Con la Risposta all’interpello n. 363 del 16 settembre 2020, l’Agenzia delle Entrate ha preso posizione in merito alla possibilità di utilizzare il “bonus sanificazione” (articolo 125 del Decreto 19 maggio 2020, n. 34), per finanziare le spese:
- di consulenza in materia di prevenzione e salute sui luoghi di lavoro;
- di progettazione degli ambienti lavorativi;
- di redazione dei protocolli di sicurezza funzionali all’azienda e relativa attività di addestramento.
Confermando i chiarimenti già espressi nella Circolare n. 20/E del 10 luglio 2020, l’Agenzia delle Entrate ha escluso tra le tipologie degli interventi ammessi al “bonus sanificazione” quelli proposti dall’istante; pertanto, la consulenza in materia di prevenzione e salute sui luoghi di lavoro, la conseguente progettazione degli ambienti e l’addestramento a seguito della stesura di appositi protocolli procedimentali, non daranno luogo ad alcun credito d’imposta.
Bonus sanificazione
Nel rimandarvi alla lettura dell’articolo 125 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, i cui chiarimenti interpretativi sono riportati nella Circolare n. 20/E del 10 luglio 2020, riportiamo, di seguito, alcune brevi considerazioni riguardanti il credito d’imposta previsto per gli interventi di sanificazione e protezione degli ambienti di lavoro.
L’agevolazione di cui trattasi, fa parte delle misure volte a contrastare la diffusione dell’epidemia, promuovendo interventi economici a favore di coloro che sostengono spese mirate alla sanificazione e alla protezione degli ambienti lavorativi.
L’articolo 125 del Decreto Rilancio, interviene, di fatto, a parziale modifica di altre disposizioni precedentemente presenti nel nostro ordinamento (articolo 64 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27), estendendo la platea dei beneficiari, le spese agevolabili e la misura del credito d’imposta, la quale passa dal 50 al 60% con l’estensione del limite massimo fruibile che da 20.000 euro passa a 60.000 euro.
Soggetti beneficiari
A seguito delle modifiche intervenute, tracciamo un elenco di coloro i quali sono interessati alla misura agevolativa:
- imprenditori individuali e società in nome collettivo e in accomandita semplice che producono reddito d’impresa, indipendentemente dal regime contabile adottato;
- enti e società indicati nell’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del TUIR;
- stabili organizzazioni di soggetti non residenti di cui alla lettera d), del comma 1, dell’articolo 73 del TUIR;
- persone fisiche e associazioni di cui all’articolo 5, comma 3, lettera c), del 13 TUIR che esercitano arti e professioni, producendo reddito di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 53 del TUIR;
- enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore;
- enti religiosi civilmente riconosciuti;
- strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale, a condizione che siano in possesso del codice identificativo di cui all’articolo 13-quater, comma 4, del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58.
In aggiunta a quanto sopra, considerando che non risulta essere una discriminante ostativa il regime fiscale adottato dai soggetti beneficiari, possiamo affermare che possono usufruire della misura agevolativa:
- i soggetti in regime forfettario di cui all’articolo 1, commi 54 e seguenti della Legge n. 190 del 2014;
- i soggetti in regime di vantaggio di cui all’articolo 27, commi 1 e 2 del Decreto Legge n. 98 del 6 luglio 2011;
- gli imprenditori e le imprese agricole, sia quelle che determinano per regime naturale il reddito su base catastale, sia quelle che producono reddito d’impresa.
Spese agevolabili - Risposta all’Interpello n. 363 del 16 settembre 2020
In base al comma 1 dell’articolo 125 del Decreto Rilancio, il credito d’imposta, previsto dalla norma, viene concesso a fronte delle “spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti”.
Di conseguenza, possiamo individuare due macro-aggregati che individuano le spese ammesse al beneficio, distinguendo quelle sostenute per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati da quelle sostenute per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale. A tal fine, l’Agenzia delle Entrate identifica al comma 2 dell’articolo 125 del Decreto Rilancio, un elenco che, seppur non esaustivo, consente di tracciare un confine agli interventi generanti il credito d’imposta. Tale confine viene concretamente esplicitato nei paragrafi da 2.2 a 2.2.2 della Circolare n. 20/E del 10 luglio 2020 e permette all’Agenzia delle Entrate di affermare che le spese sostenute per la consulenza in materia di prevenzione e salute sui luoghi di lavoro, la progettazione degli ambienti, l’addestramento e la stesura di protocolli di sicurezza non rientrano tra quelle spese che consentono di ottenere il “bonus sanificazione”.
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