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Con la Risposta all’interpello n. 363 del 16 settembre 2020, l’Agenzia delle Entrate ha preso posizione in merito alla possibilità di utilizzare il “bonus sanificazione” (articolo 125 del Decreto 19 maggio 2020, n. 34), per finanziare le spese:
Confermando i chiarimenti già espressi nella Circolare n. 20/E del 10 luglio 2020, l’Agenzia delle Entrate ha escluso tra le tipologie degli interventi ammessi al “bonus sanificazione” quelli proposti dall’istante; pertanto, la consulenza in materia di prevenzione e salute sui luoghi di lavoro, la conseguente progettazione degli ambienti e l’addestramento a seguito della stesura di appositi protocolli procedimentali, non daranno luogo ad alcun credito d’imposta.
Nel rimandarvi alla lettura dell’articolo 125 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, i cui chiarimenti interpretativi sono riportati nella Circolare n. 20/E del 10 luglio 2020, riportiamo, di seguito, alcune brevi considerazioni riguardanti il credito d’imposta previsto per gli interventi di sanificazione e protezione degli ambienti di lavoro.
L’agevolazione di cui trattasi, fa parte delle misure volte a contrastare la diffusione dell’epidemia, promuovendo interventi economici a favore di coloro che sostengono spese mirate alla sanificazione e alla protezione degli ambienti lavorativi.
L’articolo 125 del Decreto Rilancio, interviene, di fatto, a parziale modifica di altre disposizioni precedentemente presenti nel nostro ordinamento (articolo 64 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27), estendendo la platea dei beneficiari, le spese agevolabili e la misura del credito d’imposta, la quale passa dal 50 al 60% con l’estensione del limite massimo fruibile che da 20.000 euro passa a 60.000 euro.
A seguito delle modifiche intervenute, tracciamo un elenco di coloro i quali sono interessati alla misura agevolativa:
In aggiunta a quanto sopra, considerando che non risulta essere una discriminante ostativa il regime fiscale adottato dai soggetti beneficiari, possiamo affermare che possono usufruire della misura agevolativa:
In base al comma 1 dell’articolo 125 del Decreto Rilancio, il credito d’imposta, previsto dalla norma, viene concesso a fronte delle “spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti”.
Di conseguenza, possiamo individuare due macro-aggregati che individuano le spese ammesse al beneficio, distinguendo quelle sostenute per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati da quelle sostenute per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale. A tal fine, l’Agenzia delle Entrate identifica al comma 2 dell’articolo 125 del Decreto Rilancio, un elenco che, seppur non esaustivo, consente di tracciare un confine agli interventi generanti il credito d’imposta. Tale confine viene concretamente esplicitato nei paragrafi da 2.2 a 2.2.2 della Circolare n. 20/E del 10 luglio 2020 e permette all’Agenzia delle Entrate di affermare che le spese sostenute per la consulenza in materia di prevenzione e salute sui luoghi di lavoro, la progettazione degli ambienti, l’addestramento e la stesura di protocolli di sicurezza non rientrano tra quelle spese che consentono di ottenere il “bonus sanificazione”.