Continuano i lavori di ottimizzazione dei servizi messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, per l’interscambio delle fatture elettroniche. Con il Provvedimento n. 311557/2020 del 23 settembre 2020, sono state introdotte nuove funzionalità per i soggetti che ricevono fatture elettroniche tramite “web service”.
Nel documento viene previsto anche l’ulteriore rinvio, al 28 febbraio 2021, del termine per aderire al servizio di consultazione delle E-Fatture, fornito gratuitamente dell’Agenzia delle Entrate.
Nuovo servizio di quadratura e inoltro per chi utilizza un web service
L’Agenzia ha introdotto una nuova funzionalità, disponibile per i soli utenti che ricevono le fatture elettroniche tramite un web service. Tale procedura consentirà di richiedere un’ulteriore trasmissione delle fatture già trasmesse, per le quali il recapito non è andato a buon fine. In tal caso, la data di ricezione delle fatture è rappresentata dalla data in cui le stesse sono state ricevute dal sistema del soggetto che richiede la “ritrasmissione”.
Inoltre, i suddetti soggetti abilitati potranno fruire di una funzionalità con cui produrre un report di quadratura delle fatture elettroniche e delle notifiche scambiate tra il sistema di interscambio (SDI) ed il soggetto stesso, sia in qualità di ricevente che in quella di trasmittente.
Ricordiamo che le fatture elettroniche trasmesse al SDI vengono dapprima sottoposte ad una verifica, quindi inoltrate al destinatario. In caso di esito positivo del recapito, il SDI invia al soggetto trasmittente una notifica/ricevuta di consegna con la data di ricezione del destinatario.
Nell’ipotesi di mancato recapito della fattura elettronica, il SDI rende disponibile il documento nell’area riservata del destinatario, sul portale dedicato dell’Agenzia delle Entrate.
Contemporaneamente, viene data comunicazione del mancato recapito al trasmittente, al fine di segnalare al cessionario/committente che la fattura è disponibile nella predetta area riservata. In questo caso, la data di ricezione della E-Fattura è rappresentata dalla data di presa visione del documento sul sito web dell’Agenzia delle Entrate, incidendo pertanto sul momento in cui è possibile detrarne l’imposta.
Il nuovo servizio consentirà di evidenziare, tramite il report di quadratura, i documenti scambiati dal SDI che non risultano recapitati al destinatario che utilizza un web service. Quest’ultimo potrà quindi richiedere al sistema un nuovo invio delle fatture elettroniche che non risultano consegnate e, in tale ipotesi, rileva come data di ricezione quella in cui il documento è stato ricevuto dal sistema, agevolando così la corretta imputazione nelle liquidazioni periodiche per quei soggetti che acquisiscono automaticamente tali informazioni tramite la trascodifica dei dati ricevuti dal SDI.
Dal 1° ottobre 2021 novità per la fattura elettronica
A partire da ottobre si potranno utilizzare facoltativamente le nuove specifiche tecniche (vers. 1.6.1) della fattura elettronica, la cui obbligatorietà decorrerà dal 1° gennaio 2020.
Infatti, con il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 166579/2020, sono stati previsti:
- nuove specifiche per i codici “Natura”;
- nuovi codici “Tipo Documento”;
- nuovi codici “Tipo Ritenuta”;
- nuovi codici “Modalità Pagamento”.
Per quanto riguarda l’implementazione delle casistiche connesse all’introduzione dei nuovi codici “Tipo Documento”, unitamente al maggiore dettaglio dei codici natura, sarà quindi possibile una maggiore flessibilità nel predisporre le fatture elettroniche e, allo stesso tempo, sarà agevolata l’Agenzia delle Entrate nella predisposizione della Dichiarazione IVA precompilata.
Tra i nuovi codici previsti vi sono, ad esempio, quelli per l’integrazione della fattura:
- codice TD16: integrazione fattura a seguito di reverse charge interno;
- codice TD17: integrazione/autofattura per acquisto di servizi dall’estero;
- codice TD18: integrazione per l’acquisto di beni intracomunitari;
- codice TD19: integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17 comma 2 del D.P.R. 633/1972.
Gli esportatori abituali disporranno del codice TD21 in caso di emissione di autofattura per regolarizzazione dello “splafonamento”, ed i codici TD22 e TD23 sono riservati alle estrazioni dei beni da deposito IVA in funzione rispettivamente della debenza o meno del tributo.
Per la regolarizzazione delle fatture non pervenute o la ricezione di fatture irregolari, si continuerà ad utilizzare il codice TD20.
Così pure per gli acquisti di prodotti o servizi presso un produttore agricolo esonerato, si continuerà ad utilizzare il codice TD01 ed il soggetto che emette il documento indicherà sé stesso sia come fornitore che cliente.
Tra le novità per i codici natura segnaliamo che il codice natura N2, relativo alle operazioni non soggette, consentirà il distinguo tra:
- N2.1 per i casi da 7 a 7-septies del D.P.R. 633/1972;
- N2.2 per gli altri casi di non soggette.
Gli altri maggiori dettagli per i codici natura interessano:
- il codice N3, relativo alle operazioni non imponibili, che ora prevede una codifica da N3.1. a N3.6:
- N3.1 esportazioni;
- N3.2 cessioni intracomunitarie;
- N3.3 cessioni verso San Marino;
- N3.4 operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione;
- N3.5 operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione di intento;
- N3.6 altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond.
- il codice N6, relativo al reverse charge, prevede una codifica N6.1. a N6.9 con sottocodici legati alle tipologie di operazioni soggette a inversione contabile, quali ad esempio le cessioni di rottami, di telefoni cellulari, le operazioni nel settore energetico.
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