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L’Agenzia delle Entrate, con la sua Risposta n. 378 del 18 settembre 2020, è intervenuta in materia di “split payment” (articolo 17-ter, D.P.R. 633/1972), disciplinando le modalità da seguire in caso di versamento duplicato dell’IVA, a seguito di acquisti effettuati nella sfera istituzionale da parte di un ente pubblico.
L’Amministrazione Finanziaria ha stabilito che, considerato l’indebito versamento IVA effettuato, l’ente potrà richiedere la ripetizione della somma erroneamente pagata, secondo quanto previsto dagli articoli 2033 e seguenti del Codice Civile, ovvero procedere attraverso l’istituto della compensazione, a norma dell’articolo 1241 e seguenti del Codice Civile, senza emissione di alcuna nota di variazione. Operando l’istante nella propria sfera istituzionale, lo scomputo compensativo sarà operato in regime di “split payment” e, a tal fine, nei documenti contabili si dovranno evidenziare l’importo compensato e le motivazioni che hanno determinato l’errore.
L’Ente pubblico istante ha chiesto di conoscere la corretta procedura per recuperare un versamento IVA duplicato, riferito all’acquisto di beni in regime di “split payment”. In particolare, il sopracitato ente ha pagato con modello F24, nell’arco di due giorni, la stessa IVA su operazioni divenute esigibili, duplicando, di fatto, il corretto versamento eseguito il primo giorno.
Nella sua risposta, l’Agenzia delle Entrate ha ripercorso i chiarimenti, a suo tempo espressi nelle Circolari n. 6/E del 19 febbraio 2015, n. 15/E del 13 aprile 2015 e n. 27/E del 7 novembre 2017, dove spiegava come rimediare ad errori di versamento. In tali occasioni, l’Agenzia aveva esaminato errori nella fatturazione i cui presupposti, in base all’articolo 26 del D.P.R. 633/1972, richiedevano la compilazione di una nota di variazione in diminuzione che, se emessa in regime di “split payment”, doveva essere numerata, doveva indicare l’ammontare della variazione e della relativa imposta e doveva fare esplicito riferimento alla fattura originaria. Una volta eseguita tale procedura, la parte d’imposta, versata in eccesso rispetto la fattura originale, poteva essere compensata nei successivi versamenti eseguiti nell’ambito dello “split payment”.
Nel caso, invece, di acquisto in ambito commerciale, l’ente doveva operare registrando la nota di variazione nel registro vendite ed in quello degli acquisti, al fine di procedere allo storno dell’imposta rettificandone la quota detraibile.
Tutto ciò premesso, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che la fattispecie presentata dall’ente pubblico istante (duplicazione del versamento IVA), non può essere ricondotta alle ipotesi che legittimano l’emissione di note di variazione poiché si tratta di un pagamento indebito oggettivo al quale si applica l’azione di ripetizione, secondo quanto previsto dall’articolo 2033 e seguenti del Codice Civile, ovvero la possibilità di effettuare la compensazione prevista dall’articolo 1241 e seguenti del Codice Civile.
Essendo l’istante un ente pubblico che opera in regime di “split payment”, la compensazione dovrà essere evidenziata nei propri documenti contabili, specificandone oltre l’importo anche le motivazioni che hanno determinato l’indebito.