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Recentemente, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta per fornire chiarimenti sui requisiti, sui termini e sulle modalità di costituzione di un compendio unico, a seguito di una successione ad un coltivatore diretto che, per successione testamentaria, aveva ereditato un fondo agricolo (Risposta n. 396 del 23/09/2020).
Il legislatore italiano ha sempre tutelato e favorito l’espansione dei terreni acquisiti e condotti da imprenditori agricoli, nonché il mantenimento di complessi aziendali la cui estensione di terreno consentisse il raggiungimento di un livello minimo di redditività, tale da rendere economicamente sostenibile l’attività agricola posta in essere dall’agricoltore.
In tal senso, l’articolo 5-bis della Legge n. 97/1994 ha introdotto delle disposizioni per favorire le aziende agricole montane. In particolare, la disposizione del 1994 prevede che “nei territori delle comunità montane, il trasferimento a qualsiasi titolo di terreni agricoli a coltivatori diretti e ad imprenditori agricoli a titolo principale che si impegnano a costituire un compendio unico e a coltivarlo o a condurlo per un periodo di almeno dieci anni dal trasferimento è esente da imposta di registro, ipotecaria, catastale, di bollo e di ogni altro genere”.
La disposizione introduce il concetto di compendio unico che, anche se non definito in modo analitico, è descritto come “l'estensione della superficie minima indivisibile”. I limiti dell’estensione della superficie minima indivisibile sono definiti dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano.
In base all’articolo 5-bis, i terreni e le relative pertinenze, compresi i fabbricati, che costituiscono il compendio unico, sono considerati unità indivisibili per quindici anni dal momento dell'acquisto e per questi anni non possono essere frazionati per effetto di trasferimenti a causa di morte o per atti tra vivi.
Il coltivatore diretto o lo IAP che acquista il terreno ha accesso a finanziamenti agevolati, nonché ad una significativa riduzione degli onorari notarili[1] per gli atti relativi al trasferimento ed alla costituzione del compendio.
In caso di successione, i compendi devono essere compresi per intero nella porzione di uno dei coeredi o nelle porzioni di più coeredi che ne richiedano congiuntamente l'attribuzione.
Successivamente, a seguito della riforma del settore agricolo avviata nel 2001, con il D.Lgs. n. 99/2004 è stata introdotta una norma specifica per la “conservazione dell’integrità aziendale”.
Con l’articolo 7 del D.Lgs. n. 99/2004, viene introdotto un nuovo concetto di compendio unico applicabile in via generale su tutto il territorio nazionale, indipendente dall’appartenenza ad un territorio montano.
Ad opera del Decreto Legislativo n. 99/2004 esistono oggi due diversi tipi di compendio unico. Uno generale, introdotto dal D.Lgs. n. 99/2004, ed uno specifico per le aziende agricole che si trovano nei territori delle comunità montane, definito dalla Legge n. 97 del 1994.
Il D.Lgs. n. 99/2004 aggiunge l’articolo 5-bis al D.Lgs. n. 228/2001, definendo il compendio unico come: “l’estensione di terreno necessaria al raggiungimento del livello minimo di redditività determinato dai piani regionali di sviluppo rurale per l’erogazione del sostegno agli investimenti previsti dai Regolamenti (CE) n. 1257 e 1260/1999, e successive modificazioni”.
La disposizione del 2004 prevede che in caso di trasferimento, a qualsiasi titolo, di terreni agricoli a coloro che si impegnino a costituire un compendio unico e a coltivarlo o a condurlo in qualità di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale, per un periodo di almeno dieci anni dal trasferimento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5-bis, commi 1 e 2, della Legge 31 gennaio 1994, n. 97.
Dal punto di vista fiscale, l’acquirente dei terreni agricoli che costituisce un compendio unico e si impegna a coltivarlo o condurlo come imprenditore agricolo professionale o coltivatore diretto, per almeno dieci anni dal trasferimento, è esente dall’imposta di registro, ipotecaria, catastale, di bollo e di qualsiasi altro genere.
