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Al ricorrere di determinate condizioni, che esamineremo più oltre, gli interventi di isolamento termico realizzati sulle pareti interne di un appartamento collocato in un condominio, possono essere considerati “trainati” e, pertanto, potranno beneficiare della detrazione del 110%, stabilita dall’articolo 119 del D.L. del 19 maggio 2020, n. 34.
Tale previsione trae origine dalla Risposta all’interpello n. 408 del 24 settembre 2020, in cui l’Agenzia delle Entrate prende in esame il caso prospettato da un contribuente proprietario di un appartamento sito in una palazzina di otto unità. Risultando il caso di specie piuttosto articolato, cerchiamo di illustrare di seguito le variabili in discussione.
La domanda posta all’Agenzia delle Entrate proviene da un contribuente, proprietario di un appartamento sito in un condominio di otto unità abitative, che intende usufruire del superbonus, al ricorrere di determinate condizioni. Più in particolare, l’istante precisa che l’assemblea condominiale non è interessata ad eseguire i lavori per l’efficientamento energetico mediante l’isolamento termico (c.d. cappotto termico) delle superfici opache dell’intero involucro dell’edificio; tuttavia, l’assemblea stessa consente ai condòmini proprietari delle singole unità immobiliari abitative, qualora interessati, di realizzare l’intervento sulle sole superfici opache dell’involucro del perimetro ricadente nella loro pertinenza, previo nulla osta degli enti competenti. L’istante chiede, quindi, se può avvalersi dell’agevolazione prevista dal citato articolo 119 del Decreto Rilancio, nonostante l’intervento, anziché essere realizzato dal condominio, sia effettuato dal singolo condòmino su una sola parte dell’involucro esterno dell’immobile. L’istante chiede, altresì, se, in caso di diniego del nulla osta da parte degli enti competenti per la realizzazione del cappotto termico su una sola parte dell’involucro esterno dell’immobile, possa avvalersi ugualmente dell’agevolazione, con riferimento al cappotto termico realizzato sull’involucro delle pareti interne dell’appartamento.
Per rispondere al quesito, l’Agenzia delle Entrate ripercorre le tracce fondamentali della disposizione agevolativa (D.L. 19 maggio 2020, n. 34), soffermandosi sui chiarimenti forniti dalla Circolare n. 24 /E dell’8 agosto 2020, laddove viene precisato che il superbonus spetta a fronte del sostenimento delle spese relative a taluni specifici interventi, finalizzati alla riqualificazione energetica e all’adozione di misure antisismiche degli edifici, indicati nei commi 1 e 4 del predetto articolo 119 del Decreto Rilancio, (c.d. interventi "trainanti") nonché ad ulteriori interventi, realizzati congiuntamente ai primi, (c.d. interventi "trainati"), indicati nei commi 2, 5, 6 e 8 del medesimo articolo 119, effettuati, tra l'altro:
Inoltre, gli interventi di isolamento termico, al fine di consentire l’applicazione della detrazione del 110%, devono rispettare le ulteriori condizioni che prevedono:
Al ricorrere di tali circostanze, previa autorizzazione dell’assemblea condominiale, sarà consentito al contribuente istante di accedere al superbonus, intervenendo sulla parte dell'involucro dell'edificio che riguarda la sua unità abitativa.
Relativamente al caso in cui, mancando i nulla osta da parte degli enti competenti per la realizzazione dell’isolamento termico su una sola parte dell’involucro esterno dell’immobile, il contribuente decidesse di procedere con interventi volti ad isolare termicamente le pareti interne del proprio appartamento, l’Amministrazione Finanziaria ha precisato che tali interventi potranno essere considerati “trainati” e, quindi, beneficiari della detrazione, solo nel caso vengano eseguiti congiuntamente agli interventi “trainanti” eseguiti sulle parti comuni degli edifici condominiali; in caso contrario, non potranno beneficiare della detrazione del superbonus, ma potranno fruire della detrazione ordinaria IRPEF/IRES, riservata agli interventi di riqualificazione energetica ai sensi dell’articolo 14 del D.L. 63/2013.
Per ultimo, ricordiamo che, in base all’articolo 121 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, i soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per interventi di riqualificazione energetica come quelli più sopra riportati, potranno fruire direttamente della detrazione spettante, ovvero, in mancanza di capienza, potranno optare per la cessione del credito d’imposta ad altri soggetti ivi inclusi gli Istituti di credito o altri intermediari finanziari, ovvero potranno optare per un contributo sotto forma di “sconto sul corrispettivo”, dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli Istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
Per esercitare l’opzione, le modalità operative sono riportate nel Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 8 agosto 2020, n. 283847 cui si rimanda per gli opportuni approfondimenti.