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Nella Circolare 25/E, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in relazione alla disposizione, introdotta dal Decreto Rilancio, con cui si escludono alcuni contribuenti dal versamento del saldo IRAP 2020. Le precisazioni offerte dall’Agenzia delle Entrate producono i loro effetti sulle dichiarazioni già predisposte ed eventualmente trasmesse.
L’art. 24 del c.d. Decreto Rilancio, convertito dalla Legge 77/2020, ha previsto che le imprese con un volume di ricavi inferiore a 250 milioni e i lavoratori autonomi con un corrispondente volume di compensi non sono tenuti al versamento:
L’esonero dal versamento del saldo IRAP relativo al periodo d’imposta 2019 e della prima rata di acconto della medesima imposta non si applica:
L’Agenzia delle Entrate, in data 20 agosto 2020, con la Circolare 25/E ha precisato che, al fine di non creare alcuna disparità di trattamento tra i contribuenti che hanno utilizzato il credito IRAP e coloro che invece non l’hanno ancora utilizzato, in presenza di un credito IRAP risultate dalla precedente dichiarazione, non ancora utilizzato in compensazione, il saldo per l’anno 2019 dovrà essere calcolato al lordo di tale credito.
Infatti, seguendo le ordinarie modalità di compilazione del quadro IR, l’eventuale utilizzo del credito, derivante dall’eccedenza del periodo d’imposta precedente a riduzione del saldo IRAP 2019, si tradurrebbe in un versamento, contravvenendo alla norma agevolativa inserita nel Decreto Rilancio.
In base alle indicazioni fornite dall’Agenzia, la quota di eccedenza IRAP 2018, indicata al rigo IR23 “Eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione”, nel limite della quota non compensata, per la parte utilizzata in tale sezione a riduzione del saldo IRAP 2019, andrà indicata anche al rigo IR28 “Eccedenza di versamento a saldo”.
L’importo indicato al rigo IR28 potrà quindi essere utilizzato in compensazione, richiesto a rimborso oppure portato quale eccedenza nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo.
L’Agenzia ha inoltre ricordato che, qualora l’esclusione dal versamento del saldo IRAP per l’anno 2019 comporti il superamento dei limiti imposti dalla Commissione Europea in tema di aiuti di Stato, l’eccedenza IRAP 2018 sarà utilizzabile a riduzione della quota del saldo IRAP dovuta.
Pertanto, ad esempio, nel caso di un contribuente con un’imposta IRAP a debito (IR21) pari a 10.000 euro, un’eccedenza risultante dall’anno precedente pari a 1.000 euro (IR23) ed acconti versati pari a 6.000 euro (IR25), la sezione II del quadro IR dovrà essere così compilata:

In tal caso, l’eccedenza relativa all’anno 2018 è riportata al rigo IR28 e al successivo rigo IR30, per l’utilizzo in compensazione (oppure IR29 nel caso si desideri richiederne il rimborso).
Un’altra ipotesi che si potrebbe verificare è quella in cui il contribuente risulta a credito d’imposta.
Ad esempio: un’imposta IRAP a debito (IR21) pari a 1.000 euro, un’eccedenza risultante dall’anno precedente pari a 1.200 euro (IR23) ed acconti versati pari a 200 euro (IR25).

In questo caso, al rigo IR28 si dovrà riportare la quota dell’eccedenza 2018 utilizzata per compensare il saldo IRAP 2019 “teorico” (pari a IR21-IR25 à 1.000 – 200 = 800).
Infine, per i soggetti ISA che lo scorso anno avevano la possibilità di versare l’acconto nella misura del 90%, nell’ipotesi che abbiano invece versato l’acconto nella misura del 100% al pari degli altri contribuenti, si ritiene condivisibile quanto indicato anche da ASSONIME nella Circolare 12/2020, e che l’eventuale acconto versato in eccedenza debba essere “recuperato” in sede di dichiarazione IRAP 2020.
Si supponga ad esempio che un contribuente “soggetto ISA” avesse indicato al rigo IR21 del modello IRAP 2019 il valore di 1.000 euro e che l’acconto IRAP 2019 sia stato versato nella misura di 1.000 euro anziché in quella ammessa di 900 euro (90%).
Nell’ipotesi in cui l’IRAP dovuta per l’anno 2019 (IR21 mod. IRAP 2020) fosse pari a 2.000 euro, il saldo IRAP escluso dal versamento per l’anno 2019 dovrebbe essere pari a 1.100 euro.
In mancanza di indicazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate, riteniamo, in tale ipotesi, che l’eccedenza debba essere indicata al rigo IR28, specularmente a quanto disposto per le eccedenze pregresse.

È comunque auspicabile l’intervento dell’Agenzia delle Entrate al fine di dare certezza ai contribuenti che abbiano versato acconti superiori agli importi dovuti.
I contribuenti che possono beneficiare dell’esonero dal versamento del saldo IRAP 2019 devono compilare anche la sezione XVIII del quadro IS nel modello IRAP 2020.
L’Agenzia delle Entrate, nella Circolare 25/E/2020, ha indicato che la sezione deve essere così compilata:
Le altre colonne del rigo IS201 vanno compilate secondo le indicazioni fornite nelle istruzioni contenute nel modello IRAP 2020.
Esempio: Un’impresa individuale rileva al rigo IR21 un totale pari a 10.000 euro. Avendo corrisposto acconti pari a 8.800 euro non procede alla corresponsione del saldo ai sensi dell’art.24 per euro 1.200.
