Articoli
Tutti gli aggiornamenti, gli approfondimenti e i casi pratici analizzati e realizzati dai nostri esperti in materia agricola, fiscale, economica e del lavoro.
Con la Risposta all’Interpello n. 411 del 25 settembre 2020, l’Agenzia delle Entrate ha fornito una interpretazione autentica a quanto già espresso con la sua Circolare n. 2/E del 14 febbraio 2020, rendendo maggiormente particolareggiata la casistica riguardante gli interventi di rinnovo degli elementi che compongono i balconi.
A seguito di ciò, appare evidente che l’agevolazione, meglio nota come “bonus facciate”, che comporta la fruizione di una detrazione dall’imposta lorda pari al 90% delle spese sostenute e documentate nell’anno 2020, si applica ai lavori da eseguire sui balconi che riguardano anche:
La domanda formulata dall’istante ha permesso all’Agenzia delle Entrate di confermare l’apertura già tracciata in precedenti chiarimenti; infatti, le citazioni utilizzate nella Risposta hanno ripercorso i concetti già riportati nella Circolare n. 2/E del 14 febbraio 2020, laddove veniva specificato che, tra gli interventi ammessi al beneficio, venivano ricompresi quelli di consolidamento e ripristino, inclusa la mera pulitura e tinteggiatura della superficie o il rinnovo degli elementi costitutivi degli stessi. In pratica, tutti gli interventi effettuati sull’involucro esterno visibile dell’edificio contribuiscono, di fatto, a migliorare la cosiddetta “struttura opaca verticale” e determinano l’ambito oggettivo dell’agevolazione.
In ultima analisi, stante il rispetto di tutte le condizioni previste dalla norma (articolo 1 commi da 219 a 223 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160), gli interventi prospettati dall’istante potranno usufruire della detrazione prevista dal “bonus facciate”.
A titolo esaustivo, è stato inoltre precisato dall’Agenzia delle Entrate che, in base all’articolo 121 del D.L. 19 maggio 202, n. 34, il contribuente, in mancanza dell’utilizzo diretto della detrazione d’imposta, potrà esercitare l’opzione che prevede un contributo sotto forma di “sconto sul corrispettivo”, concesso dal fornitore che ha eseguito gli interventi; quest’ultimo, a sua volta, potrà esercitare il recupero dello sconto come credito d’imposta, ovvero attraverso la cessione del medesimo ad altri soggetti, ivi inclusi gli Istituti di credito o altri intermediari finanziari. Come seconda opzione, i contribuenti potranno cedere la detrazione (nella sua interezza o anche parzialmente) ad altri soggetti, ivi compresi gli Istituti di credito e altri intermediari finanziari.
Operativamente, per esercitare le opzioni che transiteranno esclusivamente in via telematica, dovranno essere seguite le modalità riportate nel Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate dell’8 agosto 2020 n. 283847, potendo, anche, utilizzare gli intermediari professionali indicati al comma 3 dell’articolo 3 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.