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La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 19641/2020, depositata il 21 settembre 2020, ha affermato che il socio della società estinta ha diritto ad ottenere la restituzione dell’intero credito d’imposta dell’ente, a seguito della cancellazione dal Registro delle imprese.
Il liquidatore, ed ex socio di una società cancellata da tempo dal registro delle imprese, presentava istanza di rimborso dell’IVA spettante alla ormai estinta Srl.
L’Agenzia delle Entrate rispondeva con un diniego, affermando che tale credito non doveva essere restituito alla società, poiché l’istanza era stata presentata dal liquidatore a seguito dell’estinzione della società.
I giudici della CTP avevano emesso una pronuncia totalmente favorevole per il contribuente e, in seguito, la CTR ha parzialmente riformato la decisione dei giudici di primo grado ritenendo che, a seguito della cancellazione, il socio era legittimato ad ottenere una quota di rimborso, in misura proporzionale alla sua partecipazione al capitale sociale.
In sintesi, i giudici hanno ritenuto che i rapporti della società estinta fossero effettivamente riferibili ai soci, i quali potevano però vantare diritti solo in proporzione alla propria quota.
L’ex liquidatore ricorreva quindi in Cassazione dove i giudici hanno ricordato il principio affermato dalle Sezioni Unite (6070/2013) secondo il quale, qualora all’estinzione della società di persone o di capitali sussistano rapporti non definiti, si determina un fenomeno di tipo successorio.
Ne consegue così che l’obbligazione si trasferisce ai soci, così come i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione si trasferiscono in regime di contitolarità o comunione indivisa, in considerazione della quale anche la relativa gestione seguirà il regime proprio della contitolarità o della comunione, compresa l’esclusione di ipotesi di litisconsorzio per eventualità di azione individuale di uno dei comunisti.
Alla luce di ciò, la Quinta Sezione Civile della Cassazione ha sottolineato come sia legittimo che il socio della società estinta agisca per ottenere l’intero credito IVA della medesima.
In definitiva, sono stati accolti i motivi di doglianza prospettati dal contribuente nella sua qualità di ex socio della Srl estinta.
Per contro, è stato rigettato, in quanto ritenuto inammissibile, il ricorso proposto dal medesimo contribuente nella sua qualità di ex liquidatore. Secondo la Cassazione, l'attività di quest’ultimo è racchiusa alla fase di esistenza della società e, nei suoi confronti, non si realizza alcuna forma di successione.
La Suprema Corte ha quindi concluso che l’ex socio di una società estinta ha diritto a chiedere il rimborso IVA spettante all’impresa per l’intera somma dovuta e non solamente per l’importo proporzionale alla sua quota di partecipazione sociale.