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Con la Circolare n. 0216816/2020 del 1° settembre, avente a oggetto le “modifiche alla disciplina dei reati tributari e della responsabilità amministrativa degli enti”, la Guardia di Finanza ha definito una nuova confisca per i reati tributari detta “confisca per sproporzione”.
Questa novità è stata apportata dalla Legge di riforma 157/2020 che ha introdotto, attraverso l’inserimento nel D.Lgs. 74/2000 dell’art. 12-ter, una confisca c.d. allargata, in grado di confiscare tutti quei beni per i quali il condannato non è in grado di giustificarne la provenienza, pur avendone la disponibilità, a qualsiasi titolo, in valore sproporzionato al proprio reddito o alla propria attività.
Così come espressamente stabilito dalla norma, la nuova confisca si applica esclusivamente alle violazioni tributarie poste in essere successivamente alla data di entrata in vigore della Legge che l’ha introdotta, e, quindi, al 25 dicembre scorso.
Tuttavia, potrà essere disposta anche in relazione a beni acquisiti in epoca anteriore alla data di commissione del reato, con l’unico limite della “ragionevolezza temporale”. Ciò significa che il momento di acquisizione del bene non deve risultare troppo lontano dall’epoca di realizzazione del reato “spia”.
Questa nuova misura, che andrà ad affiancare la tradizionale confisca, verrà applicata ai più gravi reati tributari, ossia:
La confisca per sproporzione rappresenta lo strumento di ablazione ex art. 240-bis c.p. che, una volta pronunciata sentenza definitiva di condanna o di patteggiamento, consente la confisca su quei beni di cui il condannato risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito o alla propria attività economica e dei quali non può giustificare la provenienza.
Questo tipo di confisca era originariamente contemplata solamente per un ristretto numero di figure di reato che, con il passare del tempo, a fronte di nuove forme di criminalità, è stato ampliato. Proprio per questo motivo la confisca per sproporzione è ora applicabile anche agli evasori, i quali potranno essere destinatari di una doppia confisca.
Così come chiarito nella Circolare della GDF, la confisca tipica non si pone in rapporto di alternatività con la confisca penale “allargata”, infatti la prima riguarda un bene che ha un rapporto pertinenziale con il reato, e, ove adottata per equivalente, ha natura tipicamente sanzionatoria; la seconda è una misura di sicurezza patrimoniale finalizzata ad impedire la commissione di nuovi reati, che risulta applicabile a prescindere da qualsiasi collegamento pertinenziale con il reato che funge da presupposto.
Al ricorrere delle condizioni di legge, quindi, entrambi gli istituti è possibile che trovino applicazione, essendo gli stessi di natura obbligatoria.