricorrere dei requisiti richiesti dalla norma, l’Agenzia delle Entrate ha ripercorso i dettami forniti dalla Circolare del 6 giugno 2020, n. 14/E, laddove viene, chiaramente, specificato che, ai fini dell’individuazione dell’ambito oggettivo, indipendentemente dalla categoria catastale, gli immobili oggetto della locazione devono essere destinati allo svolgimento effettivo delle seguenti attività:
Ne consegue che il particolare inquadramento immobiliare non è di per sé dirimente ai fini agevolativi, poiché ciò che rileva è la destinazione del bene immobile.
Sempre all’interno della Circolare n. 14/E dell’Agenzia delle Entrate, troviamo la precisazione (più sopra riportata) dalla quale si evince che i beneficiari potranno cedere a terzi, compresi gli Istituti di credito e altri intermediari finanziari, il credito d’imposta scaturente dalla disposizione agevolativa. Nell’ottica della cessione del credito, che come noto può essere realizzato percorrendo diverse opzioni, si rinvia a quanto enunciato nel Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 250739 del 1° luglio 2020 dove sono illustrate le modalità operative da seguire per comunicare la scelta effettuata all’Amministrazione Finanziaria.