Fino al 31 dicembre 2013, tali agevolazioni erano concesse agli atti di trasferimento sia tra vivi che mortis causa di terreni agricoli e fabbricati, effettuati a qualunque titolo. Invece, a partire dal 1° gennaio 2014, queste agevolazioni non sono più applicabili agli atti a titolo oneroso, per effetto dell’articolo 10 del D.Lgs. n. 23/2011.
Le citate disposizioni restano quindi a tutt’oggi in vigore per la costituzione di compendi unici, a seguito di donazioni, oppure per successioni mortis causa.
Nella Risposta n. 396/2020, l’Agenzia delle Entrate è stata interpellata al fine di chiarire i termini entro i quali, in caso di successione, si dovesse procedere alla stipula dell’atto di costituzione del compendio unico.
Inoltre, nel caso specifico, essendo i terreni oggetto di trasferimento situati in Comuni montani, l’istante ha chiesto all’Agenzia se fosse possibile attestare, tramite dichiarazione sostitutiva, allegata alla dichiarazione di successione, il possesso dei requisiti richiesti, necessari per l’ottenimento dell’esenzione dall’imposta di successione, ipotecaria, catastale e di bollo. Successivamente, entro un anno dalla data di presentazione della successione, a parere dell’istante, si sarebbe potuto stipulare l’atto di costituzione del compendio unico con istituzione del vincolo di indivisibilità e relativa trascrizione nei Pubblici Registri Immobiliari.
L’Agenzia delle Entrate ha ribadito che, per richiedere l’agevolazione, è necessario essere in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi indicati ai commi 1 e 2, dell’articolo 5-bis, D.Lgs. 228/2001, tra i quali è richiesto l’impegno a costituire un compendio unico.
Come chiarito anche nella Circolare 18/E/2013, i terreni e le relative pertinenze, compresi i fabbricati, costituenti il compendio unico, “sono considerati unità indivisibili per dieci anni dal momento della costituzione e durante tale periodo non possono essere frazionati per effetto di trasferimenti a causa di morte o per atti tra vivi.
Il predetto vincolo di indivisibilità deve essere espressamente menzionato, a cura dei notai roganti, negli atti di costituzione del compendio e trascritto nei pubblici registri immobiliari dai direttori degli uffici competenti. Sono nulli gli atti tra vivi e le disposizioni testamentarie che hanno per effetto il frazionamento del compendio unico… La costituzione di compendio unico può avvenire anche in riferimento a terreni agricoli e relative pertinenze già di proprietà della parte, mediante dichiarazione unilaterale del proprietario resa innanzi al notaio nelle forme dell'atto pubblico”.
Le indicazioni fornite nella Circolare 18/E, in relazione alla norma generale istituita nel 2004, sono applicabili anche all’analoga disposizione prevista dall’articolo 5-bis della L. n. 97/1994, in relazione ai compendi unici istituiti in territori montani.
Pertanto, con riferimento al termine entro il quale il beneficiario deve provvedere alla costituzione del compendio, è possibile fare riferimento al comma 11-bis dell’art. 5-bis, D.Lgs. n. 228/2001 in cui è stato precisato che “La costituzione di compendio unico avviene con dichiarazione resa dalla parte acquirente o cessionaria nell'atto di acquisto o di trasferimento”.
Conseguentemente, nell’ipotesi di trasferimento del terreno per via ereditaria, entro la data di presentazione della dichiarazione di successione, il contribuente deve:
Per avvalersi dell’agevolazione, nella dichiarazione di successione, dovrà essere indicata nella casella “Agevolazioni” il codice “E”, come indicato nelle istruzioni per la compilazione della “Dichiarazione di successione e domanda di volture catastali”.
[1] Legge n. 97/1994, art. 5-bis, comma 5: “Gli onorari notarili per gli atti di cui ai commi 1 e 3 sono ridotti ad un sesto”.