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Hanno preso avvio, dal 1° luglio 2020, le nuove regole per la determinazione del “fringe benefit”, da utilizzare per le auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti; l’intento della nuova norma, introdotta dall’articolo 1 comma 632 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Finanziaria 2020) è quello di agevolare le auto meno inquinanti.
Con la Risoluzione Ministeriale n. 46/E del 14 agosto 2020, l’Agenzia delle Entrate ha fornito gli attesi chiarimenti in relazione alla decorrenza delle nuove disposizioni, con particolare riferimento al momento di assegnazione delle auto di nuova immatricolazione, concesse in uso promiscuo ai dipendenti. Particolare rilevanza rivestono i contratti di assegnazione, la decorrenza dei quali risulta essere fondamentale per l’applicazione della nuova disciplina.
Al fine di riepilogare, brevemente, il quadro normativo di cui trattasi, si precisa che per gli autoveicoli assegnati in uso promiscuo al dipendente con contratti stipulati fino al 30 giugno 2020, si applicano le “vecchie” disposizioni, secondo le quali costituisce “fringe benefit” (compenso in natura) il 30% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali dell’ACI, al netto di quanto eventualmente trattenuto o corrisposto dal dipendente.
Per i veicoli di nuova immatricolazione assegnati in uso promiscuo ai dipendenti, con contratti stipulati dal 1° luglio 2020, si applica, invece, la nuova versione dell’art. 51, comma 4 lett. a) del TUIR - come sostituito dall’art. 1, comma 632 della L. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) - in base al quale, per tali veicoli con valori di emissione di anidride carbonica non superiore a 60 g/km, si assume il 25% (importo poi elevato a seconda dell’emissione di CO2) dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali dell’ACI, al netto di quanto eventualmente trattenuto al dipendente.
Pertanto, per le auto con emissioni di CO2 inferiori a 60g/km è stata prevista una percentuale per il calcolo del fringe benefit del 25%, con conseguente riduzione rispetto alla misura precedentemente applicata. La suddetta percentuale, tuttavia, aumenta a seconda del livello di emissioni di anidride carbonica. Più in particolare:
Di seguito riportiamo una tabella riepilogativa.
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Emissione di CO2 |
% fringe benefit |
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Non superiore a 60 g/km |
25% |
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Superiore a 60 g/Km fino a 160 g/km |
30% |
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Superiore a 160 g/km fino a 190 g/km |
40% (50% dal 2021) |
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Superiore a 190 g/km |
50% (60% dal 2021) |
Le tabelle ACI, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2019, contengono i dati necessari ai fini del nuovo calcolo del fringe benefit.
L’atteso chiarimento sulla decorrenza della nuova disciplina prevista dall’articolo 51, comma 4, lettera a) del TUIR, è stato fornito dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 46/E del 14 agosto 2020. A seguito dell’intervento dell’Amministrazione Finanziaria, si è precisato che ciò che rileva ai fini dell’individuazione della decorrenza dei contratti stipulati dal 1° luglio 2020, è il momento della sottoscrizione dell’atto di assegnazione da parte del datore di lavoro e del dipendente per la fruizione del benefit.
La medesima data assume rilevanza anche per l’ulteriore requisito richiesto, che riguarda l’immatricolazione dell’autoveicolo.
Infatti, secondo quanto previsto dal comma 632 dell’articolo 1 della Legge 160/2019, le nuove disposizioni si applicano ai veicoli di “nuova immatricolazione”, che fanno riferimento a contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020.
L’intervento dell’Agenzia delle Entrate risulta fondamentale per la determinazione del requisito temporale, a partire dal quale devono essere rispettate le discriminanti richieste dalla norma; pertanto, l’affermazione che i veicoli di nuova immatricolazione devono risultare tali dal 1° luglio 2020, dissipa i dubbi precedentemente espressi da parte della dottrina, che poneva rilevanza alla data del 1° gennaio 2020 (data di entrata in vigore della Finanziaria 2020).
Tale presa di posizione viene giustificata dal fatto che ”sia per ragioni logico-sistematiche che di coerenza temporale del nuovo regime, l’Agenzia non ritiene plausibile considerare due diversi momenti ai fini dell’operatività della norma in commento, ovvero il 1° gennaio 2020 per il rispetto del requisito temporale dell’immatricolazione, mentre il 1° luglio 2020 per il rispetto dell’altro requisito temporale relativo alla stipula del contratto, con il quale è concesso in uso promiscuo il benefit”; pertanto, con riferimento all’immatricolazione del benefit concesso al dipendente in uso promiscuo, il requisito temporale si considera rispettato solo se avvenuta a partire dal 1° luglio 2020.
Come già affermato, esiste un’altra discriminante da rispettare per potere applicare la nuova disciplina prevista dall’articolo 51, comma 4, lettera a) del TUIR, infatti, è necessario che la concessione del benefit al dipendente avvenga attraverso un contratto stipulato a decorrere dal 1° luglio 2020.
A tal fine, l’Agenzia delle Entrate rileva che la concessione dell’auto in uso promiscuo non è da considerare un atto unilaterale da parte del datore di lavoro, dal momento che il lavoratore stesso deve accettare il benefit, sottoscrivendo le condizioni previste per l’utilizzo del medesimo. Di conseguenza, per individuare il momento rilevante ai fini della decorrenza del contratto, ci si dovrà riferire alla sottoscrizione dell’atto di assegnazione da parte del datore di lavoro e del dipendente.
Considerato, inoltre, che l’erogazione di un compenso in natura (benefit), rientrante nella sfera dei redditi da lavoro dipendente, risponde al principio di cassa, il momento di percezione del benefit coincide con quello in cui si verifica il passaggio dalla sfera patrimoniale dell’erogante per entrare in quella del ricevente.
Ciò detto, risulta fondamentale per l’applicazione della nuova disciplina che il veicolo risulti assegnato al dipendente a decorrere dal 1° luglio 2020.
Alla luce di quanto sin qui affermato, riportiamo di seguito la seguente tabella illustrativa:
Disposizioni transitorieLa Risoluzione n. 46/E/2020, interviene anche a disciplinare il caso in cui il contratto per l’utilizzo del veicolo ad uso promiscuo sia stato stipulato dopo il 1° luglio 2020, ma il benefit, cui il contratto si riferisce, risulti immatricolato prima del 1° luglio 2020. Considerato che in tale situazione non risultano soddisfatti entrambi i requisiti richiesti dalla norma (vedi tabella sopra riportata), l’Amministrazione Finanziaria ha chiarito che, in base a quanto già espresso in una precedente Risoluzione del 20 giugno 2017, n. 74/E, per la valorizzazione del benefit dovrà essere operato uno scorporo dal suo “valore normale” che tenga conto della quota parte utilizzata nell’interesse del datore di lavoro.